Superbonus inammissibile la detrazione del 110% per l'immobile sprovvisto di riscaldamento

Redazione scientifica
04 Luglio 2022

Superbonus - Inammissibilità della detrazione per l'efficientamento energetico dell'immobile sprovvisto di riscaldamento

Il caso di specie

L'Istante riferisce che il fabbricato oggetto dell'intervento di ristrutturazione prima dell'avvio dei lavori era composto da due piani e risultava essere aperto su un lato, essendo stato in passato adibito a stalla, ricovero di attrezzi agricoli e fienile, privo di impianto di climatizzazione e situato in una zona soggetta a vincolo paesaggistico. Nel mese di ottobre 2020, il Comune ha autorizzato con permesso di costruire i lavori di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione urbanistica da agricolo a residenziale e il miglioramento sismico del fabbricato. Pertanto, l'Istante ha appaltato ad un'impresa edile i seguenti interventi: risanamento conservativo delle facciate esterne; adozione di misure antisismiche, mediante demolizione degli esistenti solaio e tetto in legno, e la realizzazione di una nuova struttura portante mista in cemento armato e legno e di un nuovo tetto; ulteriori lavorazioni a completamento del nuovo edificio residenziale. I lavori di isolamento termico in corso di esecuzione, prevedono, nello specifico: la chiusura del lato attualmente aperto, con un cappotto termico esterno sulla nuova facciata in laterizi e un cappotto termico interno, sulla parete opposta a quella di nuova costruzione, per isolare la parete in pietra, il rifacimento e l'isolamento del tetto con coppi, un vespaio areato e isolato per il nuovo pavimento controterra. In merito agli interventi sopra richiamati l'Istante chiede se può usufruire dei benefici previsti dal Superbonus.

Aspetti fiscali

Ai fini dell'ecobonus per gli edifici nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile. L'articolo 1, comma 66, lettera c) della citata legge di bilancio 2021 ha inserito nell'articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus «anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell'art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.».

La Soluzione del Fisco

Osserva l'Agenzia che per gli interventi di efficientamento energetico deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, l'Istante è esonerato dal produrre l'A.P.E. iniziale. Tuttavia, la mancanza del riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione rappresentata dall'Istante, risulta essere una condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'ecobonus. A nulla rileva l'introduzione, con la legge di Bilancio 2021, del comma 1-quater, dell'articolo 119, del decreto legge Rilancio che prevede, in determinati casi, il solo esonero dal produrre l'A.P.E. iniziale. Con riferimento al caso di specie, l'unità immobiliare C/2 descritta nell'istanza, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dall'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 34 del 2020, di conseguenza non può fruire del regime agevolato neanche gli interventi trainati previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

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