Fondo di garanzia delle vittime della strada ed azione recuperatoria ex art. 292 cod. ass. private

19 Luglio 2022

Le Sezioni Unite hanno esaminato la seguente questione: in caso risarcimento del danno da parte della compagnia assicurativa designata dal fondo di garanzia delle vittime della strada, quale natura ha l'azione recuperatoria proposta dal fondo di garanzia ai sensi dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private?
Massima

In caso risarcimento del danno da parte della Compagnia Assicurativa designata dal fondo di Garanzia delle vittime della strada, l'azione recuperatoria proposta dal fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 292 codice assicurazioni private deve essere qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato.

Il caso

La vicenda in questione trae origine dalla domanda avanzata in via monitoria dall'impresa designata dal fondo di garanzia delle vittime della strada (d'ora innanzi Fgvs) per il recupero della somma versata in via transattiva, ai sensi del 1° comma, lett. b), dell'art. 283 cod. ass. priv., nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo non assicurato responsabili del sinistro verificatosi.

Questi ultimi, soccombenti all'esito del giudizio di opposizione, hanno agito dinnanzi alla corte d'appello fiorentina, che, nel rigettare il gravame, ha qualificato l'azione dell'impresa quale azione di regresso ex lege, i cui presupposti sarebbero la mancanza di copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento nei confronti del soggetto danneggiato. Di contro, secondo gli appellanti, l'azione recuperatoria sarebbe un'azione di surrogazione legale nei diritti del danneggiato, ciò comportando non solo la necessità di verificare l'assenza di copertura assicurativa e l'avvenuto pagamento, ma anche le concrete dinamiche del sinistro, con particolare riferimento all'accertamento della responsabilità del soggetto danneggiante, ex art. 2054 e - nel caso di specie - 2055 c.c., essendo evocata la responsabilità in solido del proprietario e del conducente della vettura.

È così, dunque, che la controversia giunge dinnanzi alla corte di legittimità su ricorso avanzato dagli originari ingiunti e si rende necessaria, pertanto, l'armonizzazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali in merito alla natura giuridica dell'azione di cui al 1° comma dell'art. 292 cit., quale azione di regresso o azione di surrogazione, posto che la prima costituisce un diritto autonomo, mentre la seconda sottende una pretesa che non può prescindere dal medesimo diritto del danneggiato.

In particolare, i soggetti danneggianti, la cui responsabilità era stata accertata per mezzo di una transazione, nel sostenere che l'azione recuperatoria del fondo sia di surrogazione (e come tale assoggettata a tutti gli stringenti vincoli probatori dell'azione di responsabilità principale) evidenziano che di ciò è riprova il fatto che il Fgvs, da un lato, affermi l'autonomia dell'azione qualificandola di regresso, dall'altro invochi l'applicabilità dell'art. 2055 c.c. Invero, il 1° comma di tale articolo stabilisce che la solidarietà dell'obbligazione deriva dall'addebitabilità del fatto a più soggetti: pertanto, secondo i ricorrenti, dato che l'impresa sta agendo con un'azione in solido, l'unico modo in cui sarebbe legittimata a farlo sarebbe surrogarsi nell'azione del danneggiato (si consideri, peraltro, che il titolo in forza del quale il Fgvs è tenuto a risarcire il danneggiato è la legge e non il fatto illecito). La solidarietà dei destinatari, infatti, sarebbe (a loro avviso) inscindibilmente legata all'addebito dell'illecito; il Fgvs, dunque, domandando la condanna in solido, non starebbe esperendo un'azione di regresso (che è scissa e diversa dall'azione di risarcimento danni, risultando quindi radicalmente incompatibile con condanna in solido), ma si starebbe, viceversa, surrogando nell'azione di risarcimento che il danneggiato avrebbe potuto esercitare e che, tuttavia, deve essere valutata con i vincoli probatori più stringenti dell'illecito civile, e non quelli - più tenui - sufficienti al Fgvs per risarcire il danneggiato.

