Notifica del ricorso con reclamo attraverso operatore postale privato: decorrenza del perfezionamento

Francesco Brandi
24 Novembre 2022

La Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente affermando che in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124/2017, non è fidefacente quando abbia ad oggetto atti giudiziari.
Massima

In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011, e quella portata dalla Legge n. 124/2017, non è fidefacente quando abbia ad oggetto atti giudiziari, tra quali sono compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, pure nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, producano anche gli effetti di un reclamo e possano contenere una proposta di mediazione, non venendo per ciò meno la loro natura giurisdizionale.

Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 29343 del 7 ottobre 2022, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.

Inoltre, non rientrano tra le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione definibili ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, legge n. 130/2022 quelle nelle quali sia stato dichiarato inammissibile (segnatamente per tardività) il ricorso introduttivo del contribuente e sia stato rigettato l'appello dello stesso contribuente contro tale statuizione, risultando pertanto l'Agenzia delle Entrate integralmente vittoriosa in ambedue i gradi di merito.

Il caso

La vicenda riguardava un avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2008, notificato al contribuente il 27 agosto 2012, seguito da istanza di accertamento con adesione del 13 novembre 2012, non accolta, per cui lo stesso contribuente aveva notificato, a mezzo raccomandata spedita tramite posta privata il 12 febbraio 2013, istanza di mediazione e contestuale ricorso ai sensi dell'dell'art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Sia la CTP che la CTR dichiaravano il ricorso inammissibile in quanto tardivo.

In particolare la CTR rilevava che l'istanza di mediazione - che a norma del citato art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, in caso di esito negativo, vale come ricorso giurisdizionale, idoneo a introdurre la fase contenziosa giurisdizionale, se tempestivamente notificato – era stata notificata a mezzo raccomandata spedita tramite operatore di posta privato, per cui era priva di fidefacienza quanto alla data della sua spedizione. Pertanto il suo perfezionamento poteva ritenersi dimostrato soltanto alla data di consegna dell'atto all'Amministrazione destinataria, per effetto della relativa sottoscrizione sulla ricevuta, e quindi al 12 febbraio 2013, dunque oltre il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto impositivo, computato tenendo conto della data di notifica di quest'ultimo.

Col proprio ricorso in Cassazione il contribuente, denunciando violazione di legge, affermava che il ricorso non sarebbe stato tardivo, in quanto, ai fini della verifica della tempestività, avrebbe dovuto considerarsi la data della spedizione della relativa raccomandata, a nulla rilevando la natura privata dell' operatore postale tramite il quale è avvenuta la spedizione.

La questione

La questione fondamentale trattata dalla pronuncia in commento riguarda gli effetti delle notifiche degli atti processuali tributari da parte di operatori postali privati prima della liberalizzazione attuata con l. 124/2017.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente affermando che in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata dalla l. n. 124/2017, non è fidefacente quando abbia ad oggetto atti giudiziari, tra quali sono compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, pure nel caso in cui, ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, producano anche gli effetti di un reclamo e possano contenere una proposta di mediazione, non venendo per ciò meno la loro natura giurisdizionale.

La circostanza che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso del contribuente produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, non esclude, al fine della disciplina della notifica, che esso debba considerarsi comunque un atto giudiziario, atteso che, in caso di esito negativo del reclamo e della mediazione, lo stesso atto vale come ricorso giurisdizionale, se tempestivamente notificato.

Pertanto, anche al ricorso di cui all'art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, devono applicarsi i principi, appena esposti, che regolano la notificazione degli atti giudiziari.

Osservazioni

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 299 del 2020 sono intervenute sulla vicenda relativa alle conseguenze della notifica da parte di un operatore provato: secondo il massimo consesso di legittimità, è nulla e non inesistente la notifica dell'atto giudiziario eseguita con la raccomandata di un operatore privato prima della legge 124/17, che ha liberalizzato il settore: la controparte che si costituisce nella causa, dunque, sana il vizio per raggiungimento dello scopo. E ciò perché l'Italia si è adeguata in ritardo alla direttiva europea 2008/6/Ce: la spedizione effettuata da un'azienda diversa da Poste italiane non può ritenersi estranea al sistema anche prima del 2017. Ad ogni modo non può rilevare la sanatoria per raggiungimento dello scopo quando l'atto sia pervenuto al destinatario oltre il termine di decadenza dell'impugnazione: ciò in quanto la mancanza di titolo abilitativo priva l'operatore di poteri certificativi in ordine alla data di consegna ad esso del ricorso da parte del contribuente.

