Prima di fornire soluzione alla questione giuridica in premessa, occorre una breve disamina degli istituiti coinvolti nel caso in disamina.
Il cedente o prestatore ha il diritto di detrarre, dall'ammontare dell'imposta relativa all'operazione effettuata, l'importo dell'imposta assolta o dovuta (o a lui addebitata a titolo di rivalsa) in relazione ai beni/servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
Tale diritto può essere esercitato nel momento in cui l'imposta (detraibile) diviene esigibile per l'Erario, ossia nel momento in cui l'imposta relativa all'operazione attiva si considera effettuata secondo le regole stabilite, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dall'art. 6 del d.P.R. 633/72.
Il diritto alla detrazione dell'imposta “a monte” può essere esercitato dal soggetto passivo IVA, qualora l'acquisto effettuato sia inerente all'attività dell'impresa (o dell'arte o professione).
Ciò significa che il soggetto passivo può esercitare la detrazione dell'imposta relativa ai beni/servizi acquistati, anche da fornitori comunitari ovvero, importati da Paesi/territori “terzi”.
È prevista la generalizzata detraibilità dell'IVA “a monte”, purché i beni/servizi acquistati non afferiscano ad operazioni esenti o, comunque, non soggette ad imposta.
L'imposta è detraibile se il cessionario/committente è qualificabile, nel momento di effettuazione dell'operazione, come soggetto passivo ai fini IVA.
La detrazione ha ad oggetto l'imposta “dovuta o assolta” (art. 168 par. 1 lett. a) ed e) della dir. 2006/112/CE), espressione recepita nel nostro ordinamento, ove si afferma che, ai fini della determinazione dell'imposta da versare in sede di liquidazione (periodica o annuale), “è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo (…)” (art. 19 co. 1 d.P.R. 633/72).
Non è infatti consentito recuperare, a titolo di IVA, un importo che non sia stato ancora pagato e quindi versato all'Erario, se il corrispondente credito vantato da quest'ultimo è estinto o non è più utilizzabile.
L'IVA, per i beni e i servizi utilizzati in parte per l'effettuazione di operazioni non soggette all'imposta, non è ammessa in detrazione per la quota imputabile a tali operazioni; l'ammontare detraibile deve essere determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati (art. 19 co. 4 d.P.R. 633/72).
L'art. 19-bis1 del d.P.R. 633/72 individua le ipotesi tassative di esclusione o di riduzione della detrazione IVA.
Si tratta dell'IVA relativa all'acquisto, anche mediante contratti di leasing, di mezzi di trasporto, alle somministrazioni di alimenti e bevande (salvo il caso in cui formino oggetto dell'attività propria dell'impresa), alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro, all'acquisto, compreso il leasing, alla manutenzione, al recupero e alla gestione di fabbricati (o di porzioni di fabbricato) a destinazione abitativa.
In quest'ultima ipotesi ne sono escluse le imprese aventi per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati (o porzioni di fabbricato) e gli esercenti attività che effettuano locazioni di immobili rientranti tra le operazioni esenti di cui all'art. 10 n. 8 del d.P.R. 633/72, qualora il soggetto passivo eserciti anche attività imponibili che comportino la riduzione del pro rata.
Il diritto di detrazione, in caso di esercizio di un'attività imponibile e di un'attività esente da IVA, spetta in misura proporzionale alle operazioni imponibili effettuate.
L'ammontare detraibile viene determinato in base ad una percentuale di detraibilità che deve essere applicata sull'intero ammontare dell'imposta “a credito”, assolta sugli acquisti di beni/servizi (e non soltanto, quindi, sull'IVA assolta per i beni/servizi ad uso promiscuo, cfr. CM 328/E/97, § 3.3).
In corso d'anno il pro rata deve essere provvisoriamente calcolato applicando la percentuale di detrazione dell'anno precedente (c.d. “pro rata provvisorio”), salvo conguaglio a fine anno, una volta acquisiti i dati relativi alle operazioni (imponibili ed esenti) relative allo stesso anno (c.d. “pro rata definitivo”).