Cumulabilità tra superbonus e contributo per la ricostruzione post sisma

Redazione scientifica
09 Settembre 2022

Concessione di contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici e riconoscimento dell'applicazione delle agevolazioni fiscali.

Il caso di specie

Il condominio era stato danneggiato dal sisma del 2009. In base a tale classificazione, i condomini avevano ottenuto, per i lavori di riparazione e ripristino, un contributo statale, a seguito dei quali l'edificio aveva riacquistato la piena agibilità. I predetti interventi non avevano, tuttavia, comportato né il miglioramento energetico, né la riduzione del rischio sismico dell'edificio. A seguito degli ulteriori eventi sismici del 2016, i condomini avevano incaricato tecnici certificati di redigere un'apposita perizia dalla quale era emerso che lo stato del fabbricato, sotto il profilo strutturale, presentava delle carenze, rispetto alle quali gli stessi tecnici avevano ritenuto necessario intervenire urgentemente. Per le ragioni esposte, l'assemblea valutava di procedere con interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio tramite detrazione del Superbonus. Ebbene, con il presente interpello, l'istante ha posto al Fisco l'interrogativo sulla cumulabilità tra il Superbonus e il contributo pubblico per la ricostruzione post sisma.

Aspetti fiscali

Il comma 1-ter dell'art. 119 del Decreto Rilancio dispone che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 [per interventi di efficienza energetica] spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione». Il successivo comma 4-quater del medesimo art. 119, inserito dall'art. 1, comma 66, lett. h), l. n. 178/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021, prevede che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 [per interventi antisismici] spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».

La Soluzione del Fisco

Con la risoluzione n. 28/E del 2021 è stato generalizzato il principio in base al quale, in presenza di contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali a seguito di eventi sismici, è possibile fruire anche delle detrazioni, sia pure limitatamente alle spese eccedenti i contributi stessi, ed è stato chiarito che il diritto al Superbonus non viene meno anche nell'ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale, in precedenza, sono stati concessi contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici. In particolare, con la citata risoluzione n. 28/E del 2021 è stato, pertanto, chiarito che il Superbonus spetta: a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso; nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di "ulteriore" consolidamento dei medesimi edifici [anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di "ristrutturazione edilizia" di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) del Testo unico dell'edilizia].

In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, il Fisco ha ritenuto possibile fruire del Superbonus a condizione che tale intervento consenta il conseguimento dei limiti prestazionali richiesti dalla norma agevolativa avendo come riferimento lo stato dell'edificio prima dell'inizio dei lavori per i quali si accederà alla predetta detrazione.

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