Conversione decreto aiuti: proroga superbonus 110% per le unifamiliari e modifiche della cessione dei crediti

Redazione scientifica
18 Luglio 2022

Le nuove norme si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. L'operatività delle disposizioni decorre dalle comunicazioni di prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022 la legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. Tra le principali novità, le nuove regole in materia di cessione di crediti derivanti da bonus edilizi.

Proroga unifamiliari. Confermata la proroga di tre mesi per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento. La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. Quindi, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Nuova cessione del credito. Secondo la formulazione finale della disposizione, alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del d.lgs. n. 385/1993, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Per le banche, quindi, è possibile cedere il credito a favore di tutti i soggetti loro clienti diversi dai consumatori o utenti.