Il “sistema dualistico”, introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, rappresenta, insieme a quello “monistico”, un modello di amministrazione e controllo delle società per azioni alternativo rispetto a quello “tradizionale”. Nelle società di capitali che optano, per espressa previsione statutaria, al modello in commento, l'amministrazione è affidata al consiglio di gestione (art. 2409-novies c.c. ss.), che è nominato dal consiglio di sorveglianza ed è preposto al compimento di tutti gli atti necessari per il perseguimento dell'oggetto sociale. Al consiglio di gestione, in forza del rinvio di cui all'art. 2409-undecies c.c., si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista in tema di consiglio di amministrazione delle società che adottano il sistema “tradizionale”.