L’assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento del finanziamento non si trasferisce automaticamente con l’accollo del contratto di mutuo
29 Luglio 2022
Il caso. Una coppia di coniugi aveva acceso un mutuo al fine di acquistare un immobile nella propria città. Al fine di garantire il pagamento dello stesso, poi, avevano - parallelamente al finanziamento - stipulato un contratto di assicurazione sulla vita a garanzia delle proprie obbligazioni.In un'epoca successiva, essi avevano alienato l'immobile ad una conoscente, che si era accollata il mutuo residuo. La Banca mutuante aveva accordato l'accollo del contratto di mutuo e l'accollataria aveva proseguito i pagamenti delle rate del prestito. Dopo un periodo, tuttavia, l'accollataria era deceduta e i due originari acquirenti erano stati nominati eredi. Al momento del pagamento del mutuo residuo, però, essi avevano invocato la tutela data dall'assicurazione e chiesto all'istituto di corrispondere il saldo dovuto dalla de cuius alla banca. La compagnia si era però rifiutata di saldare, affermando come il contratto di assicurazione originariamente stipulato dai coniugi non fosse passato anche alla loro avente causa, e si fosse invece estinto. Come conseguenza di tale situazione, la banca aveva domandato ai coniugi/eredi il saldo delle rimanenze del mutuo. A seguito di tale diniego i coniugi avevano depositato ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in Tribunale, chiedendo che l'assicurazione venisse condannata al saldo dei restanti ratei del finanziamento alla banca. Il Giudice, all'esito del processo, accoglieva la domanda attorea. La vicenda approdava quindi in Corte d'Appello a seguito di gravame dell'assicurazione. In totale riforma della precedente decisione la Corte d'Appello rigettava le ragioni dei coniugi e condannava gli stessi al saldo del mutuo alla banca.
L'assicurazione è parte accidentale del contratto di mutuo e non viene automaticamente trasferita con l'accollo del finanziamento. I coniugi, visto l'esito del giudizio di Appello, agivano in sede di Cassazione. In prima battuta la Corte sottolineava come al momento dell'accollo del mutuo da parte della acquirente dell'immobile essi avevano esplicitamente dato disdetta del contratto di assicurazione, e a tale disdetta non era conseguita una sottoscrizione di un nuovo contratto di assicurazione da parte dell'accollataria del mutuo. Tale norma, in tema di accollo contrattuale, stabilisce ai commi nn. II e III che «l'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo». Proseguiva, poi, la Corte affermando come in caso di cessione del contratto di mutuo a seguito di accollo, viene trasferita l'obbligazione di pagamento, e non il contratto con il quale è sorta e conseguentemente l'assicurazione non poteva essere considerata automaticamente trasferita. Emergeva inoltre nel giudizio che lo stesso contratto assicurativo aveva tra le sue clausole la dicitura: «la garanzia cessa in caso di trasferimento del mutuo». È del tutto possibile, infatti, che l'assicurazione che aveva concesso la garanzia del pagamento del mutuo per i coniugi non avrebbe offerto la stessa alla acquirente, venendo in considerazione diversi elementi dell'intuitus personae quali lo stato di salute, la professione svolta e l'età avanzata o meno. Nel caso – frequente – di cessione del contratto di mutuo con accollo delle rate residue, il contratto di assicurazione si estinguerà e non verrà automaticamente trasferito: spetterà quindi all'accollatario del mutuo stipulare un nuovo contratto di assicurazione a sua protezione, che l'assicurazione redigerà anche sulla base delle sue caratteristiche personali e profili di rischio. Alla luce di tali valutazioni, quindi, la Cassazione rigettava il ricorso proposto e per l'effetto confermava la decisione della Corte d'Appello, condannando altresì i coniugi alla refusione delle spese di lite.
(Fonte: dirittoegiustizia.it ) |