Superbonus 110: verifica dello stato di avanzamento dei lavori per interventi di efficienza energetica e antisismici
09 Settembre 2022
Il caso di specie L'Istante, proprietaria di due unità immobiliari (categoria A/2), case a schiera di corte e costruite in aderenza su un lato, entrambe funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno - nel 2021 aveva presentato la SCIA alternativa al permesso di costruire per un progetto unitario riguardante un intervento di demolizione. L'intervento prevedeva la demolizione e la ricostruzione dei due edifici e la realizzazione, tramite accorpamento, sullo stesso sedime di un unico edificio unifamiliare composto da una sola unità abitativa entro il volume massimo della volumetria complessiva preesistente. Premesso ciò, l'istante ha chiesto al Fisco le modalità di determinazione del 30% dello stato avanzamento lavori: se il raggiungimento della predetta percentuale del 30% vada verificato separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus (efficientamento energetico e intervento antisismico), fermo il rispetto di ogni altra condizione posta dalla normativa in esame.
Aspetti fiscali Il comma 1-bis dell'art. 121 del Decreto Rilancio stabilisce che: «L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento». Per gli interventi ammessi al Superbonus, pertanto, l'esercizio della predetta opzione è subordinato, tra l'altro, alla condizione che ciascun SAL si riferisca ad almeno il 30% dell'intervento complessivo e che non siano emessi più di due stati di avanzamento dei lavori.
La Soluzione del Fisco Le due distinte tipologie di interventi (di "efficientamento energetico" e "riduzione del rischio sismico") richiedono differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese. Ciò comporta, secondo il Fisco, qualora, come nel caso di specie, sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile. Quindi, nel caso in cui due villette a schiera di proprietà dell'istante siano demolite per ottenere un'unica abitazione con successivi interventi di efficienza energetica e antisismici, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori dovrà essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.
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