Il conflitto di competenza sollevato d'ufficio

20 Luglio 2022

Ove il giudizio venga instaurato presso un tribunale ordinario invece che presso la sezione specializzata in materia di impresa presso lo stesso tribunale è esperibile il regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.?

L'istituto previsto dall'art. 45 c.p.c. si rivolge al caso in cui si renda necessario il regolamento di competenza fra giudici diversi.

La sezione specializzata in materia di impresa attiene alla mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario.

Ciò si evidenzia anche nella pratica ove l'iscrizione a ruolo di una controversia da decidersi dalla sezione specializzata in materia di impresa è sempre rivolta al tribunale civile; sarà, poi, la cancelleria che, valutata l'epigrafe dell'atto giudiziario e valutata la materia, assegnerà la controversia, appunto, alla sezione specializzata ove presente nello stesso ufficio giudiziario.

In altri termini, «il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 del codice di procedura civile. Rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita» (così Cass. civ. sez. I, 28 ottobre 2021, n. 30528).

Diverso sarà il caso, quindi, in cui la sezione specializzata e quella ordinaria non facciano parte dello stesso ufficio; in tal caso si potrà parlare diversa competenza dell'ufficio giudiziario chiamato a decidere la controversia e, ove necessario, sarà esperibile il regolamento di competenza anche ai sensi dell'art. 45 c.p.c.

Nello stesso senso altra pronuncia di legittimità ove si afferma che: «Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita». (Cass. civ. sez. un., 23 luglio 2019, n. 19882).

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