Qualificazione dell'azione recuperatoria dell'impresa designata ex art. 292 comma 1 Cod. ass.: è azione di regresso, di surrogazione o autonoma e speciale?

Michele Liguori
01 Settembre 2022

L'azione recuperatoria ex art. 292 Cod. ass. presenta caratteristiche peculiari, date dal vincolo di solidarietà passiva che l'impresa assicuratrice assume nei confronti del terzo, in sostituzione del responsabile civile.
Massima

All'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.

L'azione recuperatoria proposta ai sensi dell'art. 292, comma 1, Cod. ass. dall'impresa designata che ha risarcito il danneggiato va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato.

Tale azione è connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile.

L'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili la restituzione dell'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante atteso che non si applica né l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c.

Il credito vantato dall'impresa designata che ha risarcito il danneggiato è liquido ed esigibile è può essere azionato anche in via monitoria.

La competenza per territorio spetta al giudice del luogo ove domicilia il creditore agente, ex art. 1182, comma 3, c.c. e, quindi, a quello ove ha sede l'impresa designata.

Il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale ed esso comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato.

Il caso

Un'impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (e da qui in poi FGVS)- assumendo che a seguito di un sinistro automobilistico cagionato per colpa di un veicolo non assicurato aveva risarcito il danneggiato a seguito si transazione - chiede ed ottiene dal Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo nei confronti dei responsabili civili (del proprietario e del conducente del veicolo non assicurato), ai sensi dell'art. 292 Cod. ass.

I responsabili propongono tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, contestano la competenza per territorio, per materia e per valore del giudice adito, i presupposti per la procedura monitoria e la fondatezza della pretesa.

Si costituisce l'impresa designata che resiste all'opposizione ed insiste nella pretesa. Il Tribunale di Firenze con sentenza 17/1/2011 n. 98 rigetta l'opposizione.

I responsabili propongono appello avverso tale sentenza con cui lamentano l'erronea applicazione della legge, l'errata valutazione dei fatti di causa e la carenza di motivazione.

Si costituisce l'impresa designata che resiste all'impugnazione.

La Corte di appello di Firenze con sentenza 8/8/2017 n. 1878 rigetta l'appello.

La Corte di Appello di Firenze allo specifico riguardo rileva che:

  • il diritto recuperatorio in favore dell'impresa designata trova fondamento nella legge, quale azione di regresso sulla base dei due presupposti: la mancanza di copertura assicurativa e l'avvenuto pagamento nei confronti del danneggiato;
  • trattasi di obbligazione risarcitoria autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, che si trasforma in obbligazione di valuta a seguito del pagamento di una somma determinata e specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva;
  • sussiste la competenza per territorio dello adito Tribunale, quale giudice del luogo del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c.;
  • sussiste la competenza per materia dello adito Tribunale trattandosi di debito di valuta sorto a seguito della transazione, sicché non è configurabile la competenza ex art. 7 c.p.c. del Giudice di pace, in quanto il sinistro stradale costituisce non l'oggetto dell'azione ma il fatto dal quale sorge il diritto di credito dell'impresa designata, ai sensi dell'art. 292 Cod. ass.;
  • la responsabilità del sinistro va ascritta al conducente del veicolo non assicurato;
  • la transazione e la relativa quietanza sono pacifiche in quanto non specificamente contestate.

I responsabili propongono ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a sei motivi.

Con il primo motivo lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 292 Cod. ass.; con tale motivo lamentano, sostanzialmente, che la Corte di merito avrebbe errato nel qualificare l'azione concessa all'impresa designata come azione di regresso nascente dalla legge, anziché quale surrogazione nei diritti del danneggiato.

