“Ecobonus” e comunicazione ENEA
17 Gennaio 2023
Massima
La normativa fiscale disciplinante l'agevolazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica – art. 1, comma 349, L. 296/2006 – elenca espressamente l'obbligo della comunicazione all'ENEA, il cui mancato rispetto comporta causa ostativa alla concessione dell'agevolazione stessa. Quando disciplinato dalla norma in oggetto è conforme al dettato costituzionale italiano. Questo è quanto chiarito recentemente dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 34151/2022. Il caso
Il contribuente aveva provveduto ad installare dei pannelli solari sul tetto della propria abitazione. Aveva adempiuto a tutte le regole urbanistiche e fiscali previste dalla normativa ma, purtroppo, aveva trasmesso all'ENEA la documentazione richiesta dalla legge in ritardo rispetto ai termini previsti. L'amministrazione finanziaria contestava tale ritardo e, sulla base dello stesso, riteneva non detraibile l'intervento suddetto, richiamando a tassazione le maggiori imposte riguardanti gli anni nei quali il contribuente aveva indicato la detrazione per risparmio energetico nella propria dichiarazione dei redditi.
La controversia veniva portata di fronte ai giudici di merito competenti e la Commissioni Tributaria regionale chiamata a decidere, accoglieva le istanze del contribuente. In particolare i giudici avevano ritenuto la comunicazione ENEA come un semplice adempimento di natura “ricognitiva” e non, invece, di “controllo”. Inoltre, veniva evidenziato come nulla fosse previsto riguardo la decadenza dell'agevolazione fiscale a seguito dell'omessa comunicazione ENEA, o del suo eventuale ritardato invio. La Suprema Corte è stata chiamata a esprimersi a riguardo, decidendo con ordinanza n. 34151/2022, cassando la sentenza impugnata rinviandola al giudice competente in diversa composizione. La questione
I fatti alla base della controversia oggetto del presente approfondimento riguardano un intervento edile per il quale era stato richiesto, ed usufruito, il cd. “Ecobonus”, ossia la detrazione per interventi di riqualificazione energetica ex art. 1 L. 296/2006, commi 344 e ss.. Le soluzioni giuridiche
Il tema oggetto della presente sentenza verte sull'art. 1 comma 349 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
La Corte di Cassazione, motivando l'ordinanza, ha riportato l'intero testo normativo nel quale si può leggere: “I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a: b) acquisire e trasmettere entro 60 giorni dalla fine dei lavori … all'ENEA … la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica. 1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti: b) a trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it.”.
La Suprema Corte, dopo aver citato il testo della normativa, viene a concludere che la stessa stabilisce chiaramente che l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA, entro un termine specifico, costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.
A giudizio dei giudici risulta evidente come la norma si ponga un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell'agevolazione, evitando così il sorgere di frodi e permettendo all'organo deputato allo svolgimento dei controlli un termine congruo per l'adempimento di tale funzione. Nello specifico, i controllori sono tenuti a verificare, sulla base dei dati comunicati dal contribuente, se gli interventi sono stati direttamente finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente, tramite un apposito risparmio energetico e/o producendo energia “pulita” e, in caso di risposta affermativa, risultino essere meritevoli di vantaggi fiscali, astrattamente in deroga al principio di capacità contributiva.
La Cassazione, inoltre, ha confermato la piena conformità della normativa suddetta ai principi costituzionali. Infatti, l'obbligo di comunicazione preventiva all'ENEA e la conseguente causa ostativa alla concessione della detrazione nel caso in cui tale comunicazione venga omessa, è conforme a quanto prevede la Costituzione. Questa considerazione è tanto più fondata ora, dopo la modifica costituzionale, avvenuta con legge costituzionale n. 1 del 2022, volta a riconoscere il cd. “diritto fondamentale all'ambiente”, considerato come “entità organica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto.”
È solo il caso di segnalare, infine una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che, sebbene riguardasse un altro tipo di detrazione rispetto a quella in oggetto, ma per la quale, tuttavia, in alcuni casi, è richiesta la comunicazione all'ENEA, aveva espresso un parere degno di nota in questa sede. Con la risoluzione n. 46/2019, infatti, in merito alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati al risparmio energetico - detraibili ai sensi dell'art. 16-bis TUIR - l'Agenzia delle Entrate si era espressa nella seguente maniera: “Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l'eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l'avviso che la trasmissione all'ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell'art. 16 del decreto legge n. 63/2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”.
Osservazioni
La legge disciplinante la detrazione per risparmio energetico - ex art. 1 L. 296/2006, commi 344 e ss. - indica chiaramente fra i vari requisiti necessari per beneficiare della stessa l'invio della comunicazione all'ENEA. Il mancato adempimento di tale obbligo, entro il termine prescritto, comporta il venir meno della detrazione in questione:
|