L'eliminazione delle barriere architettoniche: il coordinamento dei diversi bonus edilizi del 50%, 75% e 110%
20 Luglio 2022
Il quadro normativo
Quando parliamo dell'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati significa eliminare ostacoli ed altri elementi che impediscono o rendono difficile l'utilizzo e la fruizione dello spazio da chi si trova in una situazione di limitata capacità motoria o sensoriale e delle persone che, per età o problemi temporanei, si trovano in una situazione che limita il normale utilizzo degli spazi. Invero, le barriere architettoniche sono quegli elementi costruttivi che impediscono, limitano o rendono difficoltoso l'utilizzo di un ambiente o che limitano gli spostamenti o la fruizione dei servizi da parte di persone con limitata capacità motoria e sensoriale, come persone diversamente abili o persone che per età o eventi occasionali sono limitati anche solo temporaneamente nella regolare fruizione degli ambienti. A livello nazionale, il campo di applicazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche è oggi disciplinato dalle seguenti normative: d.m. n. 236/1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche); l. n. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati); l. n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); d.P.R. n. 503/1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici); d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Premesso quanto innanzi esposto, la principale definizione normativa è data dall'art. 2, lett. a), del d.m. n. 236/1989, secondo cui le barriere architettoniche sono: - gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; - gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; - la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Secondo i tecnici in materia, al d.m. n. 236/1989 si deve, dunque, l'individuazione dei cosiddetti 3 livelli di qualità dello spazio costruito che sono gli aspetti fondamentali per progettare o rendere un ambiente privo di barriere architettoniche: accessibilità, visitabilità e adattabilità. Tra i possibili interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche rientrano tutte quelle operazioni volte a favorire la fruizione di uno spazio in virtù dei tre principi sopra elencati. In particolare, a titolo esemplificativo, rientrano: l'installazione di ascensori, montacarichi o montascale; costruzione di rampe; installazione di elevatori esterni; utilizzazione delle tecnologie più avanzate per ottimizzare la gestione degli spazi (robotica, domotica, automazioni varie); creazione di aree di parcheggio riservate ai disabili; installazione e adeguamento di servizi igienici per disabili. L'importanza di questi interventi è tale che lo Stato prevede agevolazioni e incentivi per tutti coloro che decidono di effettuarli. A questo proposito, lo scopo del presente approfondimento è quello di fornire all'utente l'attuale scenario delle detrazioni alla luce della normativa e delle risposte del Fisco. Il Bonus barriere architettoniche 50%
La detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia dell'immobile è disciplinata dall'art. 16-bis, comma 1, lett. e), del TUIR. Secondo quanto riportato dalla Guida del Fisco (gennaio 2022), per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione IRPEF pari al: - 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024; - 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025. Rientrano nella categoria degli interventi agevolati: - quelli effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi); - i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992. Inoltre, tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano: - la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione; - la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Il Fisco, con la guida in esame, precisa anche che: - la detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità; - la detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità; - la detrazione non si applica per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Per esempio, non rientrano nell'agevolazione l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione IRPEF del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici. Come indicato dai tecnici in materia è evidente che nel 2022 il bonus barriere architettoniche al 50% non sarà utilizzato, in quanto si potrà usare quello al 75% o, se ci sono le condizioni, al 110%. Il Bonus barriere architettoniche 75%
La l. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per le spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. La nuova agevolazione consiste in una detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a: - 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; - 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; - 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Attenzione: per usufruire dell'agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche). La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. In alternativa alla detrazione, è possibile optare: - per la cessione ad altri soggetti del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante; - per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (c.d. sconto in fattura). Il Superbonus 110%