Con l'ordinanza interlocutoria 10276 dello scorso 12 aprile la Cassazione aveva rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite che avrebbero dovuto stabilire se la notifica a mezzo raccomandata del ricorso introduttivo tramite operatore postale privato anziché Poste italiane, dovesse ritenersi inesistente o semplicemente nulla, con le ripercussioni in ordine alla sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..

Nel caso di specie l'Agenzia delle entrate denunciava violazione di legge (artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. 546/1992) in quanto la CTR aveva rigettato la propria eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo dei contribuenti in quanto notificato con operatore postale privato. Secondo l'Agenzia la notifica doveva ritenersi inesistente: di conseguenza la sua costituzione in giudizio non poteva aver sanato l'inammissibilità dello stesso che, tra l'altro, era ad essa pervenuto quando il termine perentorio di 60 giorni previsto per l'impugnazione era ormai scaduto.

Le Sezioni Unite propendono per la tesi della nullità (contra Cass. 21884/2018): del resto il fatto che l'Italia si sia adeguata del tutto alle norme Ue soltanto nel 2017 non permette di ritenere giuridicamente inesistenti le precedenti notifiche di atti giudiziari effettuate dagli operatori privati; almeno in astratto la possibilità esisteva, il che rende riconoscibile anche sotto il profilo soggettivo l'operatore. In altri termini non c'è quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notificazione che ne caratterizza l'inesistenza come precisato da SS.UU. 14916/2016 e 17533/2018).

L'operatore privato, tuttavia, recapita la raccomandata con il ricorso in CTP senza averne il titolo abilitativo, che implica obblighi oltre che diritti: l'azienda che spedisce alle Entrate il ricorso introduttivo del giudizio non quindi ha il potere di certificare la data in cui il plico le è stato consegnato dal contribuente mancando della licenza individuale e quindi delle prerogative inerenti ai pubblici poteri.

Né l'Agenzia destinataria ha facoltà di controllarla per poter svolgere contestazioni. Il tutto mentre la notifica degli atti processuali impone che vi sia la certezza legale.

Del resto anche secondo una parte della giurisprudenza vigente l'unico effetto che ne deriverebbe è l'impossibilità di ottenere l'effetto anticipatorio della notifica attraverso la consegna del plico al corriere privato. Infatti le attestazioni provenienti dall'operatore postale privato “non sono idonee a certificare l'effettiva data di consegna del plico per la conseguente spedizione e, quindi, per accertare il rispetto del termine entro cui è possibile proporre ricorso”: di conseguenza la data di spedizione non è assistita da fede privilegiata e il gravame è inammissibile laddove l'atto pervenga al destinatario a termine d'impugnazione scaduto. Ciò in quanto l'operatore di posta privata non riveste, a differenza del fornitore del servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, per cui gli atti da lui redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (cfr. Cass. 2035/2014)

Secondo tale orientamento in materia processuale va tenuto fermo il principio per il quale “la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che… (la legge) ricollega alla nozione di invii raccomandati” (cfr Cassazione, 26704/2014) e, ove eseguita nei confronti dell'ufficio finanziario o dell'ente locale parti del giudizio tributario, “la notifica a mezzo posta privata è equiparabile alla consegna diretta … (e) si considera eseguita non nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione, equiparandosi la società privata ad un incaricato alla notifica dell'atto” (cfr Cassazione, 2922/2015).

All'impossibile ricostruzione del momento di consegna del ricorso all'operatore privato, si aggiunge il sicuro pervenimento dell'atto al destinatario quando il termine di decadenza dell'impugnazione era ormai spirato. Di conseguenza non può operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente.

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