Legittimità delle clausole statutarie che vietano il trasferimento parziale delle azioni o quote

Francesca Maria Bava
Francesca Maria Bava
02 Agosto 2022

Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la massima n. 201, “Clausole statutarie di intrasferibilità parziale delle azioni o quote”.

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 201, approfondisce il tema delle clausole statutarie che vietano il trasferimento parziale delle azioni o delle quote, ossia di quelle clausole che subordinano il trasferimento alla condizione che il socio alienante trasferisca tutte le azioni o la sua intera partecipazione.

La finalità di tali clausole è quella di evitare il disinvestimento parziale, imponendo al socio alienante la scelta tra mantenere la propria partecipazione oppure dismetterla integralmente. Laddove si preveda altresì il divieto per il socio di alienare la propria intera partecipazione contestualmente ad una pluralità di soggetti, alla predetta finalità si aggiunge anche quella di evitare un eccessivo frazionamento.

Con riferimento alle s.r.l., la legittimità delle clausole statutarie che vietano il trasferimento parziale è desumibile dall'art. 2469 c.c. che ammette intrasferibilità assoluta, da cui è quindi ricavabile a maggior ragione l'ammissibilità anche del divieto parziale trattandosi di un minus.

Rispetto, tuttavia, all'ipotesi prevista dal secondo comma del citato articolo, il Consiglio Notarile di Milano (in linea con quanto già esposto nella massima n. 152) ritiene che non sussista il diritto di recesso ivi contemplato, in quanto le clausole di intrasferibilità parziale non impediscono in toto il trasferimento e pertanto non sono assimilabili al divieto di trasferimento assoluto.

L'ammissibilità del divieto del trasferimento contestuale ad una pluralità di acquirenti si evince inoltre dalla possibilità di prevedere statutariamente l'indivisibilità, anche assoluta, delle partecipazioni sociali.

Con riferimento alle s.p.a., secondo il Consiglio Notarile di Milano, le clausole che vietano il trasferimento parziale delle azioni sarebbero da qualificarsi come clausole che sottopongono il trasferimento "a particolari condizioni" ma che non lo vietano del tutto e quindi che non soggiaciono al limite temporale quinquiennale di cui all'art. 2355 bis c.c.

L'intrasferibilità parziale delle azioni non si pone poi in contrasto con la nozione stessa di azione, quale unità di misura delle partecipazioni sociali, in quanto l'intrasferibilità suddetta incide solo sul piano della circolazione e non sul piano organizzativo/strutturale, rimanendo ferma la suddivisione delle partecipazioni in azioni dello stesso valore ancorché sia previsto un divieto di trasferimento parziale.

Infine, l'introduzione in statuto delle clausole in oggetto nelle s.p.a. comporta il sorgere del diritto di recesso (derogabile statutariamente) previsto dall'art. 2437, comma 2, lett. b) c.c., mentre nelle s.r.l. non determina il sorgere di tale diritto per i soci assenti o dissenzienti in quanto non ricorre una delle cause legittimanti il recesso ex art. 2473 c.c.