Il bonus barriere architettoniche 110% - intervento trainato (sia da ecobonus che da sismabonus) è previsto dall'art. 119, commi 2 e 4, del d.l. n. 34/2020. Questo significa che i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche devono avvenire contestualmente agli interventi trainanti, come l'isolamento termico delle superfici opache, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o interventi di messa in sicurezza statica della struttura. I lavori che possono essere eseguiti usufruendo dell'incentivo fiscale al 110% sono quelli previsti dall'art. 16-bis del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), includendo però anche quelli effettuati in favore di persone over 65. Inoltre, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati cosiddetto sconto in fattura. Il coordinamento dei diversi bonus: le soluzioni del Fisco
Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Premesso ciò, l'Agenzia dell'Entrate, con diverse risposte a 3 interpelli, ha fornito alcune importanti soluzioni alla materia in esame. a) Installazione della piattaforma elevatrice in condominio a servizio di una sola abitazione: applicazione del 50% nel 2021 e del 75% nel 2022 (risposta a interpello n. 291 del 23 maggio 2022) Nella vicenda in esame, il condominio composto da dodici unità immobiliari aveva deliberato in assemblea di autorizzare l'installazione di una piattaforma elevatrice, al solo servizio dell'abitazione dell'Istante medesimo in cui risiedeva anche un suo familiare disabile in situazione di gravità posta al terzo piano, al fine di abbattere le barriere architettoniche. L'intervento in esame era stato avviato nel 2021 e rientrava tra quelli per i quali spettava la detrazione (50%) prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lett.e), del TUIR. Considerato che la legge di bilancio 2022 ha inserito, nel d.l. n. 34/2020, l'art. 119-ter che riconosce la nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 75% delle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, per le ragioni esposte, l'Istante a posto al Fisco l'interrogativo della possibilità di fruire di tale detrazione per le spese sostenute nel 2022 anche se l'intervento è iniziato nell'anno precedente. Premesso quanto innanzi esposto, in merito all'interpello in esame, l'Agenzia dell'Entrate ha chiarito che ai sensi del comma 1, lett. e), del citato art. 16-bis del TUIR, la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità (art. 3, comma 3, l. n. 104/1992). A questo proposito, con la circolare 25 giugno 2021, n.7/E, il Fisco ha precisato che si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici che presentino le caratteristiche tecniche previste dal d.m. 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore). La detrazione spetta anche se l'intervento, finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori. Nella medesima circolare n. 7/E del 2021 è stato, inoltre, chiarito che: - in caso di installazione, nel cavedio condominiale, dell'ascensore e di spesa sostenuta per intero da un solo condomino, a questo è riconosciuta la detrazione, da applicare entro il limite massimo consentito dalle disposizioni vigenti ratione temporis, con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base a altre modalità stabilite dall'assemblea dei condomini, in quanto l'ascensore diviene “oggetto di proprietà comune” e, quindi, è utile (e utilizzabile) per tutti i condomini; - per l'installazione di un montascale la detrazione, invece, spetta interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d'ausilio utilizzabile dal solo condomino disabile. Anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione rientra tra questa tipologia di spesa agevolabile. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, in riferimento alla questione in esame nella vicenda, la piattaforma elevatrice - ancorché al servizio solo dell'abitazione dell'istante - era stata installata, a seguito dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del condominio, in un edificio composto da dodici unità immobiliari; sicché, in applicazione dell'attuale normativa, il limite massimo complessivo di spesa, riferito all'intero edificio, ammesso alla detrazione è pari a euro 440.000 ottenuto moltiplicando 40.000 per 8 (320.000) e 30.000 per 4 (120.000). L'Istante potrà, pertanto, fruire della detrazione del 75% per le spese a lui imputate dall'assemblea condominiale ed effettivamente sostenute nell'anno 2022. Per le spese sostenute nel 2021, l'Istante potrà, invece, fruire, nel rispetto di ogni altro requisito previsto dalla normativa, della detrazione di cui al citato art. 16-bis, comma 1, lett. e), del TUIR pari al 50% delle spese medesime. b) Installazione della piattaforma elevatrice in villetta su più piani: applicazione del 110% alternativa al bonus del 75% (risposta a interpello n. 292 del 23 maggio 2022) In tale contesto, l'istante è proprietario una villetta dislocata su più piani (cat. A/7), funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno, oggetto di