Il Covid e la proroga dei cinque anni di non fallibilità delle start up innovative

La Redazione
04 Agosto 2022

Una start up innovativa che abbia legittimamente usufruito della proroga annuale della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese, causa Covid, può accedere alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla l. n. 3/2012, non essendo soggetta ad altre procedure concorsuali.

Ai fini dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla l. n. 3/2012, da parte di una start up innovativa, il requisito soggettivo della non assoggettabilità ad altre procedure concorsuali della società debitrice risulta rispettato fintantochè permane l'iscrizione della start up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese. A tal proposito, l'art. 38, comma 5, del Decreto Rilancio (d.l n. 34/2020, conv. con mod. in l. n. 77/2020), al fine di alleviare l'impatto negativo dell'emergenza Covid-19, ha prorogato di 12 mesi il termine quinquennale di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start up innovative.

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