Il condomino astenuto incide sul quorum deliberativo?
20 Settembre 2022
Massima
La deliberazione assembleare risulta validamente adottata a maggioranza tanto dei millesimi, quanto dei condomini e, pertanto, non è accoglibile la tesi che equipara i voti per testa astenuti e contrari agli effetti del computo della maggioranza, laddove è evidente che gli astenuti non possono sommarsi ai contrari ai fini del computo della maggioranza, proprio perché astenuti. Il caso
Il giudizio viene promosso con atto di citazione da parte di un condomino per l'impugnazione di tre delibere del Condominio assunte all'interno della medesima assemblea del 2 agosto 2019, deducendo la mancanza dei quorum deliberativi ex art. 1136 c.c. sia per quanto concerne le spese a consuntivo, sia per le spese a preventivo, sia per la nomina dell'amministratore condominiale. Il Condominio chiedeva il rigetto della domanda proposta osservando la genericità delle deduzioni avversarie e la non comprensibilità delle censure mosse alla delibera impugnata. Quanto alle maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere nn. 1 e 2, afferenti alle spese a consuntivo es a preventivo, il Tribunale accertava che l'assemblea di seconda convocazione risultava validamente costituita (totale presenti 860 millesimi), così come la sua adozione (totale numero di condomini contrari 7, totale millesimi contrari 97; totale numero di condomini astenuti 4, totale millesimi astenuti 129) in quanto esprimevano voto favorevole gli altri condomini presenti (totale numero di condomini favorevoli 11, totale numero millesimi favorevoli 634) poiché la deliberazione risultava validamente adottata a maggioranza tanto dei millesimi (numero millesimi favorevoli 634, quorum deliberativo un terzo), quanto dei condomini (totale numero di condomini favorevoli 11, totale numero condomini contrari 7, totale numero condomini astenuti 4). Quanto alla delibera sulla nomina dell'amministratore, avendo espresso voto contrario 11 condomini e 226 millesimi mentre voto favorevole veniva espresso dagli altri condomini presenti, nel numero di 11 condomini con 634 millesimi, il Tribunale accertava che non si era formata la maggioranza ex art. 1136, comma 3, c.c. Infine, poiché la soccombenza era reciproca - avendo il Tribunale annullato la deliberazione dell'assemblea del 2 agosto 2019 relativa alla nomina dell'amministratore e rigettato nel resto le altre domande proposte dalla parte attrice - le spese di lite venivano integralmente compensate fra le parti. La questione
Si trattava, quindi, di procedere all'indagine in ordine alla opportunità di verificare i quorum deliberativi ex art. 1136 c.c. equiparando i voti per testa espressi dai condomini favorevoli e dai condomini contrari ai voti espressi dai condomini astenuti agli effetti del computo della maggioranza. Inoltre, nell'ipotesi di assenza di maggioranza per la presenza in numero pari di favorevoli e dissenzienti, si valutava la propensione ad avvalorare la circostanza che, qualora il valore millesimale della proprietà dei condomini favorevoli all'assunzione di una delibera sia nettamente superiore a quello dei condomini dissenzienti, detta circostanza non valga a rendere la volontà dei favorevoli preferibile, a discapito della maggioranza dei votanti. Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale di Treviso era chiamato a decidere in ordine alla causa promossa da un condomino nei confronti del condominio di impugnazione di una delibera assunta in seconda convocazione all'adunanza del 2 agosto 2019, deducendo la mancanza dei quorum deliberativi, sia per quanto concerne la deliberazione n. 1 concernente le spese a consuntivo (al 30 aprile 2018, rectius 2019), sia per la deliberazione n. 2 relativa alle spese a preventivo (al 30 aprile 2019, rectius 2020), che prevedevano, altresì, un fondo spese “straordinarie” di € 10.000,00, sia, infine, per la deliberazione della nomina dell'amministratore condominiale. Il Tribunale analizzava schematicamente i tre punti sui quali incentra la propria attenta disamina. Innanzitutto, veniva dato attoda parte attrice che, nelle more del giudizio ma anteriormente alla prima udienza di comparizione delle parti, l'amministratore aveva convocato una nuova assemblea che, in seconda convocazione, avevanuovamente deliberato sui due punti all'ordine del giorno impugnati - ad esclusione della delibera riguardante la nomina dell'amministratore - con diversi quorum deliberativi. Veniva, inoltre, precisato