Con il secondo motivo lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 292 Cod. ass., 99 c.p.c., 2054 e 2055 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; con tale motivo lamentano, sostanzialmente, che la Corte di merito, escludendo l'ipotesi di surrogazione nella cessione del danneggiato, avrebbe errato nel non ritenere necessario alcun accertamento sulla dinamica del sinistro e delle connesse responsabilità e, così facendo, non ha correttamente applicato il principio della domanda o, comunque, i principi regolatori della solidarietà da fatto illecito.

Con il terzo motivo lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 292 Cod. ass., 1299 e 2055 c.c.; con tale motivo lamentano, sostanzialmente, che accogliendo l'interpretazione suggerita dalla Corte di merito, si prospetterebbero due soluzioni; secondo una prima impostazione l'impresa designata sarebbe debitrice in solido, unitamente agli altri responsabili del sinistro, con la conseguenza che, trovando applicazione l'art. 1299 c.c. avrebbe diritto a ripetere le somme in proporzione alle rispettive responsabilità, previo accertamento della dinamica del sinistro; secondo una diversa ricostruzione si tratterebbe di un credito sganciato dal fatto illecito, perché derivante, non dalla responsabilità nel sinistro, ma dalla circostanza di avere omesso di adempiere all'obbligo di assicurazione contro la responsabilità civile e, quindi, secondo questa soluzione l'unica responsabile sarebbe il proprietario del veicolo non assicurato e non anche il conducente.

Con il quarto motivo lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 18, 20, 633 e segg. c.p.c.; con tale motivo lamentano, sostanzialmente, che sulla base delle considerazioni espresse dei motivi precedenti, risultando indispensabile l'accertamento della dinamica del sinistro e delle rispettive responsabilità, il credito non sarebbe liquido e, conseguentemente, non sussisterebbero i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e, trattandosi di obbligazione da fatto illecito, lo adito Tribunale sarebbe incompetente per territorio, per materia e valore.

Con il quinto motivo lamentano la violazione degli artt. 115 c.p.c., e 1304, 2697, 2702, 2729 c.c. nonché dei principi sulla valutazione delle prove; con tale motivo lamentano, sostanzialmente, che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che:

  • la prova del pagamento in favore del danneggiato risiederebbe nella transazione e nella relativa quietanza e cioè in un documento proveniente da un terzo, non confermato da alcun testimone
  • la transazione sarebbe pacifica atteso che la stessa era stata contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e l'onere della prova del pagamento gravava solo sull'impresa designata.
  • dalle risultanze processuali era emersa la responsabilità del conducente del veicolo non assicurato

Con il sesto ed ultimo motivo lamentano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 292 Cod. ass., 99 e 112 c.p.c.; con tale motivo lamentano, sostanzialmente, che la Corte di merito avrebbe contraddittoriamente ritenuto il diritto azionato dall'impresa designata quale forma autonoma di regresso, svincolata dall'accertamento del fatto illecito, ma, nello stesso tempo, avrebbe reputato necessario individuare il responsabile esclusivo del sinistro e ciò anche in mancanza di alcuna domanda espressa tesa ad individuare le rispettive responsabilità nella causazione del sinistro; inoltre lo adito Tribunale non avrebbe potuto accertare i fatti relativi alla responsabilità del sinistro, in quanto di competenza di altro giudice.

La Suprema Corte con ordinanza interlocutoria 2/7/2021 n. 18802:

  • rileva un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione relativa alla natura giuridica dell'azione di cui all'art. 292, comma 1, Cod. ass., quale azione esercitata nei confronti del danneggiante dall'impresa designata che ha pagato il danneggiato nell'ipotesi di cui all'art. 283 lett. b) Cod. ass. (veicolo non assicurato) che ha dato vita a tre diversi orientamenti:
    • il primo che la qualifica come un'azione di regresso autonoma e specifica prevista dalla legge;
    • il secondo che la qualifica come un'azione di surrogazione legale;
    • il terzo che la qualifica un'azione speciale;
  • evidenzia che la soluzione di tale questione ha rilevanti ricadute in relazione al termine di prescrizione (decennale o biennale) ed alla sua decorrenza (dal giorno del pagamento o dal momento in cui poteva essere fatta valere), alla necessità o meno del previo accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito, all'applicabilità o meno degli artt. 1299 e 2055 c.c. e alla competenza del Giudice di pace in materia di circolazione stradale;
  • rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Il Primo Presidente dispone l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite con sentenza 7 luglio 2022 n. 21514:

