Risoluzione del contratto di leasing: la soggettività passiva ritorna a gravare sul locatario anche se l'immobile non è stato restituito

30 Novembre 2022

Per i Supremi Giudici ai fini della soggettività passiva IMU è prevalente l'aspetto formale rispetto a quello sostanziale riconducibile alla riconsegna effettiva dell'immobile oggetto della locazione.
Massima

Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva IMU ritorna a gravare sulla società di leasing in qualità di locatore anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

È quanto ha disposto la Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 33534 depositata il 15 novembre scorso.

L'orientamento palesato dai Supremi giudici nel caso di specie trova la sua ratio in considerazione del fatto che gli stessi hanno ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna materiale dell'immobile oggetto della locazione finanziaria bensì la cessazione formale del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata da parte dell'utilizzatore.

In altre parole, hanno ritenuto prevalente ai fini della soggettività passiva IMU l'aspetto formale rispetto a quello sostanziale riconducibile alla riconsegna effettiva dell'immobile oggetto della locazione.

Il caso

Nel caso di specie la vicenda prende avvio da un'impugnazione da parte di Intesa San Paolo Spa di un avviso di accertamento IMU riferito all'anno d'imposta 2014 emesso e notificato da un comune impositore e riferito ad una locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile di proprietà dell'ente locale.

La questione

La questione impositiva posta al vaglio dei giudici di legittimità vedeva la parte ricorrente eccepire la mancata soggettività passiva IMU riferita all'immobile in oggetto poiché nonostante la sopravvenuta risoluzione del contratto di leasing, l'immobile era comunque rimasto nella disponibilità materiale della società locataria anche dopo la risoluzione del contratto nel quale rientrava anche l'anno d'imposta 2014 oggetto dell'accertamento IMU.

A seguito dell'udienza di trattazione, il giudice tributario di pime cure, rigettava il ricorso introduttivo della società ritenendo fondata la pretesa impositiva IMU del Comune resistente. La società soccombente nel giudizio di primo grado adiva la CGT di secondo grado che riformava il giudicato di prime cure, ritenendo che, ai sensi del d.lgs. n. 23/2011 il soggetto passivo IMU per gli immobili concessi in locazione deve ritenersi il locatario con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso; ovvero, fino alla data dell'effettiva riconsegna dell'immobile da parte dell'utilizzatore. Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso in sede di legittimità il Comune impositore, eccependo un unico motivo di doglianza; ossia, la violazione e/o falsa applicazione dell'art.8 e art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 ritenendo che la soggettività passiva IMU non poteva essere subordinata alla riconsegna effettiva dell'immobile da parte dell'utilizzatore, bensì alla cessazione del vincolo contrattuale.

La soluzione giuridica

Ai Giudici di legittimità il compito di individuare la soggettività passiva IMU riferita ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nel caso in cui sopravviene la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per inadempienza dell'utilizzatore, a cui non ha fatto seguito l'immediata restituzione dell'immobile locato.

In altre parole, la questio su cui si è dovuta pronunciare la Suprema Corte nell'Ordinanza in commento è quella di capire se nel periodo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione materiale del bene locato, la soggettività passiva IMU grava sul locatore che giuridicamente possiede l'immobile, oppure, sull'utilizzatore che materialmente lo dispone, almeno fino alla data della efefttiva riconsegna.

In concomitanza dell'Ordinanza di cui si tratta, i giudici di Palazzaccio hanno fatto espresso richiamo alla normativa di riferimento ed in particolare, all'

art. 9 del d.lgs. n. 23/2011

il quale richiama espressamente tutti i soggetti su cui grava la soggettività passiva IMU. In particolare, la previsione normativa sopra reichiamata, nella sua ultima parte, dispone testualmente: “per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto”.

Tanto rilevato, la stessa Corte di Cassazione in più di una pronuncia ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 individuando nel locatario il soggetto passivo IMU, in caso di locazione finanziaria, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata del negozio giuridico stesso; ne deriva che, in caso di risoluzione anticipata del leasing, a cui però non ha fatto seguito la restituzione effettiva dell'immobile locato, il locatore, ossia, la società di leasing ritorna ad essere soggetto passivo IMU indipendentemente dall'avvenuta consegna materiale ed effettiva dell'immobile da parte dell'utilizzatore-locatario.

Osservazioni

L'orientamento palesato dai giudici di Cassazione ha confermato, nella vicenda in esame, quanto già espresso nelle pronunce precedenti, ritenendo, la Suprema Corte, rilevante, ai fini dell'imposizione locale, non già la consegna materiale ed effettiva dell'immobile locato e, quindi, la deternzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza del vincolo contrattuale che legittima giuridicamente la detenzione qualificata da parte dell'utilizzatore.

In considerazione di ciò, con riferimento alla questione impositiva di cui si tratta, i giudici di Palazzaccio hanno riformato la sentenza di appello ritenendo che il collegio tributario di seconde cure non abbia fatto buon governo sia della previsione normativa di cui al più volte richiamato art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 sia dell'orientamento giurisprudenziale prevalente assunto dalla stessa Corte sulla questione in esame.

Ne è derivato che, la Suprema Corte nell'Ordinanza in commento ha ritenuto prevalente l'aspetto formale (ossia, la sopravvenuta risoluzione del contratto di leasing) rispetto a quello fattuale (ossia, effettiva riconsegna materiale dell'immobile locato).

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