che la mediazione, instaurata nel corso del procedimento di impugnazione, dava esito negativo. In ordine alla deliberazione n. 1 dell'assemblea del 2 agosto 2019, il Tribunale affermava la valida costituzione dell'assemblea in quanto, essendo presenti 860 millesimi, risultava certamente superato il quorum costitutivo previsto di un terzo dei partecipanti al Condominio. Quindi, procedendo, poi, alla verifica della validità della deliberazione, constatava che essa veniva adottata a maggioranza tanto dei millesimi (634, quorum deliberativo di un terzo) quanto dei condomini (favorevoli 11, contrari 7, astenuti 4). Il Tribunale non riteneva accoglibile la tesi di parte attrice, che equiparava i voti per testa astenuti e contrari entrambi agli effetti del computo della maggioranza, affermando quindi che essendo i condomini contrari nel numero 7 e i condomini astenuti nel numero di 4, si sarebbe verificato una sorta di “pareggio” e quindi, essendo i condomini favorevoli nel numero di 11 e gli altri condomini sempre nel numero di 11, non si sarebbe formata una maggioranza per la adozione della deliberazione. I condomini astenuti, invece, non possono essere sommati ai condomini contrari per il conteggio della maggioranza proprio perché detti condomini sono astenuti, non partecipando al voto. Quanto alla riferita situazione che l'amministratore avesse convocato una successiva assemblea con il medesimo ordine del giorno di quella del 2 agosto 2019, sarebbe un'evenienza del tutto irrilevante in quanto ripetere e rivotare una deliberazione impugnata non significava di per sé stessa che essa fosse illegittima, essendo una condotta che può essere validamente assunta dall'amministratore per le ragioni piú varie. In ordine alla deliberazione n. 2 dell'assemblea del 2 agosto 2019, valevano le stesse considerazioni sopra enunciate per la deliberazione n. 1, in quanto il numero di partecipanti, favorevoli, contrari e astenuti erano identici, risultando la deliberazione validamente assunta a maggioranza tanto dei millesimi (634) quanto dei condomini (favorevoli 11, contrari 7, astenuti 4). Sulle spese straordinarie preventivate oggetto di contestazione di parte attrice, esse venivano legittimamente deliberate con le maggioranze previste in quanto afferenti alla costituzione di un fondo spese per “imprevisti”. Infine, in ordine alla deliberazione sempre assunta dall'assemblea del 2 agosto 2019 relativa alla nomina dell'amministratore, essa doveva essere annullata non essendosi formata la maggioranza, poiché esprimevano voto favorevole 11 condomini rappresentanti 634 millesimi e voto contrario 11 condomini rappresentanti 226 millesimi. Nel caso di specie, non si era formata la maggioranza essendo i condomini favorevoli e i condomini dissenzienti in numero pari. Il Tribunale precisava, poi, che, anche se i millesimi detenuti dai condomini favorevoli siano superiore a quelli dei condomini dissenzienti, detta circostanza non valeva a rendere prevalente la volontá dei favorevoli, all'uopo richiamando anche la giurisprudenza in tema del c.d. condominio minimo - ovvero in ipotesi in cui il Condominio è costituito da due soli condomini, seppur titolari di quote diseguali - in quanto l'assunzione di una delibera suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione “unanime”. Il giudizio si concludeva, quindi, con il solo annullamento della deliberazione dell'assemblea del 2 agosto 2019 relativa alla nomina dell'amministratore mentre le altre domande proposte venivano rigettate. Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite venivano integralmente compensate fra le parti. Osservazioni
Preliminarmente, si rende necessario ribadire alcune considerazioni di base, al fine di cogliere a fondo il ragionamento logico della motivazione del Tribunale veneto. Per la validità dell'assemblea condominiale, il codice civile prevede due tipi di quorum, ovvero i numeri legali per considerare correttamente assunta una deliberazione condominiale: un quorum costitutivo, riguardante il numero minimo di condomini che devono essere presenti per la legittima costituzione della riunione; e un quorum deliberativo che si riferisce, invece, al numero minimo di consensi per la validitá della votazione. La norma di riferimento è l'art. 1136 c.c. che, nei suoi primi tre commi, prevede: “L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”. In merito al quorum costitutivo, quindi, in prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita se partecipano