Accesso al sovraindebitamento del socio illimitatamente responsabile fallibile per debiti personali

Matteo Lorenzo Manfredi
Enrico Felli
25 Luglio 2022

Il socio di una società di persone può accedere alle procedure di sovraindebitamento per debiti personali, alla luce delle disposizioni del Codice della crisi e dell'insolvenza, come da ultimo modificato, ex d.lgs. n. 83/2022.

Il socio di una società di persone fallibile può accedere alla liquidazione del patrimonio, ex l. n. 3/2012, per debiti personali?

La legge n. 3 del 2012, nella sua previsione originaria, prevedeva la possibilità di ricorrere ad una delle procedure di composizione delle crisi solo da parte dei soggetti non fallibili.

L'art. 6, comma 1 e l'art. 7, comma 2, prima della riforma di cui alla legge 18 dicembre 2020, n. 176 di cui si dirà in seguito, limitavano espressamente l'ambito di applicazione della legge a società o persone “non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali”.

In altre parole, il socio illimitatamente responsabile di società di persone poteva accedere alla procedura di sovraindebitamento solo in caso di società non fallibile con la conseguenza che se la società, in corso di procedura di sovraidebitamento del socio illimitatamente responsabile fosse stata dichiarata fallita, l'eventuale accordo raggiunto con i creditori del sovraindebitato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, L. 3/2012, sarebbe stato risolto (con salvezza dei pagamenti nel frattempo effettuati in esecuzione di tale accordo).

Come sopra anticipato l'art. 4-ter, comma 1, lett. a), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha modificato la nozione di consumatore dettata all'art. 6 della L. 3/2021, ricomprendendo, ora, tra i consumatori anche il socio fallibile ma, limitatamente, “per i debiti estranei a quelli sociali” (art. 6, comma 2, lett. b della L. 3/2012).

Il decreto legislativo n. 14/2019 come integrato dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83, in vigore dal 15 luglio, ripropone le medesime disposizioni sopra brevemente commentate.

L'art. 2 del nuovo codice, rubricato “definizioni”, alla lett. c) dispone infatti che per “sovraindebitamento” s'intende “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'impresa minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative (…) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” e, alla successiva lettera e), definisce come consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia (…) (di società di persone, ndr), per i debiti estranei a quelli sociali”.

A seguito della novella della legge 3/2012 ogni socio illimitatamente responsabile di società di persone fallibile può quindi accedere alla procedura di sovraindebitamento per la composizione dei suoi debiti personali.

Recente giurisprudenza di merito, nel confermare la possibilità di accesso alla procedura di sovraindebitamento da parte del socio illimitatamente responsabile di società fallibile, ha altresì previsto la possibilità che il socio possa “non solo di presentare un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti extra-sociali, ma anche chiedere la liquidazione del proprio patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 per risolvere una situazione di sovraindebitamento personale. Ciò in quanto, già in precedenza, si era osservato che una diversa opzione, basata sul tenore letterale degli artt. 6 e 7, lettera a), come volti ad escludere dall'accesso alle procedure di sovraindebitamento i debitori assoggettabili a procedure concorsuali di altro tipo, avrebbe potuto comportare la paradossale ed illogica conseguenza di escludere detta categoria di debitori dalla possibilità di conseguire l'esdebitazione” (Tribunale di Milano, 03 giugno 2021 – Giudice Dott.ssa Luisa Vasile).

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