Giudizio di cassazione: opera l'interruzione del processo?
26 Luglio 2022
La Corte di cassazione, con l'ordinanza in esame, si è pronunciata sull'istanza presentata in sede di legittimità dal Comune controricorrente, con cui quest'ultimo segnalava, ai fini dell'interruzione del giudizio, che l'avvocato da cui era rappresentato e difeso aveva cessato il suo impiego per pensionamento.
I giudici di legittimità hanno ritenuto la richiesta di interruzione del processo infondata, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui «nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione del processo e, in caso si tratti di evento sottratto alla disponibilità della parte (come la morte del difensore), la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina» (Cass. civ., n. 7751/2020).
Nel caso esaminato, trattandosi di pensionamento per raggiunti limiti d'età del difensore dell'avvocatura interna al Comune stesso e, dunque, di un evento palesemente prevedibile e, quindi, pienamente nella disponibilità del controricorrente, la Corte ha ritenuto non necessario differire l'udienza per comunicare al Comune la possibilità di nominare un nuovo difensore. |