È competente il giudice ordinario per il maggior danno da ritardato rimborso IVA o credito d'imposta
10 Gennaio 2023
Massima
Secondo la Suprema Corte non può dirsi mai sorta “a monte” una controversia con l'A.F. su una questione riservata alla giurisdizione tributaria ex art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 tale che, potesse giustificare l'attrazione di tale azione giudiziale innanzi al giudice tributario, avente ad oggetto una questione evidentemente “accessoria” che nello specifico ha ad oggetto solo il maggior danno subito dal contribuente a causa del ritardato adempimento da parte dell'uffico del rimborso tributario dovuto. In altre parole, secondo le SS. UU. mancando una contestazione specifica avente ad oggetto il rapporto tributario principale con l'ufficio impositore, non può ipotizzarsi alcun collegamento tra tale rapporto e la domanda di maggior danno che determina per la prima volta l'insorgenza di una lite tra fisco e contribuente. Ne deriva, la mancata applicazione al caso di specie dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 a cui è strettamente ancorata la giurisdizione tributaria. Il caso
Il caso portato davanti alle Sezioni Unite atteneva il riparto tra giurisdizioni (quella tributaria e quella ordinaria) rispetto alla domanda di risarcimento riferita al maggior danno avanzata dalla soocietà nei confronti dell'A.F. che ha spontaneamente assolto all'obbligo di rimborso IVA. Il Tribunale di Roma, previo accoglimento parziale della domanda giudiziale proposta da una società di capitali (SRL), condannava l'AdE al risarcimento del danno dovuto al ritardo causato dall'intempestivo rimborso IVA riferito ai periodi d'imposta 2010 - 2011, e, in considerazione del quale la SRL ricorrente aveva stimato un maggior danno pari a euro 1.930.812,78. In particolare il giudice di prime cure riteneva provato dalla SRL il maggior danno patito rispetto agli interessi riconosciuti dall'ufficio impositore, in relazione alla differenza tra l'importo degli interessi accreditati dallo Stato e quello degli interessi passivi producibili sulla sorte capitale versati in banca dal contribuente creditore.
L'AdE attivava apposito giudizio in sede di gravame; la Corte di Appello di Roma, accoglieva le doglianze mosse dall'ufficio impositore, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di maggior danno da svalutazione monetaria collegata alla ritardata restituzione dell'IVA pagata in eccedenza dalla SRL.Il Giudice di appello riteneva competente a dirimere la controversia in questione il giudice tributario, essendo allo stesso devolute le controversie relative a tutti gli accessori riferiti ai tributi. La SRL nei termini di legge proponeva ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo di doglianza: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992. All'udienza del 06/12/2022 il Procuratore Generale depositava le concusioni del caso, chiedendo altresì alle Sezioni Unite di affermare la giurisdizione del giudice ordinario. La questione
Oggetto della questione posta al vaglio delle SS.UU. della Suprema Corte è il maggior danno patito da una SRL rivendicato attraverso una specifica pretesa azionata nei confronti dell'AdE riconducibile (il maggior danno) all'intempestivo rimborso IVA per eccedenze di imposta detraibili riferiti agli anni 2010 e 2011 che, nel caso di specie, l'A.F ha versato spontaneamente ma con ingiustificato ritardo rispetto al termine di cui aglli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633/1972, liquidando in favore del contribuente anche gli interessi legali.
A seguito del versamento da parte dell'ufficio la SRL attivava apposita azione giudiziale ex art. 1224, comma 2 c.c. innanzi al giudice ordinario in ordine al maggior danno non corrisposto dall'A.F, per avere dovuto la società di capitali sostenere ingenti costi nell'attivazione di una linea di credito resasi necessaria a causa del protrarsi del ritardo nel versamento IVA dovuto da parte dell'A.F. La soluzione giuridica
Con espresso riferimento alla giurisdizione tributaria l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 attribuisce al giudice tributario non soltanto questioni afferenti al rapporto tributario bensì anche la richiesta di corresponsione degli interessi su credito da rimborso del contribuente i quali avendo natura accessoria rispetto all'obbligazione tributaria, seguono inevitabilmente le vicende inerenti al tributo in contestazione. Tuttavia, non è questa la casistica di specie posta all'attenzione dei giudici di Cassazione a Sezioni Unite.
In particolare, per quello che riguarda il maggior danno derivante da svalutazione monetaria, la giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite si è già espressa in favore della giurisdizione ordinaria, ritenendo la controversia in questione di natura risarcitoria, non potendo disattendere il carattere dell'obbligazione di valore della stessa. Secondo quanto disposto dalle Sezioni Unite nella pronuncia in commento, non può essere ignorato il fatto che l'A.F. abbia proceduto spontaneamente al rimborso IVA richiesto dal contribuente il quale ha evidenziato e dimostrato per tabulas il maggior danno patito dalla SRL a causa del ritardo con cui l'A.F. ha ottemperato al rimborso IVA per le annualità 2010 – 2011.
Pertanto, nel caso di specie, secondo gli Ermellini non è ravvisabile alcuna controversia tra l'A.F ed il contribuente che possa giustificare in qualche modo l'attrazione della questione innanzi al giudice tributario in osservanza a quanto previsto dal richiamato art. 2 del d.lgs. n. 546/1992.
In altre parole, mancando una contestazione sul rapporto principale direttamente riconducibile all'obbligazione tributaria, non è possibile ipotizzare alcun collegamento tra tale rapporto e la domanda sul maggior danno richiesto dalla SRL ex art. 1224, comma 2 che, nella casistica in esame, non può essere considerata accessoria rispetto ad un contenzioso che “non esiste” in quanto l'A.F. ha effettuato spontaneamente il versamento IVA 2010- 2011.
Osservazioni
Alla luce di tali considerazioni le Sezioni Unite della Suprema Corte in occasione della Sentenza n. 37445 del 21 dicembre 2022 hanno affermato che la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto e che l'attribuzione al giudice tributario di controversie non aventi natura tributaria implica la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali (Cass. SS.UU. sen. 20323/2012).
Tanto rilevato in sede di legittimità, i giudici di Palazzaccio hanno accolto il ricorso della SRL declinando la pronuncia della Corte di Appello di Roma che non si è allineata ai principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati. |