È legittima l’assemblea svolta in maniera telematica quando non era regolata dalla legge?
10 Ottobre 2022
Massima
La possibilità di svolgere le assemblee condominiali mediante piattaforme telematiche è stata introdotta con il d.l. n. 104/2020, poi modificato dal d.l. n. 125/2020 convertito nella l. n. 159/2020, sicché è annullabile l'assemblea di condominio in modalità di videoconferenza svoltasi prima delle successive modifiche legislative dell'art. 66 disp. att. c.c. Il caso
Tizio aveva proposto impugnativa della delibera assembleare in quanto, a suo dire, il provvedimento era illegittimo per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. (modalità dell'assemblea in videoconferenza); errate ripartizioni e, infine, violazioni del regolamento contrattuale. Costituendosi in giudizio, il condominio contestava in toto gli assunti avversari. La causa non veniva istruita sicché, precisate le conclusioni, la questione passava in decisione. La questione
La questione in esame è la seguente: è legittima l'assemblea condominiale da remoto quando non era regolata dalla legge? Le soluzioni giuridiche
A seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che la successiva assemblea aveva disposto la revoca dell'intero deliberato. Dunque, per tale ragione, era sopravvenuta la cessazione della materia del contendere; sicché, si trattava unicamente di decidere sulle spese di lite, secondo i principi della soccombenza virtuale. Premesso quanto innanzi esposto, secondo l'attore era stato violato il precetto dell'art. 66 disp. att. c.c. in merito all'assemblea telematica. A questo proposito, il giudicante aveva ritenuto il motivo fondato in quanto alla data del 5 giugno 2020 non era ancora entrato in vigore l'ultimo comma dell'art. 66 disp. att. c.c., secondo cui: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”. Secondo il ragionamento del giudicante, la possibilità di svolgere le assemblee condominiali mediante piattaforme telematiche era stata introdotta soltanto con il d.l. n. 104/2020, poi modificato dal d.l. n. 125/2020, convertito nella l. n. 159/2020. Pertanto, a parere del Tribunale, l'assemblea del 5 giugno 2020 era viziata ab origine, tanto essendo sufficiente al fine di determinare l'annullabilità della relativa deliberazione in quanto, (a suo dire), il Legislatore dell'emergenza aveva unicamente previsto la proroga del mandato dell'amministratore e lo slittamento dei termini per la presentazione dei rendiconti. Di qui, solo per questo motivo (e con assorbimento degli altri, in virtù del principio della ragione più liquida), il giudice aveva accolto la domanda e, di conseguenza - nella dichiarazione della cessazione della materia del contendere - condannava il condominio al pagamento delle spese di lite. Osservazioni
La pronuncia in esame offre lo spunto per argomentare sul nuovo istituto dell'assemblea telematica. In argomento sappiamo che a seguito delle numerose sollecitazioni delle associazioni di categoria, il Legislatore ha provato a dare risposta alle esigenze di gestione dei condomini edilizi ignorate dalla normativa emergenziale legata all'epidemia da Covid-19. Su quest'ultimo aspetto, nel periodo dell'emergenza epidemiologica, abbiamo assistito a vari tentativi, non andati a buon fine, volti a regolamentare la modalità di svolgimento della videoconferenza da remoto, o comunque ad affrontare le criticità che si presentavano nella realtà condominiale a causa dei divieti di assembramenti. Tuttavia, dopo diversi tentativi, finalmente, il nostro Legislatore ha recepito l'emendamento sulla possibilità dell'utilizzo dell'assemblea telematica. Difatti, con la l. n. 126/2020 (conversione del d.l. n. 104/2020), per rilanciare l'economia nazionale fortemente colpita dalla diffusione del Covid-19, tra le misure più importanti, il Legislatore aveva previsto il rinvio dell'approvazione del rendiconto e degli adempimenti antincendio, nonché le procedure per l'approvazione dei lavori del superbonus 110% e, infine, gli aspetti afferenti all'assemblea in videoconferenza. Successivamente, però, durante l'iter di conversione in legge del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) è stata apportata un'importante modifica all'art. 66, comma 6, disp. att. c.c. regolante il quorum necessario a consentire la partecipazione alle assemblee condominiali da remoto, evitando così il rischio di assembramenti, solitamente tipico di un'assemblea condominiale. La modifica in questione è contenuta nel nuovo art. 5-bis del d.l. n. 125/2020.: secondo questa nuova disposizione all'art. 66, comma 6, disp. att. c.c., le parole: “di tutti i condomini” sono stati sostituiti dalle seguenti: “della maggioranza dei condomini”. Ebbene, alla luce della citata ricostruzione normativa, a parere di chi scrive, il giudice lombardo non ha considerato l'evoluzione e, soprattutto, la ratio dell'istituto in commento. Per meglio dire, in periodo di piena emergenza, gli studiosi in materia condominiale hanno iniziato a prendere in considerazione l'utilizzo delle assemblee in videoconferenza, in alternativa a quelle in presenza, utilizzando per analogia il modello societario già preso come riferimento in numerosi casi in cui la normativa specifica in materia condominiale era carente. In tema di condominio, in particolare, già con il precedente