La questione

La questione in esame è la seguente: in caso risarcimento del danno da parte della Compagnia Assicurativa designata dal fondo di Garanzia delle vittime della strada, quale natura ha l'azione recuperatoria proposta dal fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 292 cod. ass. priv.?

Le soluzioni giuridiche

Il 1° comma dell'art. 283 cod. assic. private (d.lgs. 209/2005), dalla lett. a) alla lett. d-ter), elenca le ipotesi nelle quali chi sia stato danneggiato in occasione di un sinistro cagionato dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può rivolgersi al fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la Consap. Sono al riguardo previste sei situazioni: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria; d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo e, nel periodo di trenta giorni a far tempo dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. A propria volta l'art. 292 cod. ass. priv., rubricato “Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata”, stabilisce che in tutte le predette ipotesi, tranne quella riguardante la liquidazione coatta amministrativa, l'impresa designata che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese (1° comma). Mentre nella rimanente ipotesi si parla di surrogazione dell'impresa designata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta (2° comma).

L'impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada è un garante ex lege del debito altrui, e tale obbligazione, ha natura risarcitoria e non indennitaria, che si sostituisce a quella del responsabile del danno, salva la possibilità di rivalersi su quest'ultimo per quanto corrisposto al danneggiato; una volta corrisposto l'indennizzo, la legge accorda al Fondo la facoltà di recuperare il relativo importo nei confronti del soggetto che, in mancanza dell'intervento dell'impresa designata, sarebbe stato tenuto a sopportarne il relativo onere.

L'art. 292, d.lgs. 209/2005 prevede, al comma 1, che l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno “nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lett. a) b), d), d-bis) e d-ter)”, ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese; al comma 2 dispone che "nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lett. c)”, l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

Si tratta di due azioni differenti: quella di regresso, costituisce un diritto autonomo mentre, nell'ipotesi di surrogatoria, la pretesa riguarda il medesimo diritto del danneggiato. In particolare, l''art. 292, comma 1, d.lgs. 209/2005 prevede che il recupero possa avvenire mediante un'azione di regresso, esperibile nei confronti del responsabile del sinistro causato da veicoli non identificati (nell'eventualità che il responsabile sia stato successivamente identificato), privi di assicurazione o circolanti prohibente domino. Il comma 2, invece, disciplina il diverso caso della surroga dell'impresa designata nei diritti del danneggiato, per l'ipotesi di pagamento effettuato anche in via transattiva.

Si fronteggiano così l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui si è al cospetto di un'azione di regresso avente natura autonoma e distinta dall'azione risarcitoria spettante al danneggiato dal sinistro, poiché deriva direttamente dalla legge e non dal fatto illecito (Cass. civ., n. 930/2007), e quello che opta per l'inquadramento nell'ambito della surrogazione legale nel diritto vantato dal danneggiato (Cass. civ., n. 15357/2006).

Si segnala anche una terza via, che ravvisa gli estremi di un'azione speciale, non riconducibile né allo schema del regresso, né a quello della surrogazione pura (Cass. civ., n. 2006/2016).

Osservazioni

Il giudice della nomofilachia ha ritenuto che l'azione recuperatoria proposta dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi dell'art. 292 d.lgs. 209/2005 costituisca un'azione speciale rispetto all'azione di regresso ed a quella di surrogazione.

In particolare, le sezioni unite osservano che il legislatore parla in tal caso di regresso, ma il termine sia stato usato in maniera impropria.

Tale conclusione muove dall'esame dell'ambito di applicabilità dell'art. 2055 c.c., per escludere il frazionamento interno del regresso secondo le diverse incidenze delle responsabilità dei coobbligati ex art. 2055 c.c. (ovvero ex art. 1299, terzo comma, c.c.), dal momento che l'azienda designata per il fondo ha il diritto di agire in “regresso” per l'intero, proprio perché l'obbligazione ex lege gravante sul fondo in favore del danneggiato è sostitutiva di quella dei responsabili civili e non solidale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2055 c.c.

