Diritto alle ferie e retribuzione inferiore
26 Luglio 2022
È possibile, in sede di contrattazione collettiva, escludere alcune indennità dalla retribuzione che il lavoratore percepisce durante il periodo di ferie, non svolgendo le mansioni giustificanti l'indennità stessa?
La natura assoluta ed inderogabile del diritto alle ferie annuali retribuite è riconosciuto sia a livello nazionale che europeo.
La CgdUE, in particolare, ha affermato il principio per cui la pienezza del godimento del suddetto diritto è garantita attraverso il riconoscimento, durante il periodo delle ferie, di una remunerazione in una misura tale da assicurare al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode durante l'esercizio delle proprie mansioni.
Diversamente il dipendente sarebbe scoraggiato dal godere del riposo, con le conseguenze a ciò connesse sulla salute psico-fisica del medesimo.
Devono, dunque, ritenersi incompatibili con la funzione delle ferie gli incentivi alla rinuncia alle stesse ovvero i disincentivi, anche indiretti, al loro godimento, quale può essere la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente riconosciuta.
Si precisa, però, che l'art. 7 direttiva n. 2003/88 prevede che gli Stati membri assicurino al lavoratore un periodo annuale di ferie di almeno 4 settimane.
Solo limitatamente a tale arco temporale minimo di riposo dovranno essere riconosciute condizioni economiche paragonabili a quelle di cui il dipendente gode quando esercita l'attività lavorativa.
La medesima soluzione non potrà operare, invece, per gli eventuali giorni di ferie aggiuntivi previsti in sede di contrattazione collettiva. |