Effetti dell'erronea indicazione del TAEG/ISC nel contratto di mutuo

Fabio Fiorucci
04 Agosto 2022

Con la sentenza in commento la Corte d'Appello di Venezia si pronuncia sugli effetti dell'erronea indicazione del TAEG/ISC: non rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 117 TUB, risulta non sanzionabile.
Massima

L'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento. L'erronea indicazione del TAEG/ISC non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 117 TUB e non è sanzionata se non a titolo di responsabilità precontrattuale, ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 122, comma 1, lettere a), e) ed f), e 125 bis, commi 6 e 7, TUB (credito al consumo).

Il caso

Una delle questioni affrontate dalla Corte di appello di Venezia riguarda una tematica di frequente al centro del contenzioso bancario, ossia le conseguenze della erronea indicazione nel contratto di mutuo del TAEG/ISC: secondo parte (minoritaria) della giurisprudenza sarebbe applicabile, nella fattispecie, l'art. 117 TUB.

La questione e le soluzioni giuridiche

Il Tasso Annuale Effettivo Globale (di seguito TAEG) rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. È un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso (Cass. n. 39169/2021).

Sono esclusi dal calcolo del TAEG gli interessi di mora e le altre penali previste in conseguenza dell'inadempimento, in quanto estranei al programma di regolare esecuzione del contratto di credito nonché la commissione di anticipata estinzione (costo legato a vicende anomale del finanziamento) (Trib. Roma 12.2.2022).

Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Del tutto assimilabile al TAEG è l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC), che costituisce anch'esso una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento, calcolata con modalità analoghe a quelle previste per il TAEG.

Il TAEG e l'ISC non sono utilizzati per determinare le rate del prestito (non c'è una relazione diretta tra il TAEG e il piano di ammortamento del mutuo), ma hanno l'importante funzione di essere un “indicatore” del costo di un finanziamento (apprezzabile soprattutto poiché consente il confronto con il TAEG/ISC degli altri finanziamenti offerti dal mercato del credito).

Il TAEG non è dunque un tasso propriamente detto, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito (Cass. n. 39169/2021; Cass. n. 1034/2022; Trib. Torino 30.5.2018; Trib. Napoli 28.9.2020), e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.

Parte (minoritaria) della giurisprudenza afferma che l'indicazione nel contratto di mutuo di un TAEG/ISC errato, poiché inferiore a quello effettivo, incorrerebbe nella sanzione prevista dal settimo comma dell'art. 117 TUB (ricalcolo interessi al “tasso BOT”), in relazione al comma sesto dello stesso articolo, secondo cui «sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (...) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati» (Trib. Trapani 13.2.2018; Trib. Ancona 31.5.2018; Trib. Chieti 13.6.2018; Trib. Pesaro 12.7.2018; Trib. Udine 5.7.2018; Trib. Vasto 18.12.2018; Trib. Pesaro 27.3.2019).

Osservazioni

La sentenza della Corte di appello di Venezia in commento si conforma all'orientamento giurisprudenziale prevalente (e preferibile), secondo cui l'ISC non è un elemento essenziale del contratto di mutuo la cui errata indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB (per approfondimenti, sia consentito rinviare Fiorucci, Controversie bancarie. Casi e soluzioni giurisprudenziali, Milano, 2022, p. 60).

Occorre ribadire che il TAEG/ISC non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere il “costo” totale effettivo del credito.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, infatti, «l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo» che non inficia le pattuizioni relative ai tassi di interesse (ex multis Trib. Mantova 20.12.2017; Trib. Tempio Pausania 15.9.2017; Trib. Bari 7.6.2017; Trib. Terni 15.2.2018; Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Roma 23.2.2018; Trib. Napoli Nord 9.7.2018; Trib. Lucca 7.1.2019; Trib. Torino 10.1.2019).

Mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale « ;sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati ;», con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al settimo comma della stessa disposizione.

Tale disciplina, tuttavia – introdotta dal legislatore con il D.Lgs. n. 141/2010 (in vigore dal 19 settembre 2010) – è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice: ne è espressamente esclusa, avuto riguardo anche alle altre disposizioni del Capo II del Titolo VI, TUB in materia di trasparenza nel credito al consumo (ratione temporis vigenti), l'applicazione ai contratti relativi « ;ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento ;» (art. 121 TUB, formulazione originaria).

Del tutto inappropriato/arbitrario è, dunque, il richiamo ai commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB, atteso che la disciplina in essi contenuta (relativa alla pattuizione di interessi e prezzi, non costi, del finanziamento) non ha nulla a che vedere con la tematica del TAEG/ISC e le conseguenze della sua eventuale erronea indicazione nel contratto di mutuo (così Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Monza 23.2.2018; Trib. Napoli 12.3.2018 e 26.4.2018; Trib. Bologna 8.2.2018; Trib. Torino 30.5.2018 e 14.11.2018; Trib. Treviso 22.3.2018 e 9.4.2018; Trib. Milano 11.12.2018). Come ben sintetizzato in giurisprudenza, appare evidente l'assoluta inconferenza del parametro normativo invocato (art. 117 TUB) a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione dell'ISC.

