Scissione di società semplice: imposta di registro in misura fissa
26 Luglio 2022
Le Sezioni Unite della Cassazione, con pronuncia n. 23051 del 25 luglio affermano che l'atto di scissione relativo a una società semplice deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa. Il caso e la rimessione alle Sezioni Unite. A seguito di una scissione di una società, con devoluzione del patrimonio ad una società semplice beneficiaria, veniva emesso un avviso di liquidazione volto al recupero dell'imposta di registro in misura proporzionale al 3%. La c.t.p., in primo grado, e la c.t.r. in appello ritenevano illegittimo tale avviso, ritenendo non conforme alla normativa la pretesa di sottoporre l'atto di scissione al prelievo proporzionale sulla base imponibile costituita dal patrimonio confluito alla beneficiaria società semplice. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione e sul punto interveniva l'ordinanza interlocutoria n. 33312 del 2021, con la quale la Sezione Quinta Tributaria ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione a queste Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza in ordine all'interpretazione dell'art. 4 Tariffa Parte Prima d.P.R. 131/86, ed al regime impositivo di registro applicabile agli atti di scissione societaria. Il principio di diritto. La S.C. enuncia, quindi, il seguente principio: “l'atto di scissione relativo a società semplice è assoggettato, ex art. 4 Tariffa Parte Prima all. d.P.R. 131/86, ad imposta di registro in misura fissa, dal momento che il requisito normativo dell'oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società ma soltanto gli enti diversi da queste”. |