L'assicurazione risarcisce la vittima del sinistro anche nel caso di fatti accidentali
03 Agosto 2022
La vicenda trae origine da un allagamento di un locale adibito all'attività commerciale di oggetti di antiquariato, nel quale veniva custodita la merce. La vittima del sinistro conveniva in Tribunale il Comune italiano ritenendolo responsabile dell'incidente richiedendo il risarcimento del danno subito. Il Comune a sua volta aveva chiamato in causa la propria assicurazione e in primo grado il Tribunale adito accoglieva sia la domanda attorea che quella di garanzia formulata dal Comune. Tuttavia, la Corte d'Appello aveva accolto la domanda dell'attore per il risarcimento dei danni, ma aveva respinto quella del Comune, adducendo che non avesse alcun diritto alla copertura assicurativa per due ragioni: da una parte perché l'assicurazione copriva i danni causati da acquedotti e fogne e invece nel caso di specie il danno era stato causato da un difetto di manutenzione delle tubazioni e dall'altra parte perché la polizza prevedeva la copertura solo per i danni causati dall'assicurato a terzi. Pertanto, avverso questa pronuncia il Comune italiano proponeva ricorso per Cassazione. Con il principale motivo del ricorso, poi accolto dal Collegio, il ricorrente lamentava un'erronea interpretazione del contratto stipulato fra il Comune e la compagnia assicuratrice. A tale proposito la Corte di Cassazione ha affermato che «la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati “in conseguenza di un fatto eccezionale” non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell'art.1895 c.p.c. per l'inesistenza del rischio». Dunque, alla luce di questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando inammissibile il terzo e rigettando il quarto. (Fonte: dirittoegiustizia.it ) |