Il tema oggetto della presente sentenza verte sull'art. 1 comma 349 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
La Corte di Cassazione, motivando l'ordinanza, ha riportato l'intero testo normativo nel quale si può leggere: “I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a: b) acquisire e trasmettere entro 60 giorni dalla fine dei lavori … all'ENEA … la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica.
1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti: b) a trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it.”.
La Suprema Corte, dopo aver citato il testo della normativa, viene a concludere che la stessa stabilisce chiaramente che l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA, entro un termine specifico, costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.
A giudizio dei giudici risulta evidente come la norma si ponga un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell'agevolazione, evitando così il sorgere di frodi e permettendo all'organo deputato allo svolgimento dei controlli un termine congruo per l'adempimento di tale funzione. Nello specifico, i controllori sono tenuti a verificare, sulla base dei dati comunicati dal contribuente, se gli interventi sono stati direttamente finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente, tramite un apposito risparmio energetico e/o producendo energia “pulita” e, in caso di risposta affermativa, risultino essere meritevoli di vantaggi fiscali, astrattamente in deroga al principio di capacità contributiva.
La Cassazione, inoltre, ha confermato la piena conformità della normativa suddetta ai principi costituzionali. Infatti, l'obbligo di comunicazione preventiva all'ENEA e la conseguente causa ostativa alla concessione della detrazione nel caso in cui tale comunicazione venga omessa, è conforme a quanto prevede la Costituzione. Questa considerazione è tanto più fondata ora, dopo la modifica costituzionale, avvenuta con legge costituzionale n. 1 del 2022, volta a riconoscere il cd. “diritto fondamentale all'ambiente”, considerato come “entità organica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto.”
È solo il caso di segnalare, infine una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che, sebbene riguardasse un altro tipo di detrazione rispetto a quella in oggetto, ma per la quale, tuttavia, in alcuni casi, è richiesta la comunicazione all'ENEA, aveva espresso un parere degno di nota in questa sede.
Con la risoluzione n. 46/2019, infatti, in merito alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati al risparmio energetico - detraibili ai sensi dell'art. 16-bis TUIR - l'Agenzia delle Entrate si era espressa nella seguente maniera: “Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l'eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l'avviso che la trasmissione all'ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell'art. 16 del decreto legge n. 63/2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”.