Supercondominio, per le spese relative alle parti comuni rispondono i condòmini e non i condomìni

Redazione scientifica
28 Luglio 2022

Legittimati passivi al pagamento delle quote relative ai beni avvinti da un vincolo supercondominiale sono i singoli condòmini e non i condomìni.

Il caso. La vicenda sottoposta all'esame della Suprema Corte può essere così sintetizzata: un Supercondominio otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di uno dei condomìni costituenti il complesso condominiale, per spese afferenti all'impianto di riscaldamento centralizzato comune ai più edifici.

Il Condominio proponeva opposizione, deducendo il difetto di legittimazione passiva, in quanto il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere indirizzato ai singoli condòmini e non al Condominio, poiché privo di personalità giuridica.

Il Tribunale rigettava l'opposizione, rilevando che ai condomìni costituiti in supercondominio sarebbe spettata la legittimazione passiva, in quanto dotati di soggettività giuridica.

La sentenza di primo grado veniva, poi, confermata dalla Corte d'Appello, secondo cui, pur essendo la disciplina applicabile quella del condominio, il pagamento delle spese relative all'impianto di riscaldamento comune era stato legittimamente richiesto all'amministratore di condominio, quale rappresentante di tutti i singoli condòmini, che avrebbe poi dovuto ripartire le spese tra i condòmini del condominio destinatario dell'ingiunzione.

Di qui, il ricorso in Cassazione del Condominio.

La decisione della Corte. Il ricorso è fondato. La Suprema Corte, infatti, evidenzia che in caso di costituzione di un supercondominio si applica la disciplina del condominio, con la conseguenza che i partecipanti al supercondominio sono i singoli condòmini dei vari edifici, e non i condomìni, e che l'amministratore del supercondominio può agire nei confronti dei singoli condòmini per il recupero dei contribuiti relativi ai beni comuni.

Secondo i Giudici, in questo contesto «la legittimazione del condominio non si giustifica neanche in mera rappresentanza dei condòmini di ogni condominio, poiché, a fronte dell'individuazione dei partecipanti al supercondominio nei singoli condòmini negli edifici, quali titolari pro quota sulle parti comuni e con l'obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione, l'amministratore del supercondominio può chiedere il pagamento di detti oneri direttamente ai partecipanti e non all'amministratore dei singoli condomìni, in qualità di rappresentante di condòmini di quel condominio».

Infatti, «l'amministratore del condominio rappresenta i condòmini nei rapporti con i terzi nelle sole controversie che riguardano interessi comuni al condominio, e non già nei rapporti che i singoli condòmini possono direttamente intrattenere con il supercondominio, di cui i condòmini sono partecipanti».

I precedenti giurisprudenziali. La decisione della Suprema Corte si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità, che ha da sempre riconosciuto al supercondominio la natura di condominio, escludendo la possibilità di applicare la disciplina della comunione ordinaria o di ritenerlo una figura ibrida.

Inoltre, il supercondominio «non è un ente di gestione che accorpa altri enti di gestione, cioè i condomìni, ma è una comunione qualificata di cui fanno parte direttamente i condòmini, ossia una collettività di condòmini accomunati dal vincolo funzionale che ricorre tra parti comuni a più unità immobiliari o a più edifici ovvero a più condomìni di unità immobiliari ex art. 1117-bis c.c.».

In questo contesto normativo, è importante sottolineare che «le delibere dell'assemblea del supercondominio hanno efficacia diretta e immediata nei confronti dei singoli condòmini degli edifici che ne fanno parte senza necessità di passare attraverso le delibere di ciascuna assemblea condominiale».

Ne deriva che legittimati passivi al pagamento delle quote relative ai beni avvinti da un vincolo supercondominiale sono i singoli condòmini e non i condomìni.

La parola, ora, passa al giudice del rinvio.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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