L’illegittima apertura di una portafinestra nel muro perimetrale

Redazione scientifica
25 Luglio 2022

L'uso dei beni comuni, tra cui i muri perimetrali, è consentito al condomino per trarne una maggiore utilità ma solo in relazione all'unità immobiliare inclusa nell'edificio di cui fa parte.

Due proprietari di un immobile convenivano in giudizio la società Gamma, proprietaria di un appartamento al secondo e terzo piano di un edificio limitrofo avente, con quello degli attori, l'area di ingresso in comune, con l'obiettivo di far dichiarare l'illegittimità di un intervento, effettuato dalla società convenuta su una finestra condominiale, mediante l'apertura di una portafinestra , con conseguente sua condanna alla chiusura ed al ripristino dello stato antecedente a spese della stessa.

Il Tribunale di Pesaro ordinava alla società in questione l'immediata rimozione delle opere realizzate in occasione dell'apertura del varco oggetto della causa.

Anche la Corte d'Appello riteneva che «la trasformazione della finestra (avente funzione di dare luce) in un'apertura tale da consentire il passaggio pedonale nell'ingresso comune (...), non solo consentiva di raggiungere l'ascensore, cosa che prima era possibile (...), ma aveva creato pure un collegamento dell'immobile (...) con gli uffici al piano terra (...) e con una pertinenza retrostante (...)», realizzando così anche un accesso con un altro Condominio, e quindi una servitù di passaggio illegittima, in violazione dell'art. 1102 c.c.

La Corte di Cassazione conferma le precedenti pronunce. Infatti, l'art. cit. «consente l'uso dei beni comuni, tra cui i muri perimetrali, da parte del singolo condomino per ritrarne una maggiore utilità ma solo in relazione all'unità immobiliare inclusa nell'edificio di cui essa fa parte, e non con riferimento a proprietà situate al di fuori dello stesso». Di conseguenza, l'apertura di una porta nel muro perimetrale da parte del Condomino idonea a realizzare una comunicazione con altro stabile contiguo nel quale ha una sua proprietà, «sottopone il muro comune ad un uso anomalo, in funzione di bisogni di un bene con il quale non è legato da alcun rapporto di accessorietà, così venendo a gravare il muro stesso, unitamente al suolo e alle fondazioni su cui si regge, con l'imposizione di una servitù in favore di un bene estraneo al Condominio».

Inoltre, non è possibile «ipotizzare la costituzione di un vincolo pertinenziale tra il muro perimetrale e l'unità immobiliare di proprietà esclusiva esterna al Condominio, per atto proveniente dal solo titolare di quest'ultima, giacché detto vincolo postula che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità della cosa accessoria (così da poterla validamente destinare, in modo durevole, al servizio od all'ornamento dell'altra), mentre il muro perimetrale è oggetto di proprietà comune» (Cass. n. 32437/2019, n. 5060/2020).

Per tutti questi motivi, il ricorso viene rigettato.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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