Riconoscimento e compensazione del bonus locazioni commerciali

Redazione scientifica
02 Agosto 2022

Cessione del credito d'imposta ex articoli 28 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 - utilizzo in compensazione.

Il caso di specie

L'istante aveva posto interpello all'Agenzia dell'Entrate, precisando di aver acquistato da una società il credito di imposta. A questo proposito, l'interpellante evidenziava che, sulla base della normativa, si era limitato a compensare solo una parte del credito acquistato, ritenendo, in caso contrario, di eccedere la soglia di 800.000, a seguito dell'innalzamento della soglia; sicché, ha ritenuto di poter compensare nell'anno 2021 l'ammontare del credito non fruito. Dunque, alla luce dell'argomentazione innanzi esposta, l'istante con l'interpello in esame, ritiene possibile presentare un modello F24 con saldo zero, (con indicazione dell'ammontare del credito e delle somme compensate), versando la sanzione per la sua tardiva presentazione con il pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, d.lgs. n. 471/1997.

Aspetti fiscali

Il credito di cui all'art. 28, d.l. n. 34/2020, viene ceduto, ai sensi dell'art. 122, d.l. n. 34/2020, si applica quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, secondo cui, «I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso». Con altri provvedimenti (prot. n. 250739 del 1° luglio 2020 e circolare n. 14/E del 6 giugno 2020) è stato chiarito che ai sensi dell'art. 122, comma 3, d.l. n. 34/2020, la quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

La Soluzione del Fisco

Secondo l'Agenzia dell'Entrate, nel caso di specie, l'istante, appresa l'impossibilità di fruire interamente del credito acquistato (a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 18 giugno 2020) avrebbe potuto ulteriormente cedere la parte di credito non compensata entro il 31 dicembre 2020, in ragione dell'impossibilità di fruirne direttamente o di cedere il credito negli anni successivi. Quindi, a parere del Fisco, la soluzione prospettata dall'istante non è condivisibile.

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