Visione di documenti contabili

Redazione scientifica
17 Ottobre 2022

Il diritto di visionare i documenti contabili va esercitato presso lo studio dell'amministratore, non mediante richiesta di invio.
Ai sensi dell'art. 1130-bis c.c. il condòmino ha diritto di estrarre, a sue spese, copia dei documenti giustificativi, recandosi presso lo studio dell'amministratore. Qualora il condòmino richieda all'amministratore solo l'invio di copia di tutta la documentazione, non può poi invocare il mancato rispetto della norma menzionata, posto che egli avrebbe dovuto esercitare il diritto recandosi personalmente presso lo studio dell'amministratore, estraendo, a proprie spese, copia della documentazione e non chiederne l'invio.

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