Tassazione degli onorari dei professionisti che rilasciano il visto di conformità
09 Settembre 2022
Il caso di specie L'Istante - chiamato ad apporre il visto di conformità ai fini dell'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica o restauro della facciata degli edifici - rappresenta che in tale occasione i clienti, sia persone fisiche che condominii, potrebbero richiedere l'applicazione dello "sconto in fattura" anche con riferimento al compenso per l'apposizione del predetto visto di conformità. L'Istante rappresenta che la valutazione dell'applicazione dello sconto in fattura tiene conto anche del fatto che il relativo recupero fiscale avverrà in un arco temporale di alcuni anni, salvo la possibilità di cedere ulteriormente il credito così maturato a terzi, sostenendo ovviamente, nel caso di detrazioni spettanti nella misura del 65 per cento o del 50 cento, un aggravio finanziario pari all'attualizzazione del credito da parte dell'acquirente dello stesso. Ciò posto, l'Istante ha posto al Fisco l'interrogativo in merito alla corretta procedura da seguire di tale riaddebito di oneri al cliente ai fini della corretta fatturazione e ai fini della determinazione del reddito professionale dello scrivente.
Aspetti fiscali Ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto, l'art. 119, comma 11, d.l. n. 34/2020 prevede che, relativamente al Superbonus «il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. n. 241/1997 dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del regolamento di cui al d.P.R. n. 322/1988 e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del citato d.lgs. n. 241/1997». Il successivo comma 15 del medesimo art. 119 stabilisce che «rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11». Inoltre, come precisato con la circolare n. 30/E del 2020, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità (nonché delle attestazioni e delle asseverazioni) concorrono al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione, previsto per ciascun intervento agevolato.
La Soluzione del Fisco Il Fisco precisa, concordemente con quanto sostenuto dall'istante, che la spesa per l'apposizione del visto di conformità concorre al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento agevolato può essere oggetto di "sconto in fattura". A seguito dell'opzione esercitata dal cliente, il professionista acconsente che l'adempimento totale o parziale dell'obbligazione (pagamento della fattura), avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente che può essere utilizzato in compensazione, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti. Infine, rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo articolo 54 del T.U.I.R, anche l'eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per "l'attualizzazione del credito ricevuto". Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria. precisazione In sintesi, il professionista che rilascia l'asseverazione per i lavori che danno diritto ai bonus fiscali (per l'ottenimento dello sconto in fattura) ha diritto al compenso che concorre a formare il reddito di lavoro autonomo. I relativi importi vanno quindi fatturati con aliquota ordinaria.
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