interventi di isolamento termico delle superfici e sostituzione dell'impianto di riscaldamento invernale, rientranti tra gli interventi di efficientamento energetico (c.d. Superbonus) nonché interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Nello specifico, nel 2021 era stata avviata la realizzazione di una piattaforma elevatrice all'interno dell'immobile; a seguito della nuova detrazione del 75%, l'istante valuta di eseguire ulteriori interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Alla luce degli aspetti temporali, l'istante, con il presente interpello, ha posto al Fisco l'interrogativo se con l'installazione della piattaforma elevatrice, avviata nel 2021, possa continuare a fruire del Superbonus anche per le spese sostenute nel 2022; inoltre, se realizzando dal 1° gennaio 2022 nuovi interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche e indipendenti da quello già avviato nel 2021, “trainati” da interventi di efficientamento energetico, possa portare in detrazione le relative spese, con l'aliquota del 110%, nel rispetto, tuttavia, del limite di spesa (bonus 75%) previsto dal nuovo art. 119-ter, comma 2, del d.l n. 34/2020 e se tale limite sia autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi “trainati”. Secondo l'Agenzia dell'Entrate, la detrazione del 75% è da ritenersi aggiuntiva, tra l'altro, al Superbonus e, a differenza di quanto previsto per tale ultima detrazione, non è subordinata alla effettuazione degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell'art. 119 del medesimo Decreto Rilancio. Ciò implica che, nel caso di specie, con riferimento alle spese che saranno sostenute nel 2022, riguardanti l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche già avviato nel 2021, l'Istante, potrà, alternativamente: continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa euro 96.000; oppure, fruire della detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute e comunque nel limite di euro 50.000. Resta fermo, infine, che poiché per le spese sostenute per gli interventi prospettati di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, l'Istante potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette detrazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa non oggetto della presente istanza di interpello. c) Installazione di un ascensore in un condominio minimo: limite di spesa del bonus 75% (risposta a interpello n. 293 del 23 maggio 2022) L'Istante, condominio minimo a prevalente destinazione abitativa, composto da cinque unità immobiliari, intende effettuare sulle parti comuni dell'edificio e sulle singole abitazioni interventi che danno diritto alla detrazione del 110%. Oltre ai citati interventi, i condomini hanno intenzione di eseguire opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, installando un ascensore. A questo proposito, con il presente interpello, l'istante ha posto al Fisco l'interrogativo se l'intervento del 75% goda di un ulteriore e autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per gli interventi di cui all'art. 16-bis del TUIR. Premesso ciò, il Fisco, preliminarmente, precisa che nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. In tal caso, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 ss. c.c. ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Quindi, in risposta al quesito in esame, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l'Istante potrà fruire, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa - per le spese sostenute nel 2022 - della detrazione di cui all'art. 119-ter del d.l. n. 34/2020 (75%) calcolata sul limite di spesa, autonomo rispetto a quanto previsto per gli interventi di cui all'art. 16-bis del TUIR, di euro 200.000 (5 x 40.000), nel presupposto che l'edificio sia composto da cinque unità immobiliari. Resta fermo che, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, l'Istante potrà avvalersi, per le spese di installazione dell'ascensore, di una sola agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. In conclusione
Con le nuove agevolazioni, il Legislatore recepisce l'orientamento giurisprudenziale in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, aderendo al principio di solidarietà sociale. Per meglio dire, nella materia condominiale, il principio di solidarietà condominiale implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche; con l'ulteriore precisazione (giurisprudenziale) che si tratta di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte dei disabili facenti parte del condominio, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione (Cass. civ., sez. II, 12 aprile 2018, n. 9101). In definitiva, proprio in considerazione dei diritti coinvolti (salute e funzione sociale della proprietà), sarebbe opportuno esaminare in assemblea anche la possibilità di godere delle nuove detrazioni fiscali, soprattutto, al fine di sensibilizzare maggiormente i condomini dissidenti.
Riferimenti
Tarantino, Recupero edilizio, in Condomioelocazione.it; Ditta, Barriere architettoniche, in Condomioelocazione.it; Legge di bilancio 2022: le novità del settore immobiliare, in Condomioelocazione.it. |