tanti condomini che rappresentino i 2/3 del valore dell'edificio (667 millesimi) e la maggioranza dei partecipanti al condominio; in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'edificio (334 millesimi) e 1/3 terzo dei partecipanti al condominio. Perquanto riguarda i quorum deliberativi, invece, in prima convocazione sono richiesti 500 millesimi, ossia metà del valore dell'edificio, e la maggioranza degli intervenuti in assemblea; in seconda convocazione sono richiesti 334 millesimi, ovvero 1/3 del valore dell'edificio, oltre alla maggioranza degli intervenuti. Pertanto, per poter individuare i quorum costitutivi e deliberativi in assemblea, il valore delle maggioranze richieste dal codice civile si valuta sia conteggiando il singolo individuo partecipante, sia i millesimi di proprietà che questo possiede. Comunemente si parla di una doppia maggioranza all'interno di ciascun quorum: una maggioranza “per teste” e una maggioranza per millesimi (o per quote). Venendo ora alla disanima del concetto che oggi interessa questa pronuncia, è opportuno indagare all'interno di quali quorum si inserisce il condomino astenuto, cioè quello che è presente in assemblea ma che non vota, ovvero si astiene dal manifestare una volontá. La presenza del condomino astenuto è sicuramente decisiva ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo, cioè del numero minimo di partecipanti necessari affinché la riunione possa dirsi validamente costituita. Viceversa, il condomino astenuto non va invece contato nel quorum deliberativo, in cui si deve tener conto solamente di coloro che hanno votato in maniera favorevole, laddove è certamente evidente che l'astenuto non possa sommarsi ai voti espressi dai condomini contrari (per il computo della maggioranza) proprio perché astenuto, quindi non esprimente la propria preferenza. Proprio in relazione alla formazione del doppio quorum, costitutivo e deliberativo, la Suprema Corte di Cassazione interveniva sul tema affermando che: “nel condominio negli edifici occorre distinguere tra le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell'assemblea e le maggioranze stabilite per la validità delle delibere. Alla regolare costituzione del collegio concorrono tutti i condomini presenti: quindi anche coloro quali, nelle votazioni, si asterranno”; precisando inoltre che: “Poiché le delibere si assumono con la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti all'assemblea regolarmente costituita, non facendo parte della maggioranza gli astenuti non concorrono alla approvazione della delibera. Ai fini della formazione della maggioranza necessaria per la approvazione i voti dei condomini astenuti sono equiparati a quelli dei condomini dissenzienti o assenti. L'approvazione della delibera e, quindi, la sua validità ed efficacia dipendono dall'esistenza del quorum prescritto. La delibera si ascrive all'intero collegio, in quanto vincola anche i dissenzienti e gli assenti, ma come atto giuridico valido viene ad esistenza se risulta approvato da un determinato numero di condomini. Si perfeziona, cioè, in virtù del formarsi della maggioranza stabilità. Sotto il profilo della formazione della delibera, vale a dire della volontà sottostante al decisum, in quanto non concorrono alla composizione della maggioranza, i partecipanti astenuti vengono equiparati ai dissenzienti” (Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 1999, n. 129). Per queste ragioni, non sarebbe annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione dei condomini astenuti e contrari e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall'art. 1136 c.c. (Cass. civ., sez. II, 10 agosto 2009, n. 18192). Altra questione, invece, è quella relativa alla legittimità dell'astenuto ad impugnare la delibera assembleare assunta dalla maggioranza, alla formazione della quale egli non ha partecipato. Inizialmente l'orientamento della Cassazione era stato ostativo, negando che il condomino astenuto potesse essere equiparato al condomino dissenziente e quindi impugnare la delibera: le pronunce in tal senso, prettamente di merito, costituiscono un indirizzo minoritario e pressoché risalente. Un magistrato felsineo affermava che “è esclusa l'impugnabilità delle delibere assembleari da parte dei condomini astenuti, i quali non avendo espresso alcuna volontà né in senso positivo, né in senso negativo, non possono essere considerati dissenzienti a norma dell'art. 1137 c.c.” (Trib. Bologna 25 giugno 1995). Successivamente, l'indirizzo