Qual è il valore probatorio della perizia giurata?

Redazione scientifica
20 Luglio 2022

La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni altro documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, ha chiarito quale sia il valore probatorio della perizia giurata, ribadendo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

La questione veniva in rilievo nell'ambito di una controversia promossa da un soggetto per ottenere il risarcimento dei danni dalla ditta convenuta, alla quale erano stati affidati i lavori di ristrutturazione di un immobile e che, in violazione del divieto di subappalto, aveva affidato suddetti lavori a terzi.

Il giudice di primo grado, all'esito dell'attività istruttoria, condannava la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore, con pronuncia confermata in secondo grado. Tale decisione veniva quindi impugnata in cassazione dalla convenuta soccombente.

Per quanto d'interesse, con terzo ed ultimo motivo di ricorso, la ricorrente censurava la sentenza d'appello per la violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento all'accertamento dello stato dei luoghi e alla sussistenza dei danni.

La Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, in quanto teso a proporre una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio, il cui apprezzamento è di esclusiva competenza del giudice di merito.

La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti i danni cosi come emergenti dalla perizia di parte alla luce del compendio probatorio, del quale faceva parte anche la perizia di parte. Nessuna violazione di legge peraltro sussiste, atteso che le sue risultanze sono state valutate insieme alle altre prove.

Il giudice di secondo grado ha al riguardo correttamente applicato il principio di cui a Cass. civ., n. 4437/1997 secondo il quale «la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato.

Ad essa si può solo «riconoscere valore di indizio, al pari di ogni altro documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale tuttavia non è obbligato in nessun caso a tenerne conto».

Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è peraltro riconosciuta «la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione».

Muovendo dal principio richiamato, la Corte d'appello ha poi chiarito le ragioni per le quali le risultanze di cui alla perizia di parte abbiano trovato riscontro nella deposizione del teste.

Per tali ragioni, quindi, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.