Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sull'obbligo vaccinale anti-Covid per il personale sanitario

Marianna Russo
26 Luglio 2022

Il Tribunale di Padova presenta alla Corte di Giustizia UE domanda di pronuncia pregiudiziale, chiedendo che risponda a sette quesiti sulla compatibilità con la normativa comunitaria delle previsioni di cui all'art. 4 D.L. 1.04.2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28.05.2021, n. 76, in materia di obbligo vaccinale per il personale sanitario.
Il caso

La lavoratrice, occupata in qualità di infermiera professionale presso il reparto di neurochirurgia di una struttura ospedaliera pubblica, viene sospesa dal lavoro senza diritto alla retribuzione in quanto ha rifiutato di rispettare l'obbligo vaccinale imposto al personale sanitario dall'art. 4 D.L. n. 44/2021, convertito dalla L. n. 76/2021.

Dal momento che non risulta possibile adibirla a mansioni diverse, che evitino il rischio di diffusione del contagio, alla dipendente viene comunicata la sospensione fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale o, comunque, fino al termine stabilito dalla norma (all'epoca 31 dicembre 2021; al momento, 31 dicembre 2022) per la tutela della salute pubblica.

La ricorrente, non disponendo di altri redditi da lavoro e non potendo esercitare alcuna attività a causa della sospensione dall'albo professionale deliberata dall'Ordine professionale ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 44/2021, adisce il giudice di primo grado chiedendo di essere riammessa in servizio sulla base della contrarietà della citata disposizione normativa con i principi costituzionali italiani e con la normativa dell'Unione Europea.

Le questioni

La vicenda in questione solleva numerose criticità, ampiamente dibattute in dottrina e in giurisprudenza.

Innanzitutto, come stabilire con precisione la sottile linea di demarcazione tra le due facce del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., riconosciuto come “fondamentale diritto dell'individuo” e, al tempo stesso, come interesse della collettività?

Fino a che punto è possibile esercitare la propria facoltà di rifiutare un trattamento sanitario non gradito, come ad esempio il vaccino anti-Covid?

Il secondo comma dell'art. 32 pone un argine, costituito dalla legge.

E le lunghe e articolate considerazioni del Tribunale di Padova nella pronuncia de qua si snodano proprio attorno ad una disposizione normativa, il citato art. 4 D.L. n. 44/2021 – che impone al personale sanitario l'obbligo vaccinale come “requisito essenziale per l'esercizio della professione e lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati” – e alla sua compatibilità con i principi dell'ordinamento eurounitario.

Le soluzioni giuridiche

A sostegno della propria tesi la ricorrente invoca molteplici argomenti di natura medico-sanitaria, tra i quali l'effetto di “immunizzazione naturale” – con conseguente venir meno dell'obbligo vaccinale – in quanto risultata contagiata e successivamente guarita dall'infezione.

Al riguardo, però, il Tribunale di Padova non ritiene ragionevole assumersi l'onere di esprimersi sul punto, a maggior ragione alla luce di una sterminata letteratura scientifica, ancora non pacifica, sui rischi del vaccino e sulle possibilità di recidiva nel contagio, nonché sugli effetti delle possibili cure alternative e sulle conseguenze sulla salute degli individui.

Pertanto, ravvisando la necessità di approfondire determinati aspetti prima di pronunciarsi sulla vicenda sottoposta al proprio giudizio e rilevando che le autorizzazioni alla commercializzazione del vaccino anti-Covid sono atti dell'Unione Europea e, come tali, valutabili sotto il profilo di legittimità soltanto dalla Corte di Giustizia UE, il giudice decide di formulare sette quesiti da sottoporre pregiudizialmente alla suddetta Corte.

Il primo quesito riguarda la validità delle autorizzazioni condizionate rilasciate dalla Commissione sui vaccini in commercio anche allorquando siano state approvate cure alternative al Covid-19, che appaiono più efficaci e meno pericolose per la salute della persona.

Con il secondo quesito si chiede se l'obbligo vaccinale possa essere utilizzato anche nei confronti di sanitari già contagiati e, quindi, naturalmente immunizzati.

