Le imprese in stato di liquidazione volontaria possono accedere alla composizione negoziata della crisi ex D.L. 118/2021?

25 Luglio 2022

Il Tribunale di Ferrara, adito in sede di conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 7 D.L. 118/2021, rigettando il ricorso, rileva che il procedimento di composizione negoziata è riservato “…alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, per cui si palesa un ossimoro l'accesso al procedimento da parte da una società in liquidazione senza che neppure sia dedotta (oltre che documentata) la sussistenza attuale dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione…”.

Il nuovo istituto della composizione negoziata è stato introdotto con il D.L. n. 118/2021 in vigore dal 25 agosto 2021, convertito con modifiche dalla l. 21 ottobre 2021, n. 147.

Com'è noto, si tratta di una procedura volontaria, operativa dal 15 novembre 2021 per le imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L'imprenditore può chiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente che faciliti le trattative tra l'imprenditore e i creditori e gli altri possibili soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per ristrutturare il debito e ripristinare l'equilibrio economico dell'impresa.

Qualche dubbio applicativo si è posto per l'accesso a tale procedura da parte delle imprese in liquidazione volontaria, in ragione della espressa volontà del legislatore di rendere possibile la nomina dell'esperto solo "quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa" (art. 2 comma 1), circostanza che sembra in contrasto con chi, ponendosi in stato di liquidazione, abbia deciso di porre fine alla vita societaria. Risulta possibile sostenere, in astratto, il fatto che lo stato di liquidazione non sia ostativo all'accesso al procedimento di composizione negoziata, in primo luogo perché comunque revocabile (art. 2487 ter c.c.), in secondo luogo in quanto l'art. 2, comma 2, D.L. 118/2021 consente all'esperto di operare il risanamento aziendale anche attraverso la dismissione dei cespiti attivi, utilizzando il trasferimento d'azienda o rami di essa.

Il Tribunale di Ferrara, adito in sede di conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 7 D.L. 118/2021, con ordinanza del 21 marzo 2022, rigettando il ricorso, rileva che il procedimento di composizione negoziata è riservato “…alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, per cui si palesa un ossimoro l'accesso al procedimento da parte da una società in liquidazione senza che neppure sia dedotta (oltre che documentata) la sussistenza attuale dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione…”.

Il Tribunale, rilevando l'assenza del piano finanziario, del piano industriale e del business plan prospettico e risaltando l'intenzione reale dell'impresa, ovvero quella della liquidazione dell'attivo mediante cessione d'azienda a favore della propria correlata con conseguente pagamento falcidiato dei creditori, ritiene, nella fattispecie in esame, non sussistente una seria e ragionevole possibilità di risanamento, mancando perciò lo stesso presupposto per accedere alla composizione negoziata della crisi.

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