Al giudice tributario le controversie sul canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria

16 Dicembre 2022

Con la sentenza n. 178 del 26 settembre 2022 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia ha affermato che il canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria ha natura tributaria e quindi viene attratto nella giurisdizione speciale tributaria, posto che sostituisce l'imposta sulla pubblicità mantenendo gli stessi presupposti imponibili, gli stessi soggetti passivi d'imposta e lo stesso Ente, titolare del potere impositivo.
Massima

Il canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria ha natura tributaria posto che sostituisce l'imposta sulla pubblicità mantenendo gli stessi presupposti imponibili, gli stessi soggetti passivi d'imposta e lo stesso Ente, titolare del potere impositivo. Ne consegue la piena competenza del giudice tributario a dirimerne le relative controversie.

Il caso

Una società ricorreva, nei confronti di un Comune e del Concessionario incaricato per il “…servizio di gestione, accertamento e riscossione comunale del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni…”, avverso un avviso di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni in virtù dell'omesso versamento del canone unico patrimoniale per l'annualità 2021.

In particolare, secondo il Concessionario la ricorrente aveva omesso di versare il suddetto canone in ordine ad un impianto pubblicitario.

La ricorrente eccepiva che, dopo l'abrogazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, disciplinata dal D.Lgs. n. 507/93, nessuna normativa avrebbe attribuito al Comune la riscossione del c.d. “Canone Patrimoniale”; nel merito, poi, evidenziava come l'impianto pubblicitario in questione risultava collocato in una strada provinciale e non comunale come provava la relativa autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

La questione

Il Concessionario si costituiva in giudizio deducendo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore di quello ordinario essendo da qualificare il Canone Patrimoniale come entrata non tributaria. Sul punto la ricorrente produceva memoria con cui prendeva atto della recente giurisprudenza formatasi in materia.

Il TAR Piemonte, ad esempio, con la sentenza n. 553 del 9 giugno 2022, ha affermato che il canone unico patrimoniale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anche se per il recupero della relativa entrata gli enti locali devono avvalersi dell'accertamento esecutivo, come per i tributi locali. I giudici amministrativi precisavano che la loro giurisdizione in relazione al nuovo canone sussiste solo qualora ne venga impugnato il correlato regolamento (cfr. anche TAR Emilia Romagna, sentenza 234 del 2 marzo 2022).

La soluzione giuridica

La Corte di Giustizia Tributaria si sofferma, in particolare, sui commi dal n. 816 al n. 828 della legge n. 160/2019 (cd legge di bilancio 2020), i quali regolamentano il canone per l'esposizione pubblicitaria.

La lettera della norma stabilisce che detto canone sia istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e sostituisce l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale in cui devono essere indicati:

  • a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
  • b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
  • c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
  • d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
  • e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
  • f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle già disciplinate dalla legge istitutiva;
  • g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  • h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato

I giudici emiliano-romagnoli affermano a chiare lettere come da una semplice lettura dei soprarichiamati commi della norma istitutiva sia palese che il canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria abbia natura tributaria (*) e quindi attratto nella giurisdizione speciale tributaria), posto che sostituisce l'imposta sulla pubblicità mantenendo gli stessi presupposti imponibili, gli stessi soggetti passivi d'imposta e lo stesso Ente, titolare del potere impositivo.

Il riparto di giurisdizione prima del canone patrimoniale unico

Giova ricordare che relativamente alle controversie inerenti la debenza del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008 la Corte Costituzionale aveva ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 546/1992 (nel testo modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera b) del decreto legge 203/2005), sollevata in riferimento all'articolo 102, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui devolveva tali controversie alla cognizione del giudice speciale tributario, in luogo del giudice ordinario. Secondo, poi, costante giurisprudenza di legittimità (inter alias, Cass. Ss.Uu. sent. 21950/2015) «le controversie relative ai canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l'obbligo di pagamento di un canone per l'utilizzazione del suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa».

Per quanto concerne, invece, le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni la giurisdizione tributaria era (è) esplicitamente individuata dal legislatore (art. 2, comma 2, del d.lgs. 546/1992).

(*) si veda anche “Dubbi di legittimità costituzionale sull'attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie di diniego del contributo COVID-19 pubblicato su “il Tributario” dell'8 novembre 2021.

Osservazioni

Il canone patrimoniale (unico) di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in vigore dal 1° gennaio 2021, ha sostituito una serie di tasse e canoni da versare agli enti locali, tra cui anche TOSAP e COSAP. Non avendo il Legislatore previsto esplicitamente la giurisdizione speciale o ordinaria avverso le relative controversie, si dovrebbe fare riferimento ai precetti già codificati ovvero ai principi già elaborati dalla giurisprudenza prima della sua introduzione.

Pertanto, a parere di chi scrive, la pronuncia della Corte di Giustizia in commento è da condividersi essendo in linea con precetti e principi già presenti e/o elaborati prima dell'introduzione del nuovo canone unico patrimoniale.

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