Sono leciti due diversi decreti ingiuntivi per due diverse unità immobiliari?

18 Novembre 2022

Il Tribunale di Cremona rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un condomino, affrontando la questione se costituisca illecita duplicazione dell'azione il richiedere distinti decreti per quote non versate relative a più unità di cui il condomino sia proprietario.
Massima

Non costituisce illecito frazionamento del credito (e della relativa azione) la domanda monitoria avanzata con due diversi ricorsi nei confronti dello stesso condomino che sia proprietario di distinte unità immobiliari, l'una in via esclusiva e l'altra in comunione con altro soggetto, dovendosi ritenere sussistente una connessione occasionale sotto il profilo sostanziale e, qualificandosi le obbligazioni condominiali propter rem, non sussistendo neanche una relazione unitaria fra le parti, sussistendo al contempo un interesse apprezzabile del condominio a gestire separatamente le due posizioni creditorie. Tale credito si prescrive in cinque anni decorrenti dalla approvazione del rendiconto, indipendentemente dall'anno a cui quel rendiconto si riferisce.

Il caso

Il Condominio agisce con due distinti ricorsi ex art. 63 disp. att. c.c. nei conforti di un condomino che risulta proprietario di un'unità immobiliare e comproprietario di altra, richiedendone uno per l'unità di cui è proprietario esclusivo nei suoi soli confronti e l'altro nei confronti di costui e della comproprietaria.

Con riguardo all'immobile di cui risulta proprietario esclusivo, il Tribunale - chiamato a giudicare sulla relativa opposizione - rileva che l'ingiunto tale è diventato in virtù di legato testamentario e che le somme richieste si riferiscono a somme impagate sin dall'anno 2012; tuttavia, essendo state impugnate e successivamente annullate le relative delibere, il condominio ha provveduto a nuova approvazione di quei rendiconti con delibera del 2016, e in forza di tale approvazione ha agito in via monitoria.

L'opponente ha anche fatto valere diversi vizi dei rendiconti impugnati - non rispondenza al dettato dell'art. 1130-bis c.c., mancato invio della documentazione contabile da parte dell'amministratore, tabelle millesimale difformi da quelle approvate, nullità del rendiconto che contiene il compenso dell'amministratore la cui nomina è stata dichiarata nulla - asserendo che gli stessi integravano ipotesi di nullità, rilevabile anche dal giudice dell'opposizione al decreto.

Le questioni

La prima e più interessante questione attiene alla asserita illecita duplicazione dell'azione per frazionamento del credito vantato nei confronti dell'opponente, mentre le altre che mantengono interesse sotto il profilo giuridico (il Tribunale ha ritenuto infondate anche questioni in mero fatto) attengono alla asserita prescrizione dei crediti relativi ai consuntivi del 2012 (essendo stati richiesti i decreti nel 2019), alla affermata nullità del consuntivo e alla sua rilevabilità da parte del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale respinge l'opposizione, cassando tutti i motivi di doglianza, con argomenti che - quanto alla prescrizione e alla dedotta nullità - paiono assolutamente lineari e conformi alla costante giurisprudenza, mentre con riguardo all'eccepito illecito frazionamento del credito, perviene ad una soluzione che si fonda sulla valutazione discrezionale del giudice nell'apprezzamento della situazione oggettiva e soggettiva del condomino moroso e del condominio, dando così applicazione pratica (e motivata) all'insegnamento di legittimità che trae la sua origine da Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2007 n. 23726; la Suprema Corte affermava, in tale pronuncia, che il frazionamento di un credito unitario in plurimi giudizi è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo che rende inammissibile la domanda.

Si è ancora osservato, nella giurisprudenza di merito, che il creditore che agisce in giudizio deve domandare l'adempimento di tutte le prestazioni maturate fino ad allora, derivanti dal medesimo titolo (Trib. Venezia 8 settembre 2022, n. 514, e, con particolare riguardo ai profili condominiali, Trib. Napoli 27 settembre 2012 n. 10357).

Tuttavia, il frazionamento non è stato ritenuto sempre e necessariamente illegittimo, tesi cui perviene anche la pronuncia in commento, quanto piuttosto una possibile scelta di azione del creditore: affinché tale pratica diventi illecita e dunque affinché operi il divieto di parcellizzazione processuale del credito è necessario che il creditore sia già titolare di una pluralità di diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata (App. Ancona 21 luglio 2022, n. 982) e non risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (App. Ancona 20 maggio 2022, n. 643); solo in tale ultimo caso, il frazionamento del credito non integra un abuso del processo, poiché sussiste un interesse apprezzabile della parte che ha operato in tal senso (Trib. Biella 21 gennaio 2022, n. 8; Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2021, n. 18563).

