Esecuzione forzata contro il singolo condomino e opposizione a precetto
05 Settembre 2022
Massima
L' esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni di fonte negoziale contratte dall'amministratore, può avere legittimamente luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del singolo esecutato, valore che il creditore può limitarsi ad allegare; in caso di omessa indicazione della quota da parte del creditore, il condomino intimato può far valere, con l'opposizione a precetto, l'erroneità delle somme richieste; in tale sede, non possono invece essere dedotti vizi attinenti al titolo, che devono essere fatti valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo, che il singolo ha titolo ad impugnare anche ove ottenuto contro il condominio. Il caso
La Corte d'Appello di Venezia è investita dell'impugnazione di sentenza resa dal Tribunale di Vicenza e relativa all'opposizione, promossa da tre condomine, contro il precetto loro notificato dall'appaltatore, che aveva eseguito lavori condominiali e ottenuto decreto ingiuntivo per le somme residue dovute e non versate dal condominio.
Il creditore agisce, sulla scorta di titolo ottenuto contro il condominio, nei limiti della quota millesimale delle opponenti, avuto riguardo ad un residuo credito di ventinovemila euro a fronte di oltre centosettantamila euro di costo delle opere realizzate.
Le tre condomine si oppongono al precetto, eccependo che il contratto di appalto non era stato approvato dall'assemblea del condominio, aveva ad oggetto in parte opere relative a proprietà individuali, il rendiconto non era stato approvato ex art 63 disp. att. c.c. e che, essendo stato promosso il decreto ingiuntivo contro il condominio, costoro dovevano rispondere solo nei limiti della propria quota millesimale del residuo credito vantato dall'appaltatore. La questione
Si trattava di verificare la correttezza della pronuncia del Tribunale, il quale aveva ritenuto che gli importi precettati non corrispondessero alla quota millesimale di competenza delle opponenti e ne aveva disposto la correzione in tal senso, parametrandola ai millesimi di loro competenza con riferimento al saldo dovuto dal condominio (pari a ventinovemila euro) e respingendo le censure nel merito, sull'assunto che il decreto non opposto dall'amministratore era divenuto definitivo anche nei confronti dei condomini. Le soluzioni giuridiche
Il giudice di appello muove da considerazioni ormai consolidate nella giurisprudenza di legittimità.
Quanto al titolo, osserva che il decreto ingiuntivo ottenuto contro il condominio e divenuto definitivo per assenza di opposizione, fa stato nei confronti di tutti i condomini, anche se non sono stati parti del giudizio o indicati espressamente dal creditore, con relativa menzione nel provvedimento di condanna, quale è, a tutti gli effetti, il provvedimento monitorio (Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2017, n. 2017, Cass. civ., sez. II, 29 settembre 2017, n. 22856).
La Corte territoriale richiama inoltre il consolidato argomento, che muove da ormai risalenti pronunce di legittimità (Cass. civ., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148), in ordine alla parziarietà dell'obbligazione condominiale, principio che - ad avviso della Suprema Corte - non risulta sovvertito neanche dalla novella del 2012, che all'art. 63 disp. att. c.c. ha introdotto una sorta di preventiva escussione dei morosi, non mutando la natura dell'obbligazione del singolo (Cass. civ., sez. II, 11 agosto 2017, n. 20073, che ha vieppiù affermato la rilevanza anche esterna della natura parziaria dell'obbligazione condominiale, di talchè l'obbligazione contrattuale assunta nell'interesse del condominio si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dagli artt. 1123 ss. c.c., essendo tali norme non limitate a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese (Cass. civ., sez. VI/II, 9 giugno 2017, n. 14530; Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 2017, n. 199).
Afferma ancora il giudice distrettuale veneziano che devono ritenersi inammissibili le eccezioni di merito che attengono alla pretesa creditoria, poiché il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può esaminare alcuna delle censure volte ad invalidarne l'efficacia in base a difese ed argomenti deducibili solo nel giudizio di merito che ha condotto alla formazione di quel titolo, o nell'eventuale fase di opposizione al provvedimento monitorio (v., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 14 febbraio 2013, n. 3667); di talchè non possono dedursi nell'opposizione a precetto le doglianze relative alla mancata approvazione dei lavori da parte dell'assemblea, alla nullità del contratto d'appalto o al difetto di potere rappresentativo in capo all'amministratore.
