Assemblea supercondominio: come si convoca il condominio privo del consigliere dello stabile?
05 Agosto 2022
La vicenda. Nel caso in commento, il condominio alfa impugnava una delibera assembleare del Supercondomino composto da 13 stabili per un totale di più di 280 condomini, eccependo, tra i vari motivi, la mancata convocazione di tutti i condomini. Invero, a parere dell'attore, la delibera era viziata in quanto l'assemblea si era svolta senza il rappresentante del Condominio attore ex art 67, comma 3, disp att. c.c. Costituendosi in giudizio, il Supercondominio, invece, replicava che nel regolamento era previsto che ogni stabile doveva nominare un proprio rappresentante definito “Consigliere di Stabile”. Difatti, secondo parte convenuta, tutti gli stabili facenti parte del Supercondominio hanno i loro rappresentanti o consiglieri di stabile mentre la società amministratrice del condominio alfa, nonostante i numerosi solleciti, si era sempre rifiutata di ottemperare e pertanto tale condominio non aveva mai nominato il proprio consigliere.
La soluzione del giudice. A parere del Tribunale di Torino, nell'ambito della disciplina del Supercondominio, qualora non sia nominato il rappresentante del condominio (nel caso di specie il Consigliere di Stabile), né vi abbia provveduto l'A.G. su ricorso di un condomino o di un rappresentante di un altro condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere inviato a tutti i condomini dal condominio inadempiente. Infatti, a fronte del mancato utilizzo dello strumento di semplificazione dello svolgimento dell'assemblea super condominiale e della sua convocazione, previsto al fine di garantire la funzionalità dell'organo deliberativo dell'ente, deve ritenersi che si applichi la regola generale della necessaria convocazione di tutti i condomini.
Conclusioni. Alla luce del ragionamento innanzi esposto, grava sul Supercondominio l'onere di provare di aver inviato tempestivamente, ex art 66 disp att. c.c., l'avviso di convocazione dell'assemblea a tutti i condomini del condominio attore. In tal caso, infatti, non rileva l'imputabilità al condominio alfa dell'inadempimento rispetto al disposto dell'art 67 disp att. c.c. e al regolamento stesso. Per le suesposte ragioni, la domanda è stata accolta e, per l'effetto, la delibera è stata annullata. |