Formule generali nella contrattazione collettiva e sussunzione del fatto disciplinare addebitato
19 Luglio 2022
Condotte che astrattamente sarebbero suscettibili di integrare una giusta causa o un gms di recesso non possono rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative.
Nel caso in cui la fattispecie ritenuta dalle parti meno grave sia delineata attraverso una clausola generale, il giudice interpreta la fonte negoziale per verificare la sussumibilità del fatto concreto contestato nella previsione collettiva, anche attraverso una valutazione di maggiore o minore gravità della condotta, secondo standard conformi ai valori dell'ordinamento ed esistenti nella realtà sociale.
Tale operazione non realizza una valutazione di proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata, ma si sostanzia nell'accertamento della sussumibilità della fattispecie concreta in quella astratta, negozialmente prevista e con sanzione conservativa.
Pertanto, nel caso in cui nel contratto collettivo siano presenti formule generali, norme elastiche e/o norme di chiusura, la mancata tipizzazione di alcune condotte non è di per sé significativa della volontà delle parti sociali di escluderle dal novero di quelle meritevoli di una sanzione conservativa anziché espulsiva.
Qualora si facesse leva sulla sola tipizzazione della fattispecie, si finirebbe per andare in contrasto con la stessa volontà delle parti sociali che, nell'impiegare una formula a contenuto generale, hanno comunque inteso demandare all'interprete la sussunzione della condotta accertata nella formula a stessa. |