È sanabile l'impropria introduzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia?

Nicola Frivoli
10 Novembre 2022

Il giudicante è stato chiamato ad accertare l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta con atto di citazione, invece che con ricorso ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c.
Massima

L'errata introduzione con forma impropria dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, con atto di citazione invece che con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., necessita l'iscrizione a ruolo entro il quarantesimo giorno, in forza dell'art. 641 c.p.c., sicchè, in mancanza, il giudice di merito dovrà dichiararne l'inammissibilità, anche d'ufficio, non potendosi applicare la conversione del rito di cui all'art. 4, d.lgs. n. 150/2011.

Il caso

Con atto di citazione (art. 163 ss. c.p.c.), un conduttore si opponeva a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale competente, afferente mancato pagamento di canoni di locazione ed altri danni afferenti causati all'immobile locato.

Si costituiva l'opposto-locatore, nei termini di legge, il quale eccepivano l'infondatezza dell'assunto dell'opponente, nonché l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, poiché riteneva che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si sarebbe dovuto introdurre con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., trattandosi di materia locatizia, e non con atto di citazione, pertanto la causa andava iscritta a ruolo telematicamente nei quaranta giorni, come previsto dall'art. 641 c.p.c. e tale adempimento non era stato espletato dal detto opponente.

La causa, di natura prettamente documentale, veniva rinviata per la decisione, con pronuncia della sentenza ex art. 429 c.p.c. ed il Tribunale toscano dichiarava inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del resistente al pagamento delle spese processuali.

La questione

Si trattava di accertare e verificare, al caso posto all'attenzione del Tribunale competente, la fondatezza o meno dell'eccezione pregiudiziale di inammissibilità sollevata dall'opposto, che comunque poteva essere sollevata d'ufficio dal giudice adìto.

Tale aspetto è stato esaminato dal giudicante, il quale ha rilevato e verificato il mancato rispetto dei quaranta giorni per l'iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione da parte dell'opponente.

Pertanto, veniva dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal conduttore, con susseguente condanna al pagamento delle competenze legali in favore dell'opposto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le soluzioni giuridiche

In linea di principio, è stata ritenuta corretta l'affermazione contenuta nella pronuncia del Tribunale, in sede monocratica, secondo cui è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dall'opponente-conduttore, con vittoria di spese processuali.

Infatti, il giudice adìto ha rilevato che l'oggetto della materia del contendere fosse senza dubbio di natura locatizia, attenendo a effetti e obbligazioni derivanti da un contratto di locazione, poiché le somme ingiunte afferivano comunque al godimento del bene immobile condotto in locazione.

Se ne deduce che la nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale (in tale senso, v. Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2013, n. 8114).

Perciò, il Tribunale toscano ha rilevato che, riprendendo il radicato orientamento di legittimità, la domanda del locatore intesa ad ottenere il pagamento dei danni prodotti all'immobile locato nonché di canoni non corrisposti, pur se introdotta successivamente al rilascio dell'immobile, appartiene alla materia locatizia (Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2001, n. 10070).

Dunque, ne derivava che l'opposizione a decreto ingiuntivo che aveva per oggetto obblighi riconducibili ad un rapporto di locazione, seppur concluso, doveva essere introdotta con ricorso, secondo le previsioni di cui all'art. 447-bis c.p.c.

Posto ciò, l'adozione di forma impropria non determina ipso iure l'inammissibilità dell'opposizione, purché l'opponente provveda ad iscrivere a ruolo la causa, erroneamente introdotta con citazione, entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. Perciò, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150/2011, che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo d.lgs. n. 150/2011, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione dell'atto introduttivo (v. Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927).

Il magistrato sottolinea anche un ulteriore aspetto, ovvero che l'inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio, laddove i dati relativi siano immediatamente desumibili dagli atti, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al dies a quo, ossia alla data di notificazione del decreto, che al dies ad quem, ossia alla data della relativa opposizione (Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2011, n. 24858).

Dalle pacifiche affermazioni delle parti, nonché dalle produzioni rispettivamente depositate in sede di costituzione, è risultato che il decreto sia stato notificato via pec in una determinata data e che l'opposizione sia stata iscritta a ruolo in data successiva a quella stabilita dall'art. 641 c.p.c., circostanza, tra l'altro, immediatamente desumibile dal fascicolo telematico. Ne consegue che non emergerebbero ulteriori elementi da comportare un cambiamento della data individuata dal giudicante (dies a quo), perciò risulta, senza ombra di dubbio, che l'iscrizione a ruolo dell'opposizione sia avvenuta oltre il quarantesimo giorno, risultando tardiva, con susseguente inammissibilità dell'opposizione.

Osservazioni

Con riferimento alla fattispecie posta al vaglio del giudice adìto, si osserva che la disciplina sul mutamento del rito è contenuta nell'art. 4, d.lgs. n. 150/2011.

La disciplina del mutamento del rito dettata dalla menzionata normativa, come prevede il comma 1 della norma, opera “quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto”; il comma 3 si riferisce alle modalità procedurali per il caso in cui “la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro”, ed il comma 4 dispone che “la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto”. Detta disciplina non opera, invece, nelle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale delle controversie di lavoro (locatizie), o viceversa, restando tali fattispecie tuttora regolate dagli artt. 426 e 427 c.p.c., tanto che l'art. 2, d.lgs. n. 150/2011 stabilisce espressamente che, per le controversie assoggettate al rito del lavoro dal capo II del decreto legislativo, espressamente l'inapplicabilità, fra gli altri, degli artt. 426, 427 e 439 c.p.c..

In tal senso, è giunta alle medesime conclusioni la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2018, n. 13072), proprio in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni locatizi proposta con citazione e non secondo il rito di cui all'art. 447-bis c.p.c. - nel senso, cioè, che l'art. 4, d.lgs. n. 150/2011 disciplina esclusivamente il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto, e non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c., che rimangono le norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio (conformi, v. Cass. civ., sez. VI/III, 25 settembre 2019, n. 23909; Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2019, n. 15722).

Per completezza, va rilevato che l'omissione nel cambiamento del rito - da speciale ad ordinario, o da ordinario a speciale - non produce di per sé l'inesistenza o la nullità del processo né della relativa pronuncia (Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1448).

Infatti, perché essa assuma rilevanza invalidante occorre infatti che la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso.

Ciò in quanto l'individuazione del rito nel caso di specie non deve essere considerata fine a se stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere significativamente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali protette della controparte.

Riferimenti

Celeste, L'errore sulla forma utilizzata per proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo può costare caro ma non troppo, in Condominioelocazione.it, 7 febbraio 2022;

Lupano, Sull'introduzione del processo secondo un modello formale errato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, 121;

Bugarelli, Decreto ingiuntivo ottenuto da avvocato: opposizione con ricorso o citazione?, in Altalex.com, 2013;

Di Marzio - Di Mauro, Il processo locatizio. Dalla formazione all'esecuzione del titolo, Milano, 2011.

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