A tal proposito, la Corte lagunare richiama recente orientamento di legittimità (Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 2021, n. 40857), che riconosce legittimazione al singolo a proporre opposizione al decreto ottenuto contro il condominio, sull'assunto che da tale titolo possono derivare effetti pregiudizievoli nei suoi diretti confronti, tesi certamente condivisibile - in linea con i principi fondamentali dell'ordinamento in tema di diritto di difesa - e che supera precedenti arresti, che riconoscevano tale legittimazione solo in ipotesi di controversie aventi ad oggetto diritti reali e non di natura obbligatoria (Cass. civ., sez. II, 13 giugno 2018, n. 15567); del resto, non si comprenderebbe, se non fosse data al singolo la possibilità di impugnarlo, la ragione che impone la notifica anche a costui del titolo ottenuto contro il condominio, prima di dar corso ad esecuzione (Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2022, n. 20590; Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2017, n. 8150), pur rimanendo tutt'ora in una zona non del tutto chiarita gli aspetti relativi ai termini e alle modalità di impugnazione di un titolo che, sostanzialmente, viene notificato al singolo già in forma esecutiva, magari per aver acquisito definitività nei confronti del condominio.
Sempre in tema di motivi che possono essere fatti valere in sede di opposizione a precetto, il giudice veneziano sottolinea la deducibilità di un'erronea imputazione di millesimi (che il creditore potrebbe anche non effettuare, agendo per l'intero), essendo deputata l'eventuale opposizione ex art. 615 c.p.c. proprio a far valere tale argomento (Cass. civ., sez. II, 29 settembre 2017, n. 22856); in tale sede, invece, non possono essere fatti valere eventuali errori di riparto intervenuti nella delibera di approvazione della spesa, vicenda che attiene ai rapporti fra singoli e condominio e che deve essere fatta valere in sede di impugnativa ex art. 1137 c.c.
Osserva allora la Corte lagunare che, pur alla luce di tali principi, debba essere riformata la sentenza di primo grado, sull'assunto che l'imputazione della quota millesimale - effettuata dal creditore intimante - ha avuto riguardo non già alla quota millesimale del residuo dovuto dal condominio, ma alla quota imputabile a costoro - in virtù dei valori millesimali a loro riconducibili - commisurata all'intero credito vantato dall'appaltatore per le opere realizzate. Osservazioni
La pronuncia è interessante per l'ampio excursus sulla natura dell'obbligazione condominiale e dei principi cardine per l'attuazione forzosa del credito da parte del terzo, che vanta una pretesa nei confronti del condominio e che intende agire nei confronti dei singoli morosi, rifacendosi ai più recenti principi espressi su tali temi dalla Suprema Corte.
La soluzione finale, che imputa agli opponenti l'intera quota millesimale del dovuto, in rapporto al complessivo costo delle opere appaltate, appare corretta solo ove costoro siano gli unici morosi nel condominio, poiché in diversa ipotesi violerebbe il principio di preventiva escussione disposto dall'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. (mentre, di converso, tale principio sarebbe violato, ove l'intero credito vantato dall'appaltatore sia riconducibile ai morosi opponenti, dalla pronuncia di primo grado che aveva ridotto il precetto alla sola quota millesimale del saldo preteso dal creditore): si tratta, tuttavia, di un dato non immediatamente desumibile dai sintetici argomenti spesi sul punto dal giudice di appello.
Scarpa, Vincolo di solidarietà e doppia parziarietà,in Immob. & proprietà, suppl. 1/2022, 6; Scarpa, L'azione del creditore nei confronti dei condomini morosi, inCeleste-Scarpa, Il condominio negli edifici, 2017, 966; Pellegatta, Unità e pluralità nella obbligazione solidale passiva, Torino, 2016; Celeste, Le obbligazioni solidali nel condominio: a volte (in parte) ritornano!, in Amministr. immob., 2015, fasc. 193, 17; Triola, La riforma del condominio tra novità e occasioni mancate, Milano,2014; Scarpa, I debiti del condominio verso i terzi, in Giur. merito, 2013, III, 575; Corona, Le obbligazioni dei condomini, Milano, 2012; Izzo, La parziarietà nel condominio e la solidarietà nella comunione ordinaria pro indiviso: la riconferma della Cassazione e le questioni circa l'esecuzione forzata del titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condomini, in Giust. civ., 2012, IV, 943; Diana, La nuova esecuzione forzata, Milano, 2011, 135; Valente, Implicazioni processuali della denegata solidarietà per i debiti condominiali, in Giust. civ., 2009, VI, 1395; Colonna, Sulla natura delle obbligazioni del condominio, in Foro it., 1997, I, 872; Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa: profili sistematici, Milano, 1974, 689. |