Chiamata del terzo per ordine del giudice e litisconsorzio processuale

Redazione scientifica
27 Luglio 2022

La chiamata del terzo ex art. 107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario c.d. processuale. Pertanto, qualora il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell'art. 331 c.p.c.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, ha esaminato la seguente questione: cosa accade se il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito della chiamata ex art. 107 c.p.c., non abbia preso parte al giudizio di appello?

La Corte ha evidenziato che «la chiamata del terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario c.d. processuale, non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, sicchè, quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell'art. 331 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità».

La mancata integrazione del contradditorio nel giudizio di appello determina, quindi, la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. civ., n. 8790/2019; Cass. civ., n. 26433/2017).

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