Il giudizio sulla insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocarne la nullità in un diverso giudizio
25 Luglio 2022
Il caso. Con la sentenza n. 12908/2022 del 22 aprile 2022 la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione affronta una problematica sempre attuale e di interesse in materia di clausole claims made. La decisione prende spunto da una vicenda di malpractice medica in cui viene accolta la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato e sono condannati per l'evento iatrogeno, occorso nel maggio 2006, il presidio ospedaliero ed i sanitari operatori. E' ritenuta inefficace, ai sensi dell'art. 1341 c.c., la clausola claims made e gli assicuratori della struttura sono condannati a tenere indenni il sanitario, la cui polizza era cessata nel febbraio 2008, a fronte di una denuncia pervenuta nell'aprile 2012 e la struttura ospedaliera, la cui polizza era cessata il 31 maggio 2009, a fronte di una denuncia pervenuta nel dicembre 2009. Avverso tale sentenza propongono gravame, in via principale, la compagnia di assicurazioni nonché, in via incidentale condizionata, uno dei sanitari. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 27 maggio 2020, accoglie il gravame dell'assicuratore, rigettando il ricorso proposto dal medico. Il presidio ospedaliero ricorre in Cassazione con motivi di censura basati sull'erronea applicazione degli artt. 2965, 1341 e 2697 c.c. Anche il sanitario propone ricorso incidentale condizionato prospettando la nullità della clausola claims made ai sensi dell'art. 2965 c.c.
La clausola claims made e il solco ermeneutico tracciato dalle Sezioni Unite. La decisione in commento non si discosta dagli orientamenti dettati recentemente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite. Le Sezioni Unite sono tornate sulla questione della validità o meno della clausola c.d. claims made, a seguito di due ordinanze di rimessione che ritenevano insoddisfacente la soluzione proposta dalla famosa decisione n. 9140 del 2016 Si tratta della sentenza 22437 del 2018 art. 1322 c.c. Il ragionamento era quello per cui: “l'inserimento nel contratto di assicurazione di una clausola siffatta mantiene inalterato il tipo negoziale, ampliandone semmai il contenuto o comportandone un adattamento agli interessi delle parti, cosi che non si tratterà di valutarne la meritevolezzafunzionale (astratta o concreta che sia) bensì di valutare se la determinazione del contenuto contrattuale è avvenuta nei limiti della legge ( art. 1322 c.c. E si è giunti, dunque, all'affermazione che "Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis", quale deroga convenzionale all' art. 1917 c.c. art. 1932 c.c. art. 1322 c.c. art. 1322 c.c. Cass. Sez. Un 22437/ 2018 La Suprema Corte sostanzialmente spostava il raggio d'esame da un giudizio di meritevolezza della clausola claims made (previsto dalla Cass. Sezioni Unite n. 9140 art. 1322 c.c. Possiamo prescindere oggi, pertanto, dalla disputa su: «come si valuti la meritevolezza: se attenga al tipo o alla causa, se possa farsene applicazione ai contratti tipici in aggiunta al criterio della illiceità ( art. 1343 c.c. art. 1322 c.c. Il contratto di assicurazione con clausola claims made resta dunque: «un contratto tipico, cui le parti hanno aggiunto ulteriore contenuto” e quindi, ricordano le citate Sezioni Unite n. 22437/2018, dovrà farsi riferimento: «all' art. 1322 c.c.
La sentenza in commento. La Suprema Corte non si discosta pertanto dalle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite, rimarcando come i successivi orientamenti contrari, anche richiamati dai ricorrenti (cfr. Cass. civ 8894/2020 Cass. civ. n. 30309/2019 Preliminarmente, nel rigettare il ricorso proposto in via principale dal presidio ospedaliero, la Corte pone uno sbarramento rappresentato dal giudicato di cui ad una sua precedente decisione, la n. 8117 del 23 aprile 2020. La citata sentenza n. 8117/2020 artt. 1322, 1341, 1882, 1917, 1932 c.c. Con la sentenza n. 8117/2020 artt. 1341, 1362, 1882 1917 c.c. artt. 1322 1932 c.c. La pronuncia ribadiva che nel corpo del tipo assicurazione contro i danni (articoli 1882 1904 1918 Ove, infatti, al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, non sorge ovviamente nessun diritto di indennizzo e, specularmente, nessun obbligo di manleva; siffatto sottotipo, delineato dall'articolo 1917 1917 Siffatto modello codicistico, tuttavia, non essendo l' art. 1917 1932 1322 Nell'ambito di detta determinazione del contenuto contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made (e, cioè, a richiesta fatta) che si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la cosiddetta sunset clause – Cass., Sez. III, 23 aprile 2020, n. 8117 In detta decisione la Corte ritenne valida la polizza 708/1280 atteso che la stessa, pur non prevedendo una copertura postuma per denunce successive al periodo di efficacia (e cioè una copertura postuma), comprendeva nella garanzia anche condotte relative ad un lungo periodo precedente la stipulazione. Pertanto, la Corte ha rilevato che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (c.d. giudicato per implicazione discendente). Il ricorso principale viene dunque dichiarato inammissibile, posto che i suoi motivi “si infrangono sul giudicato esterno”. Viene poi rigettato anche il ricorso proposto in via incidentale dal sanitario, teso a chiedere la nullità della clausola ai sensi dell' art. 2965 c.c. art. 1322 c.c. Cass. sez. III, 31 maggio 2021 n. 15096 Cass. sez. III, 13 maggio 2020 n. 8894 Cass. sez. III, 25 febbraio 2021 n. 5259
Conclusioni. La sentenza pertanto ribadisce come non siano facilmente attaccabili le clausole claims made e come nel caso di specie non possa “essere affetta da nullità, ex art. 2965 c.c., la clausola claims made perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo, giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito, come detto, è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato.” La Suprema Corte sottolinea in proposito come la clausola claims made e la disciplina di cui all'art. 2965 c.c. (secondo cui “È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritti”) si trovino su due piani diversi tra loro non comunicanti, dovendosi qualificare la richiesta del danneggiato quale fattore concorrente nella identificazione del rischio assicurato, rientrante nell'alea accettata dai paciscenti. |