Proroga dell’efficacia delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi d’impresa

La Redazione
18 Luglio 2022

Il Tribunale può prorogare ex art. 7, comma 5, D.L. n. 118/2021 l'efficacia delle misure protettive e cautelari di ulteriori 120 giorni, oltre alla sospensione feriale.

Nel procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ex D.L. n. 118/2021, il Tribunale, ove l'esperto dia atto della funzionalità della proroga del termine e della congruità della proroga richiesta dal debitore e, quindi, del prolungamento delle misure protettive e cautelari ai fini del buon esito delle trattative in atto, può prorogare ex art. 7, comma 5, D.L. n. 118/2021 l'efficacia delle misure protettive e cautelari di ulteriori 120 giorni, oltre alla sospensione feriale (segnalazione del Dott. A. Fontana e dell' Avv. A. Olivieri).

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