d.P.C.M. firmato il 4 marzo 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute, l'intento del Legislatore era abbastanza chiaro “sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lett. d)”. Inoltre, secondo il successivo d.P.C.M. dell'11 marzo 2020, ad eccezione delle attività di carattere prettamente alimentare, dovevano considerarsi sospese tutte le altre attività di natura commerciale, compresi gli uffici e quelli che comportavano ipotetici assembramenti di persone. L'alternativa, in tale contesto, era pensare alle assemblee in videoconferenza. Proprio su tale aspetto, difatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella giornata del 13 marzo 2020, nella risposta 1 alle faq sul Coronavirus (sezione Riunioni), precisava che: “le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere”. Alla luce dell'esplicito invito del Governo,pur in assenza di specifica normativa nel periodo considerato, l'assemblea poteva comunque svolgersi in videoconferenza in quanto - ragionando a contrario - non sussistevano norme di legge tali da escludere l'assemblea telematica: l'art. 1136 c.c. (secondo le prime ricostruzioni degli autori favorevoli alla tele assemblea) impone la presenza degli aventi diritto, ma non richiede specularmente che questa deve avvenire fisicamente, potendosi convenire la stessa anche da “remoto”. Quindi, facendo ricorso all'art. 2730, comma 4, c.c., sembrava possibile dare “luogo” all'assemblea telematica, con videoconferenza, anche in àmbito condominiale. Dunque, alla luce di quanto precisato, lo scrivente non condivide l'assunto del giudice di Bergamo in quanto la pronuncia contiene solo una motivazione apparente: la delibera è viziata solo perché l'assemblea telematica non era prevista dalla legge? Anche secondo altra posizione di autorevole dottrina (Scarpa), la conclusione del Tribunale di Bergamo è in contrasto con il principio di libertà sotteso nella c.d. “norma generale esclusiva”, immaginando, al contrario, che tutto ciò che non è espressamente autorizzato dalla legge, è da essa implicitamente vietato. In particolare - secondo l'autore in commento - “si tratta di un errore di metodo: nel giudicare della validità di un'assemblea svoltasi il 5 giugno 2020, occorreva, piuttosto, interrogarsi se vi fosse all'epoca una norma di legge che avesse una portata proibitiva dell'intervento dei condomini mediante strumenti di telecomunicazione”. Non solo, oltre alla citata critica dottrinale, anche la successiva giurisprudenza si è dimostrata favorevole alla validità dell'assemblea telematica prima del citato riconoscimento normativo. Difatti: a) Trib. Palermo decreto 8 marzo 2022. Secondo il Tribunale siciliano, non vi era dubbio, essendo peraltro fatto notorio, che durante il primo semestre del 2020, gli sconvolgimenti prodotti dall'emergenza pandemica avevano imposto un blocco degli spostamenti e dello svolgimento delle riunioni private. Tuttavia, nonostante questa precisazione, veniva sottolineato che l'amministratore era in astratto autorizzato a organizzare lo svolgimento dell'assemblea condominiale per l'approvazione del rendiconto del 2019 mediante videoconferenza, modalità che in base al d.P.C.M. 18 ottobre 2020, modificativo dell'art. 1, comma 6, d.P.C.M. del 13 ottobre 2020, era “fortemente raccomandata nello svolgere anche le riunioni private”; b) Trib. Bolzano 17 agosto 2022, n. 789. Secondo gli attori del provvedimento, all'epoca e in mancanza di norme di riferimento, era plausibile che solo con il consenso di tutti i condomini si poteva introdurre la possibilità di “informatizzare” le riunioni assembleari. Secondo il giudice, invece, al momento in cui l'assemblea era stata convocata e in cui essa si era tenuta, le nuove norme non erano ancora in vigore; era fuori dubbio che le stesse non avessero effetto retroattivo (art. 11 disp. prel. c.c.). Tuttavia, secondo il giudicante, quando l'assemblea telematica era stata convocata in periodo in cui la normativa non era in vigore, la risposta non poteva ricavarsi dalla disciplina entrata in vigore successivamente, ma solo dal regolamento della Comunione e dai principi generali (complesso in multiproprietà alberghiera). Difatti, secondo il Tribunale, in un'ottica di interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) del regolamento nella situazione pandemica dell'estate 2020, caratterizzata da assoluta novità ed eccezionalità, la soluzione adottata dall'amministratore (assemblea telematica) era legittima e non si poneva in contrasto con i diritti dei comproprietari. In conclusione, alla luce di quanto innanzi esposto, l'assemblea di condominio in modalità di videoconferenza svoltasi prima delle modifiche legislative non può essere considerata illegittima ab origine sulla base del ragionamento espresso dal giudice di Bergamo. Riferimenti
Celeste-Tarantino, L'assemblea di condominio in videoconferenza, in Officina del diritto, Milano, 2021, 14; Scarpa, L'assemblea condominiale da remoto: era vietata quando non era regolata dalla legge?, in Altalex.com, 28 gennaio 2022; Tarantino, La tele-assemblea in condominio: novità e criticità del nuovo strumento, in Condominioelocazione.it, 11 dicembre 2020; Tarantino, Il condominio ai tempi del coronavirus: assemblea in videoconferenza?, in Condominioelocazione.it, 13 marzo 2020. |