giurisprudenziale subiva una svolta in considerazione soprattutto del fatto che l'art. 1137 c.c. ante riforma menzionava i soli condomini assenti e dissenzienti per l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, non gli astenuti. Ora il condomino astenuto va equiparato al dissenziente, cioè a colui che ha espresso voto contrario, tant'è vero che la legge consente ad entrambi la possibilità di impugnare la delibera entro trenta giorni dalla data di votazione. Secondo la giurisprudenza di legittimitá, “in tema di condominio degli edifici, tutti i condomini che non hanno votato in maniera conforme alla deliberazione assembleare sono legittimati ad impugnarla, siano stati presenti alla seduta ovvero assenti (l'unica differenza consiste nel termine per proporre l'opposizione, che decorre dalla data della deliberazione per i primi e dalla data della comunicazione per gli altri), ivi compresi, pertanto, gli astenuti - i quali sostanzialmente non hanno approvato la delibera - a nulla rilevando che questi, al momento del voto, abbiano formulato riserva da sciogliere dopo la seduta” (Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 1988, n. 6671); nello stesso senso anche Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2007, n. 21298, con l'enucleazione del seguente principio di diritto: “poiché il potere di impugnazione è riconosciuto a coloro i quali non hanno concorso alla approvazione, dal sistema si ricava che sono legittimati ad impugnare le delibere anche i condomini astenuti, in quanto si trovano nella stessa posizione dei partecipanti dissenzienti ed assenti”. Anche la giurisprudenza di merito piú recente non si sottrae dal sancire, comunque, gli acclarati principi: si veda, ex multis, “L'impugnazione delle delibere assembleari, a seguito della riforma dell'art. 1137 c.c. (con l. n. 220/2012) è una facoltà che spetta solo ai condòmini assenti o dissenzienti o che si sono astenuti dal votare” (Trib. Brindisi 25 febbraio 2019, n. 282); come precisato anche dalla Suprema Corte, per la quale le delibere annullabili devono essere impugnate dai condomini assenti all'assemblea, dagli astenuti nella votazione e da coloro che si sono dichiarati contrari nella votazione (Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2019, n. 5611). Sia d'evidenza che quest'ultimo orientamento è stato definitivamente accolto dal legislatore nella c.d. riforma del condominio dove, modificando l'art. 1137 c.c., si è riconosciuta espressamente la possibilità di impugnativa oltre che per i dissenzienti e gli assenti anche per gli astenuti. Da ultimo, in ordine alla condizione affrontata dalla pronuncia oggi in esame, ed afferente alla circostanza che non si era formata la maggioranza per l'approvazione della deliberazione di nomina dell'amministratore condominiale - in quanto favorevoli e dissenzienti erano in numero pari - veniva ribadito dal giudice di prime cure un principio chiaramente espresso nell'art. 1136, comma 3, c.c. Precisamente, nonostante nel caso di specie il valore millesimale della proprietá dei condomini favorevoli fosse ben superiore al valore millesimale della proprietá dei condomini dissenzienti, detta contingenza non valeva a preferire la volontá dei favorevoli prescindendo dalla maggioranza dei votanti, e ció in ossequio alla previsione normativa. Sul punto, il Tribunale richiamava la fattispecie del condominio minimo (Cass. civ., sez. VI, 30 luglio 2020, n. 16337), ovvero di condominio costituito da due soli condomini, a guisa della quale l'assemblea del condominio minimo, a mente dell'art. 1136, commi 1 e 2, c.c., si costituisce regolarmente con la partecipazione di ambedue i condomini e delibera validamente con la decisione unanime di entrambi i partecipanti; se non si raggiunge l'unanimitá (non solo nei casi di contrasto ma anche in assenza di un partecipante regolarmente convocato), è necessario adire l'autoritá giudiziaria ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c. (Cass. civ., sez. un., 31 gennaio 2006, n. 2046; Cass. civ., sez. II, 02 marzo 2017, n. 5329). Riferimenti
Acquaviva, Voto astenuto va alla maggioranza?, in Laleggepertutti.it, 10 settembre 2020; Ayroldi, L'astensione del condomino in assemblea: una duplice questione, in Diritto.it, 25 febbraio 2014; Cusano, Il codice del condominio, Napoli, 2022, 236; Nasini, Le maggioranze assembleari, in Arch. loc. e cond., 2013, 438; Rota, Condominio minimo e disciplina applicabile, in Immob. & proprietà, 2009, 430. |