È legittima la notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento con la sola apposizione del codice QR
27 Luglio 2022
Il caso. La vicenda trae origine da un iniziale ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Imperia nel quale il contribuente eccepiva, in via pregiudiziale “la mancata sottoscrizione e la carenza assoluta di motivazione dell'atto impositivo nonché, in via principale, l'illegittimità del metodo accertativo adottato dall'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'annullamento dell'atto fiscale”. Ciò ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973, secondo il quale l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato, ed è sanzionata con la nullità dell'atto la mancanza della suddetta sottoscrizione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, con sentenza n. 460/02/19, accoglieva integralmente il ricorso ritenendo privo di firma e nullo l'avviso di accertamento sottoscritto digitalmente, ma notificato in via ordinaria, mediante trasmissione a mezzo posta di una copia cartacea.
L'Ufficio propone appello eccependo che «nel caso di specie l'accertamento, firmato digitalmente dal Direttore Provinciale, recherebbe nella copia analogica notificata un contrassegno tramite il quale sarebbe possibile accedere al documento informatico e quindi verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica notifica».
La soluzione della Commissione Tributaria. La Commissione regionale ha accolto il ricorso in appello dell'ufficio, richiamando l'applicabilità agli atti accertativi della pubblica amministrazione dell'art. 23 comma 2 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, il quale dispone che: «Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico».
I giudici di appello hanno inoltre precisato che il destinatario della notifica postale del documento cartaceo era stato informato, alla pagina 1 dell'avviso di accertamento, delle modalità con cui poter accedere al documento informatico firmato digitalmente.
In tale avviso, difatti, era specificato che l'operazione di verifica della corrispondenza della copia cartacea all'originale digitale firmato era possibile non solo mediante scansione del codice QR, ma, in assenza di strumenti atti alla lettura di esso, utilizzando la URL, sempre indicata nell'atto, da copiare sulla barra degli indirizzi di una pagina internet. Cade in questo modo l'asserita impossibilità da parte del contribuente di effettuare la verifica di effettiva presenza della sottoscrizione digitale.
Conclusioni. La sentenza, (richiamando Cass. Civ. sez. trib., 26 gennaio 2021, n. 1556) chiarisce, infine, che risulta assolutamente corretta l'applicabilità delle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale all'attività d'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, la quale, quindi, può notificare via posta, come mera copia cartacea priva di sottoscrizione autografa, l'avviso d'accertamento informatico firmato digitalmente, con i medesimi effetti che produrrebbe la notificazione del documento informatico originale. È lo stesso CAD, d'altronde, che già prevede all'art. 2 che «le disposizioni del presente Codice si applicano:
specificando al successivo comma 6-bis, per quanto alla Agenzia delle Entrate, “l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria».
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