  • esaminano congiuntamente, come del resto aveva già fatto la sezione semplice, i primi quattro motivi ed il sesto in quanto strettamente connessi tra loro atteso che riguardano la questione centrale della natura giuridica dell'azione recuperatoria proposta dall'impresa designata, ex art. 292, comma 1, Cod. ass., ed i conseguenti effetti in termini di autonomia o meno dell'azione rispetto alla posizione del danneggiante, di solidarietà passiva, di liquidità del credito e di competenza del giudice adito;
  • rigettano tali motivi;
  • rimettono la causa alla Terza Sezione civile per l'esame del quinto motivo.
La questione

La questione giuridica è relativa alla qualificazione dell'azione recuperatoria proposta dall'impresa designata, ex art. 292, comma 1, Cod. ass., nei confronti dei responsabili per il recupero del risarcimento pagato al danneggiato anche in via di transazione.

Strettamente connesse alla qualificazione di tale azione sono le conseguenti questioni giuridiche relative:

  • all'autonomia o meno dell'azione rispetto alla posizione del danneggiante;
  • alla solidarietà passiva;
  • alla liquidità del credito;
  • alla competenza per territorio, materia e valore del giudice;
  • al termine di prescrizione applicabile;
  • alla decorrenza della prescrizione.

Le soluzioni giuridiche

Le Sezioni Unite rilevano che:

  • l'art. 292 Cod. ass. prevede e disciplina due distinte azioni recuperatorie a favore dell'impresa designata;
  • nel comma 1 è prevista l'azione di "regresso" dell'impresa designata nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese quando, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a), b) e d) cioè nei casi in cui il veicolo non sia stato identificato, sia privo di assicurazione e sia posto in circolazione prohibente domino;
  • nel comma 2 è prevista l'azione di "surrogazione" dell'impresa designata per l'importo pagato nei diritti dell'assicurato e del danneggiato nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei predetti;
  • la fattispecie in esame - relativa ad un sinistro cagionato da un veicolo non assicurato - rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1, Cod. ass. ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata nei confronti dei responsabili per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese.

Le Sezioni Unite rilevano ancora che:

  • da un lato, il dato letterale (azione di regresso e azione di surrogazione) non è significativo in quanto non è del tutto infrequente che il legislatore utilizzi termini aventi un significato giuridico ben preciso in modo improprio ed atecnico;
  • dall'altro lato, la scelta del legislatore di qualificare diversamente le azioni previste nei due commi dell'art. 292 Cod. ass. sia indicativa di una chiara volontà di disciplinare e connotare in modo non identico le due innegabilmente diverse fattispecie.

Le Sezioni Unite rilevano ancora, in via sistematica, che:

  • in adempimento dell'obbligo assunto in base all'art. 9 della Convenzione EDU relativa all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di autoveicoli è stato istituito presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni un FGVS per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o natanti assoggettati a obbligo di assicurazione: a) quando il sinistro fosse stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) quando il veicolo o natante fosse risultato non assicurato; c) quando l'impresa assicuratrice che aveva emesso la polizza, si fosse trovata al momento del sinistro in stato di liquidazione coatta, o vi fosse stata posta successivamente;
  • il FGVS - attualmente costituito presso la Consap-Concessionaria servizi pubblici S.p.a. - è alimentato prevalentemente dai contributi versati dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria;
  • il fine di tale contribuzione della generalità degli assicurati all'alimentazione del FGVS - che è caratterizzato da finalità pubblicistiche e sociali poste a presidio della disciplina di settore ed a tutela delle vittime della circolazione stradale - è solidaristico;
  • tale carattere solidaristico non esclude né limita in alcun modo la natura risarcitoria e non già indennitaria della prestazione garantita dall'intervento del FGVS;
  • il carattere solidaristico dell'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata conforma nettamente la natura e la disciplina dell'azione prevista dall'art. 292, comma 1, Cod. ass. che risultano del tutto peculiari atteso che all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata.