Sicché, l'azione recuperatoria accordata all'impresa designata nei confronti del responsabile non assicurato, sebbene sia espressamente definita dalla legge come “regresso”, costituisce in realtà un'ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 c.c., n. 5: essa infatti consiste nell'attribuzione all'impresa designata dello stesso diritto vantato dal danneggiato risarcito, al quale l'impresa designata subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale.

Ciò vuol dire che all'azione recuperatoria proposta dall'impresa designata nei confronti del responsabile non assicurato non si applicheranno gli art. 1299 e 2055 c.c. (dettati per l'azione di regresso), con la conseguenza che, nel caso il sinistro sia imputabile a più responsabili (come nel caso di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo): a) l'impresa designata potrà pretendere da uno qualsiasi dei responsabili l'intero importo pagato, e non solo la quota su questi gravante; b) nel caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro sarà tenuto per l'intero.

Tale interpretazione ha ricadute rilevanti sia sul termine di prescrizione sia sulla individuazione dei presupposti dell'azione fatta valere dal Fondo, con particolare riguardo, per un verso, alla necessità del previo accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito o del sinistro e, per l'altro, all'esclusione dell'applicabilità della regola prevista dall'art. 2055 c.c. in caso di illecito o sinistro imputabile a più responsabili.

Pertanto, diviene necessario un vero e proprio accertamento della responsabilità dei convenuti, quale fondamento del diritto ora in capo all'impresa assicurativa.

La tesi favorevole ad una rilevanza delle eccezioni opponibili al danneggiato anche nei rapporti interni tra impresa designata e condebitori solidali (responsabili dell'illecito) è certo da condividere, seppure con opportuni temperamenti che consentano di evitare taluni inconvenienti pratici posti dalla particolarità delle fattispecie delineate dall'art. 283 cod. ass., nelle quali la rivalsa è chiamata ad operare.

L'opponibilità senza limiti delle eccezioni nella fase di rivalsa sarebbe evidentemente penalizzante per il solvens, la cui possibilità di opporsi alle richieste del danneggiato è di necessità limitata, in ragione della lontananza dalla vicenda dannosa e quindi della difficoltà di procurarsi elementi di prova in ordine, ad esempio, a circostanze che escludano o mitighino la responsabilità ex art. 2054 c.c., come un eventuale concorso di colpa del danneggiato. Al contrario, proprio i (presunti) responsabili si trovano nella condizione più agevole per contestare l'esistenza o l'ammontare del credito risarcitorio.

L'impresa designata sarebbe così per ben due volte sfavorita da una situazione di asimmetria informativa: in un primo momento, essa non sarebbe in grado di svolgere le opportune eccezioni di fronte alle richieste risarcitorie del danneggiato, mancandole informazioni che i responsabili sarebbero invece in grado di fornirle; mentre in seguito, in sede di rivalsa, le medesime informazioni (qualora non condivise tempestivamente con l'impresa) potrebbero essere utilizzate proprio dai responsabili per opporsi all'azione del solvens nei loro confronti.

Infine, relativamente al funzionamento dei meccanismi prescrizionali, la qualificazione dell'azione de qua come azione speciale risulta certamente tale da giustificare un termine di prescrizione del tutto autonomo, coincidente con quello ordinario decennale.

Riferimenti
  • Palmieri, Le sezioni unite esortate a dirimere il contrasto giurisprudenziale sulla natura dell'azione recuperatoria proposta dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private, in www.foronews.it;
  • Regazzoni, In attesa delle sezioni unite: regresso o surrogazione dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada?, in Resp. civile e previdenza, 2022, 484.
  • Cordero, Procedura penale, Milano, 2012, 1166.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.