Patrocinio a spese dello Stato e termine per il deposito dell'istanza di liquidazione

Redazione scientifica
25 Luglio 2022

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza in commento, ha esaminato la questione del termine entro il quale il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a presentare l'istanza di liquidazione e del correlato potere del giudice di liquidare il compenso.

Nel caso di specie il Tribunale di Vibo Valentia aveva rigettato l'opposizione proposta da un avvocato avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi dovuti per l'attività svolta in favore dell'assistito, ammesso al gratuito patrocinio.

Il difensoreimpugnava tale decisione in cassazione, lamentando che il Tribunale aveva ravvisato una causa di inammissibilità della richiesta di liquidazionedel compenso del difensore, per il solo fatto che la richiesta sia stata avanzata dopo la definizione del giudizio a quo, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso, evidenziando come la giurisprudenza consolidata della Corte ha affermato che «in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio» (Cass. civ., n. 2211/2020).

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