La necessaria corrispondenza tra istanza di conciliazione e domanda giudiziale

Redazione scientifica
01 Agosto 2022

Affinché possa intendersi rispettata la condizione di procedibilità dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, è necessario che vi sia esatta corrispondenza fra il petitum e la causa petendi dell'istanza di conciliazione e quelli della successiva domanda giudiziale.

Nel caso in esame una società a responsabilità limitata conveniva in giudizio due compagnie telefoniche al fine di sentire accertare la responsabilità di queste ultime per il disservizio occorso alla linea telefonica e per sentirle condannare al pagamento di una somma a titolo di indennizzo e al risarcimento dei danni.

Le convenute eccepivano l'improcedibilità della domanda sul rilievo della difformità sussistente tra la domanda giudiziale e l'istanza del verbale di conciliazione, sottolineando che in sede di conciliazione la società attrice non aveva fatto menzione della domanda di indennizzo e della domanda di risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Roma accoglieva l'eccezione di rito formulata dalle società convenute e dichiarava la domanda di parte attrice improcedibile con pronuncia confermata in sede di appello. Avverso tale pronuncia la società a responsabilità limitata proponeva ricorso per cassazione.

Secondo la ricorrente i giudici di appello avrebbero errato nel rilevare la non coincidenza tra quanto oggetto della domanda giudiziale e quanto oggetto della procedura di conciliazione e nell'affermare la rilevanza, esclusiva, di quanto dedotto nell'istanza introduttiva della procedura conciliativa.

Ad avviso della società, infatti, al fine di verificare la coincidenza tra l'oggetto del tentativo di conciliazione e l'oggetto del giudizio, si doveva tenere conto anche delle richieste formulate dalle parti nel verbale del tentativo di conciliazione, come desumibile dalla lettera dell'art. 9 del Regolamento.

In ogni caso non si poteva pretendere che il verbale, redatto in forma sintetica, potesse definire in modo puntuale le richieste delle parti, distinguendo tra indennizzo e risarcimento del danno.

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso infondato, atteso che, al fine di verificare se la domanda sia proponibile, deve accertarsi non solo che sussista coincidenza soggettiva, ma anche che le domande formulate dalla parte attrice siano le stesse sulle quali si è svolto il tentativo di conciliazione.

La Suprema Corte, infatti, sottolinea come una diversa conclusione finirebbe per svilire la funzione stessa del tentativo di conciliazione, il cui scopo è quello di consentire alle parti di valutare le rispettive pretese ed eventualmente raggiungere un accordo stragiudiziale, che eviti l'instaurazione del procedimento civile.

A tal fine, secondo la Corte, il giudice è chiamato ad accertare sia l'esatta corrispondenza, dal punto di vista soggettivo, fra i soggetti dell'azione giudiziale e della conciliazione stragiudiziale, che, dal punto di vista oggettivo, fra le domande presentate innanzi al giudice e quelle indicate in sede di conciliazione.

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