Alla luce di tali premesse, il giudice cremonese ritiene che il condominio vanti un apprezzabile interesse all'azionamento distinto delle domande, sia sotto il profilo pratico attuativo che contabile, riguardando crediti derivanti da immobili diversi, di talchè deve ritenersi sussistente un interesse a tenere distinte le due poste creditorie sia dal punto di vista contabile che anche in ragione della possibile circolazione separata della proprietà. Osserva ancora il Tribunale lombardo che, inoltre, non paiono neanche sussistere pienamente i presupposti oggettivi e soggettivi del rapporto unitario che vieta il frazionamento, poiché sono diversi i titoli costitutivi del credito (trattandosi di due diverse unità immobiliari), e che trattandosi di obbligazioni propter rem (Cass. civ., sez. II, 19 aprile 2017, n. 9920), neppure può ritenersi sussistente un rapporto unitario fra le parti, trattandosi di obblighi che in un caso gravano sull'intero proprietario e nell'altro lo investono invece come comproprietario al 50%.

Quanto alla prescrizione, il Tribunale osserva che le spese, seppur relative ad esercizi risalenti al 2012, sono state approvate con deliberazione del 2016, così che non poteva certamente dirsi decorso il termine quinquennale di prescrizione, che vede quale dies a quo il giorno in cui il diritto può essere fatto valere: dies a quo che non può che coincidere con la delibera di approvazione del rendiconto, posto che ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere richiesto solo sulla scorta dello stato di ripartizione ritualmente approvato, mentre potrebbe essere ottenuto decreto non provvisoriamente esecutivo producendo il solo rendiconto, che deve comunque vedere approvazione assembleare (Cass. civ., sez. II, 28 aprile 2017, n. 10621).

Ancor più lineare appare la soluzione adottata dal giudice in relazione ai numerosi vizi sollevati dall'opponente, laddove osserva che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può conoscere unicamente delle ragioni di nullità dedotte in ordine ai deliberati, secondo il recete dictum di Cass. civ., sez. un., 6 giugno 2022, n. 18069 (salvo che quelle di annullabilità non siano tempestivamente dedotte): tutti i vizi dedotti - laddove non si rivelano talmente generici da risultare incomprensibili - vanno ricondotti al profilo dell'annullabilità (in linea con le sezioni unite richiamate e con la più risalente Cass. civ., sez. un. 14 aprile 2008, n. 9839) e pertanto, escluso che si trattasse di delibere per le quale non fosse ancora decorso il termine di cui all'art. 1137 c.c., non potevano essere oggetto di disamina in quella sede.

Osservazioni

La pronuncia appare interessante laddove ravvisa la sussistenza di ragioni pratiche ritenute meritevoli di tutela che consentono al condominio l'azionamento distinto dei due diversi crediti, ragioni contabili e operative (quale la possibile diversa circolazione dei due beni) alle quali potrebbero ragionevolmente associarsene anche altre, legate all'eventuale esecuzione forzata che dovesse essere promossa sui due immobili in ragione di due titoli autonomi, tenuto anche conto della diversa titolarità nell'uno e nell'altro bene. Il ragionamento del giudice lombardo convince meno ove tende ad escludere unitarietà di rapporto in ragione della titolarità frazionata in uno dei due beni o quando sottolinea che i titoli costitutivi di cui al rapporto tra l'opponente e il Condominio sono diversi, trattandosi della proprietà dei due diversi appartamenti.

Tale ultimo rilievo appare condivisibile sotto il profilo meramente teorico, poiché trattandosi - come pare - di spese ordinarie, l'obbligazione sorge in funzione della titolarità del bene e la delibera di approvazione ha valore meramente dichiarativo (a differenza delle spese straordinarie, ove la delibera di approvazione ha valore costitutivo della relativa obbligazione, Cass. civ., sez. VI/II, 24 settembre 2020, n. 20003).

Tuttavia, il condomino titolare di più unità immobiliari nello stesso condominio rilava come una singola testa, anche in sede di votazione ex art. 1136 c.c., seppur con un peso millesimale correlato alle sue diverse proprietà ubicate dell'edificio, e appare allora non così scontato che le sue obbligazioni possano ritenersi riferibili a rapporti diversi e non connotati da unitarietà soggettiva.

Guida all'approfondimento

Terzago, Il condominio negli edifici. Trattato teorico-pratico, a cura di P. Terzago e A. Celeste, Milano, 2022;

Scarpa, Le spese, in Il nuovo condominio, AA.VV. a cura di Triola, Torino, 2017;

Celeste - Scarpa, Il condominio negli edifici, Milano, 2017;

De Tilla, Codice del nuovo condominio commentato, Padova, 2016;

Corona, Le obbligazioni dei condomini, per farla finita con la solidarietà, Milano, 2014;

Triola, La riforma del condominio tra novità ed occasioni mancate, Milano, 2014;

Celeste - Scarpa, Il regolamento, le tabelle e le spese, Milano, 2014;

Caruso, Il condominio, a cura di Bianca, Milano, 2007;

Corona, Proprietà e maggioranza nel condominio di edifici, Torino, 2001;

Colonna, Sulla natura delle obbligazioni in condominio, in Foro it., 1997, I, 872.

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