Insegnante di religione a termine oltre il triennio: spetta solo il risarcimento
19 Luglio 2022
Un insegnante di religione che venga assunto per oltre un triennio con contratto a tempo determinato, quali strumenti di tutela possiede, tenuto anche conto della normativa europea?
La legge n. 186/2003 ha introdotto, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo, assunti invece con contratto a tempo determinato.
In ordine al problema della reiterazione dei contratti a termine, tenuto conto del diritto eurounitario che vieta l'indefinito rinnovo di essi per sopperire ad esigenza datoriali durevoli, la questione è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia (13 gennaio 2022, YT e altri) la quale ha evidenziato che i fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica ne attestano un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro in materia, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a termine, così evitando che lo Stato-datore immetta in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
Tuttavia la medesima clausola 5 esige che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie, ma non permanenti e durevoli. Il rinnovo automatico, pertanto, deve ritenersi abusivo.
Sotto il profilo sanzionatorio, la legge vieta la conversione in un contratto tempo indeterminato (art. 36, co.5, D.lgs. n.165/2001), con riconoscimento del solo rimedio risarcitorio.
Pertanto, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità, matura, dopo la terza annualità, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, in applicazione dell'art. 32 L. n. 183/2010. |