Le Sezioni Unite, pertanto, ritengono che:

  • l'azione prevista dall'art. 292, comma 1, Cod. ass. va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato;
  • trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile;
  • le caratteristiche di specialità dell'azione non consentono di parificare la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato;
  • l'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) e quella ex lege del FGVS (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima, comporta che l'impresa designata può agire nei confronti dei responsabili per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nelle ipotesi, tra cui rientra quella in esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dall'art. 292, comma 1, Cod. ass.);
  • questo comporta che l'impresa designata - in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo) - può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, atteso che non si applica né l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c.;
  • in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, pertanto, l'altro è tenuto per l'intero;
  • l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata dai responsabili, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda;
  • questo comporta che nel caso in esame:
    • non sussiste la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c.;
    • non sussiste la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c.;
    • la competenza per territorio non va individuata con riferimento al luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio dei responsabili, bensì, come già ritenuto dalla Corte di merito, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente, che non risulta essere stato ritualmente contestato;
  • il cattivo pagamento effettuato dall'impresa designata, come fatto idoneo a paralizzare la pretesa azionata, ben può essere eccepito dai responsabili;
  • l'art. 292, comma 1, Cod. ass. prevede che la relativa azione possa essere esperita anche qualora l'impresa designata abbia risarcito il danno in via di transazione;
  • questo comporta che nel caso in esame il credito vantato dall'impresa designata era liquido ed esigibile e ben poteva essere azionato in via monitoria;
  • il termine di prescrizione applicabile - trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege - è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato (quest'ultimo principio probabilmente affermato nell'interesse della legge non essendo stato posto a fondamento dei motivi di ricorso).

Osservazioni

La decisione in commento è senz'altro condivisibile e pone rimedio al rilevato contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa alla natura giuridica dell'azione di cui all'art. 292, comma 1, Cod. ass., quale azione esercitata nei confronti del danneggiante dall'impresa designata che ha pagato il danneggiato nell'ipotesi di cui all'art. 283 lett. b) Cod. ass. (veicolo non assicurato) che ha dato vita a tre diversi orientamenti:

  • il primo che la qualifica come un'azione di regresso autonoma e specifica prevista dalla legge;
  • il secondo che la qualifica come un'azione di surrogazione legale;
  • il terzo che la qualifica un'azione speciale.

Le Sezioni Unite affermano, condivisibilmente, che l'azione prevista dall'art. 292, comma 1, Cod. ass. è un'azione autonoma e speciale prevista dalla legge.

Questo comporta che, come in parte riassunto nelle massime iniziali:

  • l'impresa designata può agire nei confronti dei responsabili per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei casi previsti dall'art. 292, comma 1, Cod. ass.;
  • l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, atteso che non si applica né l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c.;
  • in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili l'altro è tenuto per l'intero;
  • l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto;
  • i responsabili possono contestare sia la loro responsabilità, sia il cattivo pagamento effettuato dall'impresa designata;
  • il credito vantato dall'impresa designata che ha risarcito il danneggiato è liquido ed esigibile è può essere azionato non solo in via ordinaria ma anche in via monitoria;
  • non sussiste la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c.;
  • la competenza per territorio spetta al giudice del luogo ove domicilia il creditore agente, ex art. 1182, comma 3, c.c. e, quindi, a quello ove ha sede l'impresa designata;
  • il termine di prescrizione applicabile:
    • è quello ordinario decennale;
    • comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato.

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