Il terzo quesito concerne la possibilità di rifiutare l'inoculazione del vaccino qualora vi siano farmaci in circolazione che offrano maggiori benefici e minori controindicazioni.

Il quarto quesito pone l'accento sulla possibilità di graduare le misure sanzionatorie in caso di violazione dell'obbligo di vaccino, senza la previsione di un'automatica sospensione dal lavoro senza retribuzione.

Con il quinto quesito si solleva il dubbio sulla necessaria previsione di contraddittorio nell'individuazione della sussistenza di eventuali mansioni alternative alle quali adibire il personale sanitario non vaccinato.

Con il sesto e il settimo quesito si ravvisa la possibile discriminatorietà e non proporzionalità dell'applicazione dell'obbligo vaccinale a tutto il personale sanitario, anche eventualmente proveniente da un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Osservazioni

La ricerca medico-scientifica sta profondendo notevole impegno nell'individuazione di una cura efficace contro il Covid-19, ma occorre ricordare che, al momento dell'emanazione del D.L. n. 44/2021, l'unico rimedio praticabile per cercare di prevenire la malattia o, almeno, di ridurne gli effetti letali era la somministrazione del vaccino alla percentuale di popolazione più elevata possibile.

È vero che molti dubbi sono stati avanzati in merito all'autorizzazione “condizionata” da parte della Commissione UE, la quale non ha adottato la procedura di immissione in commercio standard, che avrebbe richiesto tempi più lunghi di sperimentazione, ma tale scelta si giustifica proprio con la necessità di fornire una pronta risposta alla minaccia globale nei confronti della salute pubblica.

Inoltre, “condizionata” significa semplicemente “accelerata” e non meno accurata del solito e, in ogni caso, non si tratta di un'eccezione nel panorama sanitario o di una procedura predisposta appositamente per l'emergenza Covid-19: l'autorizzazione condizionata è stata adottata anche in altre occasioni, ad esempio per i medicinali destinati alle terapie di pazienti affetti da malattie rare.

Il problema affrontato dalla pronuncia in commento, però, non è medico-scientifico, bensì giuridico: è sufficiente un'autorizzazione condizionata all'utilizzo di un vaccino per imporne l'obbligo ad una categoria di lavoratori – benché a contatto diretto con soggetti particolarmente fragili – e sospenderli dal lavoro e dalla retribuzione in caso di rifiuto della somministrazione?

Il Tribunale di Padova sceglie di non rispondere in prima persona, ma di passare la palla alla Corte di Giustizia UE e, al momento, questa scottante domanda pregiudiziale risulta tra i giudizi pendenti (causa C-765/21) in attesa di definizione.

Minimi riferimenti bibliografici

S. Apa, Obbligo vaccinale anti-Covid al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in IlGiuslavorista, 28 febbraio 2022;

E. Gragnoli, L'epidemia, la vaccinazione, il rifiuto e l'ultimo provvedimento normativo, in Lav. dir. eur., 2021, n. 2;

G. Guarini, Rifiuto del vaccino anti Covid 19 e conseguenze giuridiche per il personale sanitario nelle recenti sentenze di Verona e Modena, in IlGiuslavorista, 4 agosto 2021;

P. Pascucci, SARS-CoV-2 e obbligo dei lavoratori di vaccinarsi, in Lav. dir. eur., 2021, n. 3;

P. Patrizio, Obbligo vaccinale sui luoghi di lavoro, tra impossibilità di imposizione del trattamento sanitario e necessità di contrastare la diffusione del virus, in IlGiuslavorista, 6 ottobre 2021;

C. Pisani, Il vaccino per gli operatori sanitari obbligatorio per legge è requisito essenziale per la prestazione, in Lav. dir. eur., 2021, n. 2;

M. Russo, Per “riveder le stelle” serve la ricerca giuslavoristica? Riflessioni sul lavoro tra vaccini anti-Covid e green pass, in Lav. dir. eur., 2021, n. 4.

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