L'art. 117, sesto comma, TUB sanziona con la nullità le «clausole contrattuali (...) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile quando non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì il TAEG/ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto (di mutuo), ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione del TAEG/ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi (nei termini Trib. Roma 19.4.2017; conf. Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Monza 23.2.2018; Trib. Napoli Nord 9.7.2018; App. Torino 5.5.2020; Trib. Napoli 28.9.2020; Trib. Lecco 1.6.2022.)

Dello stesso tenore sono le conclusioni della Cassazione, richiamata dalla decisione in commento: l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB (Cass. n. 39169/2021). Ed ancora: la mancata/errata indicazione in contratto dell'ISC non è idonea a determinare la sostituzione automatica del pattuito tasso degli interessi corrispettivi con quello minimo dei BOT: l'obbligo in tal senso previsto dall'art. 9 Delibera CIRC 4 marzo 2003 comporta la sanzione di cui all'art. 117 TUB solo per i contratti conclusi con consumatori, ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, TUB, mentre per i mutui a favore di ‘operatori commerciali' (non consumatori) l'Indicatore Sintetico di Costo assume una mera funzione di pubblicità e trasparenza, cosicché dalla sua mancata specificazione (ove siano indicate invece le singole voci del costo del finanziamento, e cioè i “tassi, prezzi e condizioni” di cui all'art.117, comma 6, TUB) può derivare esclusivamente la risarcibilità del danno che il mutuatario dimostri di aver subito per difetto di detta informazione (Cass. n. 1034/2022).

Occorre altresì evidenziare che il comma 7 dell'art. 117 TUB ha chiara portata sanzionatoria; quindi non ne è consentita l'interpretazione estensiva e la sua applicazione resta circoscritta ai casi specificamente indicati (Cass. n. 11876/2020; Collegio di Coordinamento ABF n. 8049/2019): il meccanismo sostitutivo contemplato dell'art. 117, comma 7, TUB è previsto esclusivamente per le violazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo.

D'altra parte, se l'art. 117 TUB, commi sesto e settimo, fosse riferibile anche al TAEG/ISC, non si comprenderebbe il senso della previsione di cui all'art. 125 bis, commi sesto e settimo, TUB: il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al TAEG/ISC (ossia ai costi del finanziamento), se avesse potuto proficuamente utilizzare l'art. 117 TUB.

Ad ogni buon conto, invocare l'art. 117, comma 6, TUB implica, per espressa previsione normativa («prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati»), che il confronto debba essere operato tra il TAEG pattuito nel contratto di mutuo e quello pubblicizzato dalla banca (informativa precontrattuale), e non tra il TAEG pattuito e quello abitualmente ricalcolato dall'attore (Trib. Treviso 22.3.2018; Trib. Torino 13.6.2018; Trib. Torino 14.11.2018; Trib. Milano 11.12.2018; Trib. Torino 10.1.2019).

A margine dei rilievi che precedono, infine, giusto rilievo deve essere accordato alla significativa circostanza che eventuali scostamenti minimali/irrisori tra TAEG pattuito in contratto e TAEG effettivo non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole; eventuali criticità inerenti all'indicatore sintetico di costo è altresì escluso possano essere causa di nullità se sono correttamente esplicitati nel contratto di mutuo tutti i tassi, i costi dell'operazione e i criteri di indicizzazione (Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017; Trib. Napoli 9.1.2018; Trib. Roma 22.9.2017; Trib. Milano 26.10.2017 e 7.11.2017; Trib. Torino 28.9.2017; Trib. Roma 3.1.2018 e 23.2.2018).

Conclusioni

La decisione in commento si uniforma all'orientamento predominante secondo cui l'erronea indicazione del TAEG in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB non comporta alcun effetto al di fuori del credito ai consumatori.

Deve essere, infatti, adeguatamente valorizzata la circostanza che l'indicazione nel contratto di mutuo del valore del TAEG non risulta normativamente sanzionata con la nullità della clausola relativa al tasso di interesse; il requisito della determinatezza (e correttezza) del tasso ultralegale deve essere verificato con esclusivo riferimento a tale clausola e non con riferimento all'indicatore sintetico di costo, che ha una finalità meramente indicativa del peso economico dell'operazione.

Il comma 7 dell'art. 117 TUB ha chiara portata sanzionatoria; quindi non ne è consentita l'interpretazione estensiva e la sua applicazione resta circoscritta ai casi specificamente indicati (Cass. n. 11876/2020; Collegio di Coordinamento ABF n. 8049/2019): il meccanismo sostitutivo contemplato dell'art. 117, comma 7, TUB è previsto esclusivamente per le violazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo.

In definitiva, come ribadito dalla Corte di appello di Venezia, il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 117, comma 6, TUB non è applicabile al TAEG/ISC, che non determina alcuna condizione economica applicabile al contratto di mutuo, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento.

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