Superbonus: è possibile imputare a uno o più condomini l'intera spesa dell'intervento deliberato
22 Luglio 2022
Il caso di specie A seguito dell'alienazione del patrimonio immobiliare si erano venute a verificare situazioni di proprietà condominiale (cd. Condomini misti) con i privati acquirenti di unità abitative, insieme agli alloggi di proprietà dell'amministrazione istante non ancora venduti. Premesso ciò, alcuni di questi condomini avevano intenzione di usufruire dell'agevolazione cd. Superbonus 110 per cento per interventi sulle parti comuni. A questo proposito, però, considerato che l'amministrazione in commento non può usufruire del Superbonus e non dispone dei fondi necessari per la copertura delle relative spese di competenza, non ha dato il proprio assenso in assemblea ai lavori prospettati. Allo stesso modo, però, l'istante non si era opposta alla deliberazione per l'esecuzione degli interventi e, in particolare, all'accollo di tutte le spese ad uno o ad alcuni condomini. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, l'istante ha chiesto al Fisco se, attesa la procedura descritta, i condomini e l'istante possono usufruire delle opere agevolative del Superbonus.
Aspetti fiscali L'art. 119, comma 9-bis, d.l. n. 34/2020 prevede che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole
La Soluzione del Fisco Secondo l'Agenzia dell'Entrate, la disposizione contenuta nel citato comma 9-bis consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l'intenzione di accollarsi l'intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito. Quindi, gli altri condomini, diversi dall'Istante, potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi prospettati e beneficiare, quindi, dell'agevolazione fiscale, esprimendo parere favorevole a seguito di delibera valida del condominio ai sensi dell'articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n.34 del 2020. |