La circolare del Tribunale di Milano sugli incarichi e compensi dei curatori fallimentari

La Redazione
03 Agosto 2022

La circolare del Tribunale di Milano in tema di revisione e semplificazione dei criteri di assegnazione nelle procedure concorsuali degli incarichi di curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, legale, perito stimatore o coadiutore tecnico e relativi criteri di liquidazione dei compensi.
La presente circolare sostituisce la circ. n. 4/2010, emessa in data 27 settembre 2010, successivamente integrata dalla comunicazione di servizio n. 3/2012.La sezione fallimentare ha ritenuto indispensabile procedere ad una revisione che recepisse le novità legislative, rivisitando i criteri nell'ottica della funzionalità rispetto al nuovo Codice della crisi, introdotto il 15 luglio 2022.Tra i punti salienti: 1) costituisce requisito formale soggettivo per la nomina a curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale l'appartenenza o iscrizione da almeno 3 anni all'ordine degli avvocati e o all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano, o all'albo dei consulenti del lavoro se dovesse essere nominato tale tipo di professionista per particolari esigenze;2) le nomine di nuovi professionisti vengono effettuate di norma in base alle esigenze dell'ufficio e solo previa specifica istanza dell'interessato;3) l'età limite a partire dalla quale non possono più essere attribuite procedure concorsuali, a chi già le abbia ricevute in passato, è il compimento del 70° anno di età;4) per quanto riguarda i criteri di merito relativi alle nomine successive alla prima, i giudici delegati, come in passato, svolgono periodicamente una verifica, di regola annuale, sulla diligenza ed efficienza con cui le attività delle procedure vengono svolte dai soggetti nominati;5) ai fini della valutazione del professionista con riferimento alla sua idoneità a svolgere incarichi di qualunque valore , la sezione valuta la onorabilità, l'etica professionale, la correttezza deontologica sotto tutti i profili;6) è confermata la prassi di nominare, quando il Tribunale lo reputi opportuno, un collegio di professionisti, usualmente tre, al fine di permettere loro di deliberare a maggioranza in caso di disaccordo;7) nel caso in cui un curatore fallimentare venga revocato da un fallimento ai sensi dell'art. 134 o rimosso e sostituito, la notizia viene circolarizzata a tutti giudici delegati dalla cancelleria, i quali procedono d'ufficio ad una disamina di tutte le procedure allo stesso affidate;8) è obbligo imprescindibile dei curatori, dei commissari e dei liquidatori giudiziali di comunicare riservatamente, ma con assoluta tempestività, al presidente della sezione, non oltre i 15 giorni da quando essi stessi ne abbiano avuto conoscenza, l'avvio nei loro confronti di azioni di responsabilità o di procedimenti penali o disciplinari nonché la pronuncia delle relative decisioni e dei provvedimenti di cancellazione dal rispettivo albo professionale con la data di efficacia relativa;9) sono da considerare procedure capienti quelle che hanno un attivo almeno sufficiente per il pagamento dell'intero compenso spettante al curatore;10) sono da considerare procedure incapienti quelle in cui non può, ovviamente, essere liquidato alcun acconto, la liquidazione avviene dopo il rendiconto e l'esborso viene posto a carico dell'Erario, ( applicando secondo le disposizioni di tariffari legge i minimi);11) anche nella procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 ss. della legge riformata, ai sensi dell'art. 128 è il curatore che nomina i difensori della procedura che assumono la veste di avvocato della liquidazione giudiziale, rimane però ovviamente; l'obbligo del giudice delegato, unitamente al comitato dei creditori ove esistente, di controllare le nomine dei legali dei curatori;12) ciascun curatore non potrà nominare lo stesso legale per più di sei volte nel corso di uno stesso anno e mai più di tre volte nell'ambito dello stesso per fallimento, salva espressa autorizzazione del giudice delegato;13) al fine di evitare il fenomeno delle nomine di scambio, il curatore deve astenersi dal nominare come legali avvocati che abbiano a loro volta nominato lui stesso come legale delle procedure ad essi affidate nei tre anni precedenti.

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