Prescrizione quinquennale per tutti gli atti della riscossione coattiva

Giuseppe Durante
23 Agosto 2022

La prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. trova piena operatività con riguardo a tutti gli atti, in qualsiasi modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in concomitanza della pronuncia n. 22897 del 21 luglio 2022.
Massima

La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile ai diritti camerali il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., ribaltando così l'orientamento espresso dai giudici di appello in sede di gravame.

In particolare, gli Ermellini hanno precisato che il diritto camerale può essere assimilato a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 c.c. n. 4 il quale prevede una prescrizione quinquennale.

Tale tipologia di tributi, non richiede una valutazione autonoma per ogni anno finalizzata a verificare la configurabilità dei presupposti d'imposta, essendo sufficiente, per giustificare l'obbligo di pagamento del tributo, la mera iscrizione della società nel registro delle imprese. La normativa di riferimento non prevede il riesame periodico dei requisiti poiché è onere dell'impresa richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio nel momento in cui non ci sono più le ragioni per mantenere l'iscrizione, al fine di cessare il pagamento del diritto camerale previsto dalla L. n. 580/1993, art. 18.

In particolare, i giudici di Palazzaccio richiamando un orientamento già palesato in altre pronunce (Cass. Ord. 1997/2018; Cass. SS.UU. n. 23397/2016) hanno avuto modo di precisare che la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. trova piena operatività con riguardo a tutti gli atti, in qualsiasi modo denominati, atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, inclusi dunque anche i crediti relativi ad entrate tributarie dello Stato nonché le sanzioni amministrative riconducibili a violazioni di norme tributarie.

La ratio di tale orientamento è riconducibile al principio, anch'esso segnalato in precedenti pronunce della stessa Corte, secondo cui il termine entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria e quello riferito agli accessori di legge (sanzioni e interessi) deve essere unitario. Con specifico riferimento ai diritti camerali oggetto della contesa posta al vaglio degli Ermellini, sarebbe illogico, hanno precisato i Giudici di Palazzaccio, pensare che nell'ambito della stessa materia riferita ai diritti camerali siano stabiliti termini quinquennali per le sanzioni e termini decennali per i diritti camerali la cui violazione ha legittimato l'irrogazione delle sanzioni.

Ne deriva che, il termine entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione principale tributaria e quello relativo alle sanzioni deve essere unitario.

Attraverso questo ragionamento gli Ermellini hanno accolto i motivi di doglianza mossi dal ricorrente in sede di legitimtà, ritenendo prescritta la richiesta dell'AdER, trattandosi di diritti camerali riconducibili al 2001.

Il caso

Il ricorso per Cassazione veniva affidato a sette motivi di ricorso.

In particolare, con il sesto motivo, parte ricorrente, lamentava la violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. per avere la CTR, in sede di gravame, configurato la prescrizione decennale dei diritti camerali.

I giudici di appello, in ragione dell'assenza di un riferimento normativo a riguardo, sostenevano che il diritto di riscuotere il tributo camerale fosse soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Nella fattispecie in esame, parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento emessa da Equitalia riferita al mancato versamento della tassa di iscrizione e dei diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio riferiti all'anno 2001 e notificata in data 26/10/2015; l'intimazione era stata preceduta da una cartella di pagamento notificata sempre dall'AdER in data 27/01/2006; quindi, oltre i cinque anni previsti dall'art. 2948 c.c. che dispone un termine di prescrizione quinquennale applicabile ai diritti camerali.

La questione

La questione posta al vaglio dei giudici di legittimità rinviene nel caso di specie da un appello presentato avverso la pronuncia della CTR Campania che, in materia di diritti camerali, ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. considerando legittima, l'intimazione di pagamento notificata dall'AdER per conto della Camera di Commercio e riferita alla CCIIAA annualità 2001.

La soluzione giuridica

I giudici di Cassazione, nella casistica in esame, hanno ritenuto fondati i motivi di doglianza sollevati dalla parte ricorrente nel sesto motivo del ricorso introduttivo, ritenendo applicabile ai diritti camerali il termine di prescrizione quinquennale di cui al più volte richiamato art. 2948 n.4 c.c., ribaltando così l'orientamento espresso dai giudici di appello in sede di gravame.

La ratio che ha portato gli Ermellini a propendere per l'applicazione della prescrizione breve ex art. 2948 c.c. trova riscontro in un orientamento preesistente già palesato dai giudici di Cassazione (Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 26013/2014) recentemente avvallato anche dalla Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 23397/2016) con il quale la Suprema Corte ha affermato che “il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto della riscossione mediante ruolo, o comunque, un atto della riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Le stesse Sezioni Unite in concomitanza della pronuncia sopra richiamata n. 23397/2016 hanno avuto modo di precisare che la prescrizione quinquennale trova la sua operatività con riguardo a tutti gli atti, in qualsiasi modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, inclusi dunque anche i crediti relativi ad entrate tributarie dello Stato nonché le sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.

Nel caso ultimo posto al vaglio di legittimità, secondo quanto disposto dai giudici di Palazzaccio, l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale, trova la sua ratio in considerazione della previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni così come previsto dal D.lgs. n. 472/1997, art. 20, comma 3 nonché dal D.M. n. 54/2005, art. 10 per quanto riguarda il termine prescrizionale specifico riferito ai diritti camerali in cui è espressamente disposto:

“l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dalla data di notificazione dell'atto di irrogazione.

Osservazioni

Nell'Ordinanza in commento n. 22897 del 21 luglio 2022 la Corte di Cassazione ha ribadito l'orientamento già espresso nelle precedenti pronunce, affermando nello specifico che, il termine entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione principale tributaria e quello relativo agli accessori di legge (sanzioni e interessi) deve essere necessariamente unitario: ossia, lo stesso.

Poiché, nel caso di specie, l'obbligazione tributaria vantata dall'AdE è riconducibile ai diritti camerali (per l'anno 2001) in ordine ai quali le relative sanzioni, come già segnalato, sono soggette ad un termine di prescrzione quinquennale, anche l'obbligazione tributaria a cui è strettamente legato il credito tributario, soggiace inevitabilmente al termine di prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c.. Diversamente da quanto disposto dai giudici di appello in sede di gravame.

Per cui, nella casistica in esame, l'intimazione di pagamento impugnata dal ricorrente nel giudizio di prime cure richiama una debenza riferita a diritti camerali per l'anno 2001. L'intimazione di pagamento è stata notificata alla società il 26/10/2015, ma, preceduta dalla cartella di pagamento presupposta notificata in data 27/01/2006. Fatta salva la dimostrazione di possibili atti interruttivi notificati dall'AdER in pendenza della procedura di riscossione coattiva che spetta all'adER provare (ex art. 2697 c.c. comma 1) tra la data di notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione opposta, risultano evidentemente decorsi i cinque anni (prescrizione breve ex art. 2948 c.c.) previsti ex lege. Ne è derivata l'inesigibilità del credito camerale riferito all'anno 2001 intimato dall'AdER nei confronti della società ricorrente.