In «fuorigioco» l'avviso di accertamento per indeterminatezza del metodo di accertamento utilizzato

29 Dicembre 2022

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 4661 del 24 novembre 2022 ha confermato l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora il metodo di accertamento utilizzato sia indeterminato.
Massima

L'esatta individuazione nell'atto impositivo dell'ipotesi che giustifica il ricorso al metodo induttivo non risulta indifferente ai fini del diritto di difesa del contribuente che deve poter conoscere con certezza quali siano le ragioni che soprassiedono all'accertamento del maggior reddito a lui imputato.

Il caso

Un imprenditore si opponeva ad un avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, d.P.R.600/1973, l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito imponibile di impresa, il valore della produzione e il volume di affari per l'anno d'imposta 2015.

In particolare, l'Ufficio aveva ritenuto che la tipologia dell'azienda, nonché le sue dimensioni e caratteristiche come rilevate dalle scritture contabili, mal si conciliassero con la bassa redditività della stessa rispetto ai costi sostenuti e, considerate le risposte fornite al questionario, aveva ritenuto, sulla base di parametri di normalità inerenti il settore commerciale di appartenenza e di logica economico-aziendale, non attendibile il risultato economico d'esercizio dichiarato procedendo alla sua rideterminazione con metodo analitico-induttivo ai sensi dell'anzidetta norma.

La questione

Fra i vari motivi di impugnazioni, il ricorrente eccepiva un vizio di motivazione dell'atto impositivo impugnato per indeterminatezza del metodo induttivo utilizzato essendosi l'Ufficio limitato a citate solo il comma 3 dell'anzidetta norma (che a sua volta rimanda ai commi precedenti) senza indicare in base a quali delle ipotesi contemplate dalla stessa fosse stato rideterminato il reddito d'impresa. I giudici di prime cure concludevano per l'accoglimento del ricorso evidenziando come nell'atto impugnato non fossero indicate eventuali incompletezze, inesattezze o irregolarità nelle scritture contabili o nelle dichiarazioni dei redditi né si faceva riferimento a irregolarità nella risposta al questionario o ad ulteriori omissioni o irregolarità di altro tipo (neanche riferibili agli Studi di Settore) ma esclusivamente ad una generica non rispondenza a parametri di normalità inerenti il settore commerciale di appartenenza e di logica economico-aziendale.

Pertanto, l'allora Commissione tributaria provinciale affermava la nullità dell'avviso di accertamento opposto in quanto i criteri utilizzati dall'Amministrazione non risultavano ancorati ad elementi presuntivi tali da consentire la rettifica operata, risultando l'avviso di accertamento diversamente basato su motivazioni insufficienti e su presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza. L'Ufficio proponeva appello lamentando la violazione e falsa applicazione da parte dei primi giudici della norma in quanto la metodologia adottata doveva, al contrario, ritenersi legittima alla luce anche delle numerose pronunce giurisprudenziali che la consentono, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, laddove la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto configgente con il criterio della ragionevolezza.

La soluzione giuridica

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, nel confermare la sentenza di primo grado, aggiunge ulteriori argomentazioni.

In punto di diritto, la Corte sottolineava che l'Ufficio nell'affermare di avvalersi di quanto disposto dal terzo comma della disposizione di legge scrutinata (norma di mero rimando ai commi precedenti per la loro applicabilità ai redditi delle imprese minori) aveva omesso di indicare se la rideterminazione induttiva del reddito d'impresa del ricorrente fosse stata operata in virtù della ricorrenza delle ipotesi contemplate dal primo piuttosto che dal secondo comma (ovvero tra il metodo cd analitico-extracontabile o induttivo puro).

Il discrimine tra i tuoi metodi deriva dalla parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.

«L'esatta individuazione nell'atto, chiosa il Collegio, che giustifica il ricorso al metodo induttivo (prescelto) non risulta indifferente ai fini del diritto di difesa del contribuente che deve poter conoscere con certezza quali siano le ragioni che soprassiedono all'accertamento del maggior reddito a lui imputato».

Osservazioni

In altri termini, chiariscono gli interpreti, anche se nel caso di specie erano espressamente indicate le presunzioni cui era ricorso l'Ufficio per affermare l'inattendibilità di quanto emergeva dalla contabilità del contribuente, risultava comunque del tutto assente l'indicazione delle ragioni per cui quelle presunzioni avrebbero dovuto avere il carattere della gravità, precisione e concordanza in presenza di dati assenti o documentali che le smentivano, pure forniti dal contribuente in sede di risposta al questionario.

Nel merito, la Corte ha in particolare evidenziato come si potesse dedurre che la presunzione afferente le ore lavorative costituisse un mero enunciato:

  • non veniva, infatti, riferito nell'atto se il dato assunto fosse o meno scaturito dall'analisi di dati rilevati dalla contabilità o di come fosse stato determinato;
  • la presunzione afferente il diritto fisso di uscita pari a 30 euro era stato introdotto sulla base di una prassi commerciale ma non riferibile, quantomeno per la maggior parte dei casi, all'azienda in questione ove il contratto con il maggior cliente lo escludeva (come documentalmente provato dal contribuente);
  • l'abbattimento a forfait del 10% relativo ai tempi di inattività dei due dipendenti era da ritenersi illogico visto che si sostanziava, per una giornata lavorativa di 8 ore, in meno di un'ora al giorno;
  • la presunzione circa la percentuale di ricarico sulle materie prime utilizzate, peraltro ricavata da dati di prassi, con riferimento alla scontistica dava atto che la stessa non era presente in tutte le fatture d'acquisto e non, quindi, dall'analisi di confronto fra le fatture di acquisto e quelle di vendita (metodo quest'ultimo più aderente alla realtà dell'azienda esaminata).

Tutti elementi che, secondo la Corte, hanno condotto a ritenere che le presunzioni addotte dall'Ufficio, per come motivate nell'atto d'accertamento, non presentassero quei caratteri di precisione, gravità e concordanza tali da giustificare nel merito l'operato accertamento fiscale.

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